Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1227 del 21/01/2020

Cassazione civile sez. trib., 21/01/2020, (ud. 17/09/2019, dep. 21/01/2020), n.1227

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. GILOTTA Bruno – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2448/2016, proposto da:

D.L.M., rappresentato e difeso dall’avv. Aldo Loiodice e

dall’avv. Isabella Loiodice e presso il loro studio domiciliati in

via Ombrone, 12, Pal. B Roma;

– ricorrenti –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio

legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 1513/10/2015 emessa inter partes

il 29 giugno 2015 dalla Commissione Tributaria Regionale della

Puglia, avente ad oggetto l’avviso di accertamento (OMISSIS) della

Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Bari per IRPEF,

I.V.A. e altro.

Fatto

RILEVATO

CHE:

con la sentenza sopra detta la Commissione Tributaria Regionale della Puglia, in riforma della sentenza 2826/22/14 della Commissione Tributaria Provinciale di Bari, appellata in via principale dal contribuente e in via incidentale dall’Ufficio, validò l’accertamento “nella parte residua della pretesa fiscale quale risultante da un provvedimento in autotutela emesso già in primo grado”;

ricorre per la cassazione di detta sentenza il contribuente, che deduce due motivi d’impugnazione;

resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate;

con atto notificato all’Agenzia delle Entrate il 13 dicembre 2017 il ricorrente, con dichiarazione sottoscritta anche dai suoi difensori, ha dichiarato di rinunciare al ricorso, avendo aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione, a norma del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, conv. con modificazioni in L. n. 225 del 2016.

Per la trattazione è stata fissata l’adunanza in camera di consiglio del 17 settembre 2019, ai sensi dell’art. 375 c.p.c, u.c., e art. 380 bis 1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. n. 168 del 2016.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

La rinuncia al ricorso, quale ne sia la ragione, notificata alla controparte, comporta, a norma dell’art. 390 c.p.c., l’estinzione del giudizio;

le spese debbano essere compensate, in considerazione del fatto che la rinuncia è conseguente all’adesione alla definizione agevolata della controversia (Cass., n. 10198/’18);

non sussistono i presupposti per condannare il ricorrente al pagamento del cd. “doppio contributo unificato”, di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, ove il presupposto per la rinuncia e, quindi, la causa di inammissibilità del ricorso sia sopravvenuta rispetto alla proposizione del medesimo (Cass., 14782/’18; Cass., 10198/’18).

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio per rinuncia del ricorrente e compensa fra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 17 settembre 2019.

Depositato in cancelleria il 21 gennaio 2020

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