Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12270 del 14/06/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. I, 14/06/2016, (ud. 25/05/2016, dep. 14/06/2016), n.12270

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29820/2010 proposto da:

SANT’EGIDIO SOCIETA’ COOPERATIVA EDILIZIA, (c.f. (OMISSIS)), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CAINES 34, presso PIER GIORGIO LA DELFA,

rappresentata e difesa dagli avvocati MAURIZIO LINO, ROSANNA

MANGIAPANE, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CANICATTI’, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato

in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato LOREDANA VACCARO,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1632/2009 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 19/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/05/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con atto di citazione notificato il 26 novembre 2004, il Comune di Canicattì conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Agrigento, la Sant’Egidio Società Cooperativa Edilizia, chiedendone la condanna al pagamento della somma di Euro 75.780,57, quale corrispettivo dovuto per la concessione del diritto di superficie, comprensivo del costo di acquisizione delle aree e delle opere di urbanizzazione, nell’ambito di un piano di edilizia popolare della L. 18 aprile 1962, n. 167, ex art. 10, come sostituito della L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 35. Il Tribunale di Agrigento, nella contumacia della convenuta, con sentenza n. 113/2006, depositata il 26 settembre 2006, accoglieva la domanda.

2. Avverso la decisione di prime cure proponeva appello la Cooperativa, che veniva rigettato dalla Corte di Appello di Palermo, con sentenza n. 1632/2009, depositata il 19 ottobre 2009, con la quale il giudice del gravame, accertata la validità della notifica dell’atto di citazione di primo grado, dichiarava la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda proposta dall’ente pubblico e la sussistenza della contestata responsabilità solidale della cooperativa Sant’Egidio per il pagamento delle somme in questione.

3. Per la cassazione di tale sentenza propone, quindi, ricorso la Sant’Egidio Società Cooperativa Edilizia nei confronti del Comune di Canicattì, affidato a sei motivi.

4. Il resistente ha replicato con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo, secondo e terzo motivo di ricorso – che, per la loro evidente connessione, vanno esaminati congiuntamente – la Sant’Egidio Società Cooperativa Edilizia denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 145, 156, 160, 345, 354 e 356 c.p.c., nonchè l’omessa e insufficiente motivazione su un fatto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 (nel testo applicabile ratione temporis).

1.1. La ricorrente lamenta il fatto che la Corte di Appello non abbia dichiarato la nullità della sentenza di primo grado per inesistenza della notifica dell’atto di citazione, in quanto avvenuta in un luogo ed a persona in alcun modo riferibili alla cooperativa destinataria, ossia presso il presunto domicilio eletto in (OMISSIS), presso l’Unione Provinciale delle Cooperative, anzichè presso la sede sociale sita in (OMISSIS), o presso il domicilio del legale rappresentante dell’ente, sito in (OMISSIS).

Assume, invero, l’istante di non avere mai eletto domicilio per le notifiche, ai sensi dell’art. 141 c.p.c., presso la predetta Unione Provinciale delle Cooperative, sicchè la notifica sarebbe avvenuta presso un soggetto non avente alcuna ragione di collegamento con l’ente convenuto. Ed, al riguardo, avrebbe errato la Corte territoriale anche nel porre a fondamento della propria statuizione sulla validità della notifica dell’atto introduttivo del primo giudizio la missiva n. 984/2007 del 4 settembre 2007, trattandosi di un documento nuovo, poichè prodotto per la prima volta dal Comune di Canicattì nel giudizio di appello, in violazione dell’art. 345 c.p.c..

1.2. Le censure sono in parte inammissibili ed in parte infondate.

1.2.1. I motivi di ricorso in esame non colgono, invero, la ratio decidendi dell’impugnata sentenza, sicchè difettano dei requisiti della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, richiesti dal disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, ai fini dell’ammissibilità del ricorso (cfr. ex plurimis, Cass. 3741/2004; 13259/2006; 15952/2007). La sentenza di seconde cure ha, difatti, fondato la statuizione di validità della notifica in parola sul rilievo che essa fu tentata presso la sede sociale in (OMISSIS), ma che il tentativo non andò a buon fine “a cagione del trasferimento della cooperativa presso Unione Provinciale delle Cooperative”, alla quale la Cooperativa Sant’Egidio risultava aderente, come da nota n. 984/2007 (p. 3 e 4). Ed in tale luogo la citazione venne, in effetti, regolarmente notificata “a mani dell’impiegato addetto alla ricezione degli atti”.

1.2.2 Non può, di conseguenza, ritenersi che la sentenza di appello abbia fatto riferimento alcuno all’elezione di domicilio, ai sensi dell’art. 141 c.p.c., che l’odierna ricorrente avrebbe effettuato presso l’Unione Provinciale delle Cooperative, avendo la Corte di merito ritenuto, per contro, valida la notifica dell’atto di citazione, per la diversa e decisiva ragione dell’essere stato l’atto in parola notificato nel luogo nel quale la cooperativa Sant’Egidio aveva trasferito la propria sede sociale. Di talchè la notifica in parola risulta essere stata ritualmente effettuata, ai sensi dell’art. 145 c.p.c., comma 1, nel luogo nel quale in via prioritaria essa va eseguita, ovverosia presso la sede della società.

1.2.3. Quanto alla missiva n. n. 984/2007, è del tutto evidente che la sua produzione era senz’altro consentita in appello, senza i limiti previsti dall’art. 345 c.p.c., trattandosi di un documento la cui formazione (4 settembre 2007) è successiva alla decisione di prime cure (depositata il 26 settembre 2006) e la cui produzione risulta essersi resa necessaria in ragione dello sviluppo assunto dal processo (cfr. Cass. S.U. 8203/2005), a seguito delle eccezioni mosse in appello dalla cooperativa Sant’Egidio, circa la pretesa inesistenza della notifica dell’atto di citazione di primo grado.

Sicchè, sotto tale profilo, le censure sono da reputarsi infondate.

1.3. Per le ragioni suesposte, dunque, i mezzi in esame non possono che essere disattesi.

2. Ne resta assorbito il quarto motivo, con il quale la ricorrente lamenta che la Corte di Appello non abbia ritenuto di rimettere gli atti al primo giudice, ai sensi dell’art. 354 c.p.c., in conseguenza della dedotta nullità della notifica della citazione di prime cure, per contro esclusa in forza delle considerazioni che precedono.

3. Con il quinto motivo di ricorso, la Sant’Egidio Società Cooperativa Edilizia – in relazione alla domanda proposta in giudizio dal Comune, di pagamento del corrispettivo dovuto per la concessione del diritto di superficie, comprensivo del costo di acquisizione delle aree e delle opere di urbanizzazione nell’ambito di un PEEP – deduce il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, essendo dotato di giurisdizione in materia il giudice amministrativo.

3.1. Il mezzo è infondato.

3.1.1. Questa Corte ha, invero, affermato, al riguardo, che la controversia avente ad oggetto la determinazione del corrispettivo dovuto dal privato per il trasferimento del diritto di proprietà e la cessione del diritto di superficie, nell’ambito di convenzione stipulata ai sensi della normativa che regola le espropriazioni e la successiva assegnazione delle aree da destinare ad edilizia economica e popolare (L. 18 aprile 1962, n. 167, art. 10, come sostituito dalla L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 35 e successive modificazioni e innovazioni), spetta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 5 e della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 11, solo qualora sia messa in discussione la legittimità delle autoritative manifestazioni di volontà della P.A. nell’adozione del provvedimento concessorio cui la convenzione accede, della quale sia contestato “ex ante” il contenuto con riguardo alla determinazione del corrispettivo dovuto dal concessionario (Cass. S.U. 7573/2009). Rientra, per converso, nella giurisdizione del giudice ordinario la domanda avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo della concessione del diritto di superficie, ai sensi della L. 18 aprile 1962, n. 167, art. 10, come sostituito dalla L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 35, su aree comprese nei piani per l’edilizia economica e popolare, nonchè l’individuazione del soggetto debitore, allorchè non siano in contestazione questioni relative al rapporto di concessione e in ordine alla determinazione del predetto corrispettivo non sussista alcun potere discrezionale della P.A. (Cass. S.U. 17142/2011).

3.1.2. Ne discende che, non essendo state neppure dedotte, nel caso di specie, la legittimità delle scelte autoritative dell’ amministrazione in sede concessoria, e/o l’esercizio di un potere discrezionale di determinazione del corrispettivo in parola, la giurisdizione, in relazione alla fattispecie in esame, non può che appartenere al giudice ordinario. Nè vi è materia per la rimessione della questione alle Sezioni Unite di questa Corte, ai sensi del combinato disposto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1, art. 374 c.p.c., comma 1 e art. 376 c.p.c., comma 3, non ponendosi allo stato – tenuto conto dell’indirizzo nomofilattico già formatosi al riguardo – un problema di riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo.

3.2. La censura va, di conseguenza, rigettata.

4. Con il sesto motivo di ricorso, la Sant’Egidio Società Cooperativa Edilizia denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1292, 1294 e 1314 c.c., nonchè l’insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 (nel testo applicabile ratione temporis).

4.1. Si duole la ricorrente del fatto che la Corte di Appello abbia inteso porre a carico della cooperativa il pagamento del corrispettivo dovuto per la concessione del diritto di superficie, comprensivo del costo di acquisizione delle aree e delle opere di urbanizzazione, laddove – una volta avvenuta l’assegnazione degli alloggi – l’obbligo del pagamento del corrispettivo in questione cederebbe a carico, pro quota, sui singoli soci della cooperativa, come risulterebbe dall’art. 6 dell’atto pubblico di “assegnazione formale di alloggio sociale”, nel quale ciascun socio assumerebbe a suo carico qualunque onere od obbligo gravante sulla cooperativa, “a qualsiasi titolo”, in dipendenza della realizzazione degli alloggi.

D’altro canto, osserva l’esponente, gli obblighi relativi alle opere di urbanizzazione primarie e secondarie costituirebbero obbligazioni propter rem che, in quanto tali, si trasferirebbero sui successivi proprietari.

4.2. Il motivo è infondato.

4.2.1. Il fatto che i soci – nel rapporto interno con la cooperativa assumano l’obbligo di tenerla indenne da quanto dalla medesima dovuto al Comune per l’acquisizione delle aree e per le opere di urbanizzazione, non esclude, infatti, che – come si evince, nella specie, dall’art. 20 dell’atto di concessione del diritto di superficie, trascritto dalla Corte di Appello – la cooperativa resti obbligata in solido con gli acquirenti degli alloggi, in relazione al pagamento delle somme in questione. Nè la conclusione muta laddove si considerino gli obblighi in parola come obbligazioni propter rem.

Ed invero, l’assunzione, a carico del proprietario dell’immobile, degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione, pur costituendo un’obbligazione “propter rem”, comporta che essa vada adempiuta non solo da quest’ultimo e da colui che abbia stipulato la convenzione con il Comune, ma anche da colui il quale richiede la concessione edilizia, e – inoltre – che colui che realizza opere di trasformazione edilizia, valendosi della concessione rilasciata al suo “dante causa”, è solidalmente obbligato con quest’ultimo per il pagamento degli oneri anzidetti (Cass. 12571/2002).

4.2.2. Ne discende che, nel caso di specie, la Cooperativa istante, avendo stipulato la convenzione in questione con il Comune di Canicattì, ed essendo titolare della relativa concessione, non può considerarsi esente dall’obbligo di pagamento del corrispettivo dovuto per la concessione del diritto di superficie, comprensivo del costo di acquisizione delle aree e delle opere di urbanizzazione.

4.3. Il mezzo va, pertanto, disatteso.

5. Per tutte le ragioni esposte, il ricorso proposto dalla Sant’Egidio Società Cooperativa Edilizia deve essere, di conseguenza, integralmente rigettato.

6. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, nella misura di cui in dispositivo.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione;

rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 5.800,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 25 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA