Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12270 del 10/05/2021
Cassazione civile sez. trib., 10/05/2021, (ud. 14/12/2020, dep. 10/05/2021), n.12270
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI IASI Camilla – Presidente –
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –
Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7944-2016 proposto da:
ENRY B SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ATTILIO REGOLO,
19, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO SERANGELI, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato SARA FUSI;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5048/2015 della COMM. TRIB. REG. LAZIO,
depositata il 29/09/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/12/2020 dal Consigliere Dott. LIBERATO PAOLITTO.
Fatto
RILEVATO
che:
1. – Enry B. S.r.l., sulla base di tre motivi, ricorre per la cassazione della sentenza n. 5048/35/15, depositata il 29 settembre 2015, con la quale la Commissione tributaria regionale del Lazio ha disatteso l’appello dalla stessa odierna ricorrente proposto avverso la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva rigettato l’impugnazione di due avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate, relativamente ai periodi di imposta 2007 e 2008, per il recupero a tassazione, a fini Ires, Irap e Iva, di costi ritenuti indeducibili;
– l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
che:
1. – in via preliminare va rilevato che la ricorrente ha depositato memoria, con documentazione allegata, con le quali ha dato conto della presentazione dell’istanza di definizione agevolata, ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, conv. in L. n. 225 del 2016, della comunicazione dell’importo definibile (art. 6, comma 3) e del versamento dell’importo in detta comunicazione indicato; e, in relazione a tanto, ha chiesto darsi atto della definizione agevolata della lite contestata, con rinuncia al ricorso;
– la documentazione prodotta dà, quindi, conto del soddisfacimento delle condizioni poste dal citato D.L. n. 193 del 2016, art. 6, in ordine tanto alla presentazione della richiesta di definizione quanto all’integrale rispetto dei conseguenti obblighi di adempimento;
– la definizione agevolata dei crediti tributari iscritti a ruolo, in una al rispetto delle relative condizioni (di adempimento), è idonea a determinare l’estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46; v., altresì, Cass., 30 novembre 2018, n. 31021; Cass., 7 dicembre 2017, n. 29394);
2. – le spese del giudizio estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate (citato D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, comma 3);
– non ricorrono i presupposti processuali dell’ulteriore versamento del contributo unificato (ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perchè lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175 cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).
P.Q.M.
La Corte, dichiara estinto il giudizio e compensa integralmente, tra le parti, le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio tenuta da remoto, il 14 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2021