Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12270 del 17/05/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 17/05/2017, (ud. 23/02/2017, dep.17/05/2017),  n. 12270

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 6710/2014 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, Via dei

Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

C.E., rappresentato e difeso dall’Avv. Fabio Pace;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia, n. 131/2/13 depositata l’11 settembre 2013.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 23 febbraio 2017

dal Consigliere Dott. Emilio Iannello;

udito l’Avvocato dello Stato Bruno Dettori;

udito l’Avv. Fabio Pace;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. DEL CORE Sergio, che ha concluso chiedendo

l’accoglimento in via principale, il rigetto in subordine.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. L’Agenzia delle Entrate ricorre, con unico mezzo, nei confronti del contribuente C.E. (che resiste con controricorso), avverso la sentenza n. 131/2/13, depositata in data 11/09/2013, con la quale la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha dichiarato inammissibile il ricorso da essa proposto per la revocazione della sentenza della medesima Commissione regionale che -pronunciando in controversia relativa all’impugnazione del rigetto di istanza di rimborso delle ritenute operate dal fondo previdenziale denominato FONDENEL (in precedenza PIA) sulle somme corrisposte al momento della cessazione del rapporto di lavoro come dirigente ENEL in luogo del trattamento di pensione integrativa – aveva dichiarato inammissibile, perchè tardivo, l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza di primo grado favorevole al contribuente.

In tale sentenza (C.T.R. Lombardia n. 68/2/12, depositata l’11/5/2012) il giudice del gravame aveva infatti rilevato che, essendo stata la sentenza impugnata pubblicata in data 20/12/2010, l’appello dell’Ufficio, proposto in data 17/6/2011, doveva considerarsi tardivo, rispetto al termine semestrale fissato dall’art. 327 c.p.c., nel testo novellato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46.

Il ricorso per revocazione successivamente proposto dall’Agenzia era quindi rigettato dalla C.T.R., con la sentenza in epigrafe, sulla base del rilievo per cui, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 64, le sentenze per le quali è scaduto il termine per l’appello possono essere impugnate esclusivamente per i motivi di cui dell’art. 395 c.p.c., nn. 1, 2, 3 e 6 e non dunque per i motivi di cui al n. 4 della stessa disposizione, richiamati dall’Ufficio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 64, nonchè degli artt. 327 e 395 c.p.c. e della L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1.

Rileva infatti che “tenuto conto della sospensione feriale dei termini, il termine per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello depositata l’11/5/2012 scadeva… il 27/12/2012” e che pertanto il ricorso per revocazione proposto dall’Ufficio avrebbe dovuto considerarsi ammissibile, “in quanto proposto prima della scadenza del termine per l’impugnazione in via ordinaria della revocanda sentenza della C.T.R., che pacificamente è impugnabile ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4”.

2. La censura è fondata.

La C.T.R., con la sentenza in epigrafe, ha dichiarato inammissibile l’istanza di revocazione facendo applicazione del richiamato D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 64, che non consente la proposizione di istanza di revocazione per errore di fatto nei confronti di sentenze per le quali è scaduto il termine per l’appello.

E’ così effettivamente incorsa nel denunciato error in procedendo atteso che, come è desumibile pacificamente dagli atti oltre che dalla pur breve narrativa della sentenza impugnata, la revocazione è stata richiesta in ipotesi diversa da quella prevista dalla citata norma, ossia non già con riferimento a sentenza per la quale non è stato proposto appello ed è scaduto il termine per proporlo ma, ben diversamente, con riferimento a sentenza d’appello che ha dichiarato inammissibile il gravame per tardività (assumendosi da parte del ricorrente che tale esito sia frutto di errore di fatto circa il calcolo della scadenza del termine lungo per impugnare).

3. La sentenza va quindi cassata e la causa rinviata al giudice a quo, al quale va anche demandato il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

accoglie il ricorso; cassa la sentenza; rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2017

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