Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12271 del 10/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 10/05/2021, (ud. 14/12/2020, dep. 10/05/2021), n.12271

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11324-2016 proposto da:

C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, Piazza Cavour,

presso la cancelleria della Corte di Cassazione rappresentato e

difeso dall’avvocato MASSIMILIANO MANNA;

– ricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 559/2015 della COMM. TRIB. REG. UMBRIA,

depositata il 28/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/12/2020 dal Consigliere Dott. LIBERATO PAOLITTO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. – con sentenza n. 559/1/15, depositata il 28 ottobre 2015, la Commissione tributaria regionale dell’Umbria ha rigettato l’appello di C.M., così integralmente confermando il decisum di prime cure che, a sua volta, aveva disatteso l’impugnazione di un avviso di liquidazione dell’imposta di registro dovuta per un’operazione negoziale riqualificata dall’Agenzia delle Entrate in termini di compravendita immobiliare;

– il giudice del gravame ha ritenuto che:

– la fattispecie contrattuale, sottoposta a tassazione, conseguiva da una complessa operazione economica così articolata: “In data (OMISSIS) i coniugi Signori A.R. e M.V. costituivano la srl Gebari per la gestione di bar. La srl era costituita insieme alle società PASTICCERIE GIOVANNI UNO e PASTICCERIE GIOVANNI DUE, delle quali la predetta A.R. era amministratore unico e legale rappresentante. Pochi giorni dopo, il (OMISSIS), i Signori A.R. e M.V. cedevano la loro partecipazione in Gebari ai Signori B.C. ed appunto al Sig. C.M….”;

– la riqualificazione operata dall’Agenzia, in termini di cessione di immobili, doveva ritenersi consentita, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, venendo, così, in considerazione atti “preordinati al trasferimento del compendio immobiliare” nè, diversamente, potendosi prospettare una cessione di azienda;

– ai fini della responsabilità solidale del contraente alcun rilievo rivestiva l’entità (“oggettivamente marginale”) della quota societaria acquisita;

2. – C.M. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi;

– l’Agenzia delle Entrate si è tardivamente costituita al fine di partecipare alla discussione del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. – col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20, assumendo, in sintesi, che la riqualificazione contrattuale operata dall’Agenzia eccedeva i limiti posti dal citato art. 20 – che non consentiva il ricorso ad elementi di valutazione esogeni all’atto registrato ovvero al preteso collegamento negoziale, – e, per di più, si poneva in contrasto con la chiara evidenza dei diversi effetti giuridici correlati, da un lato, agli atti di conferimento societario e di cessione delle quote sociali, e, dall’altro, alla mera compravendita immobiliare; riqualificazione, questa, oltretutto fondata su di un intento elusivo privo di rilevanza giuridica nell’ordinamento tributario, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 176, ed operata in difetto di previo contraddittorio col contribuente;

– il secondo motivo, ai sensi ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, espone la denuncia di violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57, sull’assunto di una “distorta ed erronea interpretazione del principio di passiva solidarietà”, avuto riguardo all’estraneità di esso esponente agli originari conferimenti societari ed alla “eccessiva onerosità dell’aggravio, non commisurata alla partecipazione, bensì all’intero valore dei cespiti”;

2. – in via pregiudiziale va rilevato che il ricorrente ha depositato memoria, con documentazione allegata, ed ha richiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio, in relazione alla definizione agevolata del carico iscritto a ruolo ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, conv. in L. n. 225 del 2016;

– la definizione agevolata dei crediti tributari iscritti a ruolo, in una al rispetto delle relative condizioni (di adempimento), è idonea a determinare l’estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46; v., altresì, Cass., 30 novembre 2018, n. 31021; Cass., 7 dicembre 2017, n. 29394);

– si è, in particolare, rilevato che in tema di adesione del contribuente alla definizione agevolata citato D.L. n. 193 del 2016, ex art. 6, poichè la dichiarazione di adesione reca l’impegno del contribuente a rinunciare ai giudizi pendenti sui relativi carichi, il ricorrente che deposita nel giudizio di legittimità la domanda di ammissione alla procedura manifesta un’inequivoca rinuncia al ricorso onde va dichiarata l’estinzione del giudizio (Cass., 6 agosto 2019, n. 20967; Cass., 7 dicembre 2017, n. 29394);

– le spese del giudizio estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate (citato D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, comma 3), non trovando applicazione, nella fattispecie, la stessa regola generale, in tema di rinuncia al ricorso, prevista dall’art. 391 c.p.c., comma 2, poichè la condanna alle spese del contribuente contrasterebbe con la ratio della definizione agevolata (cfr., ex plurimis, Cass., 13 marzo 2019, n. 7107; Cass., 7 novembre 2018, n. 28311; Cass., 27 aprile 2018, n. 10198);

– non ricorrono i presupposti processuali dell’ulteriore versamento

del contributo unificato (ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perchè lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175 cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).

P.Q.M.

La Corte, dichiara estinto il giudizio e compensa integralmente, tra le parti, le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio tenuta da remoto, il 14 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2021

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