Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1227 del 21/01/2021

Cassazione civile sez. trib., 21/01/2021, (ud. 19/11/2020, dep. 21/01/2021), n.1227

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1039/2014 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del direttore p.t., rappresentata,

ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza,

dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma,

in via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata;

– ricorrente –

CONTRO

A.A. (C.F.: (OMISSIS)), rappresentato e difeso dall’avv.

Giuseppe Sirgiovanni (c.f. SRG GPP 38T10 D988U), con studio in Roma,

Via A. Bafile, n. 2, presso il quale è elettivamente domiciliato;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 153/22/13 della Commissione tributaria

regionale del Lazio, pronunciata in data 10.04.2013, depositata in

data 30.04.2013 e non notificata;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 novembre

2020 dal consigliere Giudicepietro Andreina.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

L’Agenzia delle Entrate ricorre con un unico motivo avverso il sig. A.A. per la cassazione della sentenza n. 153/22/13 della Commissione tributaria regionale del Lazio (di seguito C.t.r.) pronunciata in data 10.04.2013, depositata in data 30.04.2013 e non notificata, che, in controversia relativa all’impugnativa della cartella di pagamento n. (OMISSIS), relativa ad Iva per l’anno di imposta 1999, ha rigettato l’appello dell’Ufficio, avverso la sentenza della C.t.p. di Roma favorevole al contribuente;

con la sentenza impugnata, la C.t.r riteneva che, essendo la società fallita, l’amministrazione avrebbe avuto l’obbligo di insinuarsi al passivo fallimentare, senza poter promuovere una procedura esecutiva individuale;

inoltre, la C.t.r. rilevava che, essedo stato l’avviso di accertamento originario notificato esclusivamente alla società in accomandita semplice, la mancata notifica dell’avviso di accertamento al socio accomandatario avesse reso, di per sè, nulla la successiva pretesa oggetto della cartella esattoriale notificata all’ A.;

ciò in quanto, secondo il giudice di appello, l’accertamento nei confronti della società era divenuto definitivo all’esito di un giudizio al quale il socio, all’epoca non più accomandatario, non aveva partecipato, in violazione del litisconsorzio necessario;

secondo la C.t.r., anche volendo ritenere l’inesistenza di tale litisconsorzio in materia di accertamento Iva, comunque, bisognava riconoscere che il contribuente non aveva potuto avere conoscenza della cartella esattoriale contenente le pretese erariali, nè contestarne la fondatezza, non essendo più socio accomandatario all’epoca della notifica dell’accertamento;

da ciò, il giudice di appello faceva conseguire la conclusione della illegittimità della cartella esattoriale notificata al contribuente;

a seguito di rituale notifica del ricorso, il sig. A.A. resiste con controricorso;

il ricorso è stato fissato per la Camera di Consiglio del 19 novembre 2020, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e dell’art. 380 bis 1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197;

il P.G. de Matteis Stanislao ha fatto pervenire requisitoria scritta, con cui ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia ricorrente censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 2291 c.c., del R.D. n. 627 del 1942, artt. 42 e 43 e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

l’Ufficio ricorrente evidenzia preliminarmente che l’accertamento è stato notificato in data 5 gennaio 2005, cioè quattro anni prima dell’apertura del fallimento, a C.M.V., amministratore della società ed unica persona autorizzata alla ricezione dell’atto;

a sostegno delle proprie argomentazioni, l’Ufficio fa rilevare che, al momento della notifica dell’atto impositivo, non era ancora intervenuta la dichiarazione di fallimento della società de quo, motivo per cui non vi era l’onere per l’Amministrazione Finanziaria di notificare l’avviso di maggior reddito ai fini IVA esclusivamente alla Curatela Fallimentare;

il ricorrente precisa, inoltre, che la soggettività passiva ai fini IVA delle società di persone prevede la responsabilità solidale e illimitata dei soci di cui all’art. 2291 c.c., comma 1;

in ragione di tanto, il Fisco avrebbe, a parere del ricorrente, il diritto di rivolgersi ai soci e l’ A., in qualità di socio accomandatario per l’anno di imposta di riferimento, – e dunque illimitatamente responsabile con il proprio patrimonio delle obbligazioni assunte dalla società – sarebbe stato passivamente legittimato a ricevere la notifica della cartella, ancorchè non preceduta dalla notifica degli atti presupposti, inviati alla società;

il motivo è fondato e va accolto;

secondo il combinato disposto degli artt. 2267 e 2291 c.c., nelle società di persone il socio è responsabile di tutte le obbligazioni sociali, ivi comprese anche quelle che hanno fonte nella legge e, quindi, anche di quelle tributarie, in quanto il debito della società è un debito dei soci (Cass. n. 21763 del 2015; Cass. n. 20704 del 2014; Cass. n. 11228 del 2007);

la responsabilità dei soci per i debiti sociali, ancorchè sussidiaria, per l’operatività del beneficio della preventiva escussione, è, perciò, diretta;

consegue che il socio di una società di persone può essere destinatario della pretesa tributaria anche quando questa si riferisca alla società, individuata dalle norme tributarie quale unico soggetto passivo d’imposta, rispondendo solidalmente dei debiti tributari di quest’ultima, e resta sottoposto, a seguito dell’iscrizione a ruolo a carico della società, all’esazione del debito, alla condizione, posta dall’art. 2304 c.c., che il creditore non abbia potuto soddisfarsi sul patrimonio della società medesima (Cass. 9 maggio 2007, n. 10584; Cass. 6 settembre 2006, n. 19188);

l’accertamento, come nella specie, del maggiore imponibile ai fini dell’IVA dovuta a carico della società di persone non determina, in caso di impugnazione, un litisconsorzio necessario, mancando un meccanismo analogo a quello previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 40, comma 2, e D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5, atteso che l’atto impositivo non implica una rettifica del reddito dell’ente e, quindi, di quello imputabile ai soci per trasparenza;

sul punto, la Corte ha precisato che “l’accertamento di maggior imponibile IVA a carico di una società di persone, se autonomamente operato, non determina, in caso di impugnazione, la necessità del “simultaneus processus” nei confronti dei soci e, quindi, un litisconsorzio necessario, mancando un meccanismo analogo a quello previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 40, comma 2, e del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5, di unicità di accertamento ed automatica imputazione dei redditi della società ai soci in proporzione alla partecipazione agli utili, con connessa comunanza di base imponibile tra i tributi a carico della società e dei soci. Ne consegue che la sentenza che abbia definitivamente accertato il credito tributario della società costituisce titolo esecutivo anche contro il socio illimitatamente responsabile, cui è opponibile senza che sia necessario notificargli l’atto impositivo originario e/o gli atti amministrativi e/o processuali conseguenti, in quanto dall’esistenza dell’obbligazione sociale deriva necessariamente la responsabilità del socio” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 24795 del 21/11/2014);

inoltre, la Corte ha anche avuto modo di affermare che ” in tema di riscossione delle imposte nei confronti delle società di persone, è legittima la notifica ai soci della cartella di pagamento, anche in difetto di previa notifica agli stessi dell’avviso di accertamento, non determinandosi alcuna compressione del diritto di difesa, stante la possibilità, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, di impugnare, unitamente alla cartella di pagamento, anche tutti gli atti presupposti eventualmente non notificati, facendo valere vizi propri di quelli” (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 13113 del 25/05/2018; vedi anche Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 32132 del 12/12/2018; Sez. 5, Ordinanza n. 6531 del 16/03/2018);

pertanto, il socio di una società di persone può essere il destinatario della pretesa tributaria che si riferisce alla società, rispondendo solidalmente dei debiti tributari di quest’ultima, anche nel caso in cui non gli sia stato notificato l’avviso di accertamento, che, nel caso di specie, è stato notificato alla società alcuni anni prima della dichiarazione di fallimento;

la notifica della cartella di pagamento al socio (così come quella dell’avviso di mora) consente al socio di impugnare la stessa ed, eventualmente, gli atti presupposti non notificati regolarmente, facendo valere vizi propri di quelli e contestando l’originaria pretesa impositiva, venuta a conoscenza del socio per la prima volta con la notifica della cartella di pagamento;

ciò in quanto, deve ritenersi che il socio, in caso di rituale notifica dell’avviso di accertamento alla società, ne abbia avuto conoscenza, o avrebbe potuto averne, in virtù delle facoltà connesse alla sussistenza del rapporto sociale, ai sensi degli artt. 2261 e 2320 c.c.;

si è, infatti, osservato che “in tema di imposte sui redditi, l’obbligo di motivazione degli atti tributari, come disciplinato dalla L. n. 212 del 2000, art. 7, e dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, è soddisfatto dall’avviso di accertamento dei redditi del socio che rinvii “per relationem” a quello riguardante i redditi della società, ancorchè solo a quest’ultima notificato, giacchè il socio, ex art. 2261 c.c., ha il potere di consultare la documentazione relativa alla società e, quindi, di prendere visione dell’accertamento presupposto e dei suoi documenti giustificativi” (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 14275 del 04/06/2018);

in conclusione, il giudice di appello non ha fatto corretta applicazione dei principi sopra enunciati, ritenendo illegittima la cartella di pagamento inviata al socio accomandatario per il debito Iva della società, benchè non fosse controversa l’avvenuta rituale notifica dell’avviso di accertamento alla società stessa.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso e rinvia alla C.t.r. del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 19 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2021

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