Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1227 del 20/01/2011

Cassazione civile sez. lav., 20/01/2011, (ud. 24/11/2010, dep. 20/01/2011), n.1227

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 7201-2007 proposto da:

B.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FOLIGNO

10, presso lo studio dell’avvocato ERRANTE MASSIMO, rappresentato e

difeso dall’avvocato GARRAFFA GOFFREDO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

– ASSESSORATO REGIONALE LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE DELLA REGIONE

SICILIA – SERVIZIO UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende ope legis;

– AZIENDA USL N. (OMISSIS) DI PALERMO, in persona del legale

rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE SANTO 2,

presso lo studio dell’avvocato ROMEO FULVIO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato BERNARDINI ELISABETTA, giusta delega

in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1328/2006 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 15/01/2007 R.G.N. 324/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/11/2010 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE MELIADO’;

udito l’Avvocato GARRAFFA GOFFREDO;

uditi gli Avvocati ROMEO FULVIO e BRUNI ALESSANDRA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE IGNAZIO che ha concluso per l’inammissibilità e in subordine

rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 16.11.2006/15.1.2007 la Corte di appello di Palermo confermava la sentenza resa dal Tribunale di Palermo l’11.5.2005, impugnata da B.S., che aveva rigettato la domanda dallo stesso proposta nei confronti dell’AUSL n. (OMISSIS) di Palermo e dell’Assessorato Regionale Lavoro e Previdenza Sociale della Regione Sicilia per far accertare l’illegittimità della Delib.

7 novembre 2002 (n. 2906), con la quale l’ASL aveva disposto la risoluzione del rapporto di lavoro, quale dirigente medico di primo livello, per non risultare lo stesso iscritto nell’elenco degli invalidi di cui alla L. n. 482 del 1968, art. 19. Osservava in sintesi la corte territoriale che, essendo stato il ricorrente cancellato d’ufficio dagli elenchi, in forza di quanto disposto dal D.L. n. 509 del 1988, art. 7, risultava irrilevante la lamentata violazione della L. n. 241 del 1990, dato che la decadenza non era derivata da un provvedimento amministrativo, ma dalla legge e che, in ogni caso, ove pur si fosse riconosciuta l’inosservanza delle norme sul procedimento amministrativo, nessuna conseguenza favorevole poteva, comunque, discendere per il medesimo, avendo perduto per legge il diritto a conservare l’iscrizione nelle liste speciali alla data della domanda di concorso (28.6.1999) e sino al 14.1.2003 (data della nuova richiesta di iscrizione).

Per la cassazione della sentenza propone ricorso B. S. con due motivi, illustrati con memoria.

Resistono con controricorso l’Azienda USL n. (OMISSIS) di Palermo (ora Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo), la quale ha anche depositato memoria, e l’Assessorato Regionale al Lavoro.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente, lamentando violazione di legge (L. n. 241 del 1990, artt. 7 e 8 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), nonchè vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5), rileva che la corte territoriale aveva erroneamente escluso la necessità di dare notizia dell’avvio del procedimento di cancellazione, in base a quanto disposto dalla L. n. 241 del 1990, art. 7, trattandosi di attività non discrezionale, ma vincolata dell’amministrazione, rispetto alla quale, nondimeno, pur si rendeva necessario l’apporto partecipativo del privato, volto a chiarire se sussistessero, nella fattispecie, i presupposti cui la legge riconnette il legittimo esercizio del potere amministrativo.

Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, il ricorrente prospetta violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., nonchè vizio di motivazione, rilevando che la corte di merito aveva trascurato di prendere in considerazione documenti decisivi per il giudizio, e precisamente la sentenza di assoluzione pronunciata dal giudice penale il 15.12.2005, nonchè il verbale di visita medica del 30.1.2003, dai quali emergeva che nessuna comunicazione era stata data agli interessati dei provvedimenti di cancellazione dalle liste di collocamento e che il ricorrente era stato riconosciuto invalido nella misura del 50 per cento sin dall’entrata in vigore del decreto n. 509 del 1988.

Il primo motivo è infondato.

Per come ha, con costante giurisprudenza, rilevato il giudice amministrativo, la necessità della comunicazione dell’avvio del procedimento ai destinatari dell’atto finale ha portata generale, come è confermato dal fatto che il legislatore stesso (L. n. 241 del 1990, art. 7, comma 1 e art. 13) ha apportato specifiche deroghe (speciali esigenze di celerità, atti normativi, atti generali, atti di pianificazione e di programmazione, procedimenti tributari) all’obbligo di comunicare l’avvio del procedimento, con la conseguenza che, negli altri casi, deve in linea di massima garantirsi tale comunicazione, salvo che non venga accertato in giudizio la sua superfluità, in quanto il provvedimento adottato non avrebbe potuto essere diverso anche se fosse stata osservata la relativa formalità (cfr. ad es Cons. Stato, sez. 5^, n. 2307/2004;

Cons. Stato, sez. 5^, n. 516/2003; Cons. stato, sez. 6^, n. 686/2002). Tale principio rinviene giustificazione in corrette esigenze di economicità del procedimento e di salvaguardia dello scopo raggiunto, non apparendo conforme a tali criteri la rimozione di un atto amministrativo per l’omissione di un requisito di forma, il cui adempimento non avrebbe in ogni caso consentito all’amministrazione di adottare (e al privato di pretendere) un provvedimento diverso, non corrispondendo in simili casi, per come si è detto in dottrina, alla partecipazione al procedimento un interesse legittimo sostanziale, ma solo formale.

E non casualmente tale clausola giurisprudenziale è stata, da ultimo, anche codificata dal legislatore, con la previsione dell’art. 21 octies, comma 2, della legge medesima, introdotta dalla L. n. 15 del 2005, art. 14, comma 1, secondo cui “non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato. Il provvedimento amministrativo non è, comunque, annullabile per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato”.

Nel caso, per come ha correttamente rilevato la corte di merito, la cancellazione del ricorrente dagli elenchi degli invalidi civili di cui alla L. n. 482 del 1968, art. 19 costituiva un provvedimento doveroso per l’amministrazione, in base al disposto del D.Lgs. n. 509 del 1988, art. 7, comma 2, che “conservava il diritto” per gli invalidi con un grado di invalidità inferiore al 46% a permanere negli elenchi medesimi solo per un periodo di dodici mesi dall’entrata in vigore delle nuove tabelle indicative delle percentuali di invalidità, e, quindi, sino al 26.2.1993. Ne deriva che, alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso (21.7.1999), il ricorrente non era più iscritto negli elenchi, in quanto già cancellato con provvedimento del 13.3.1993 sulla base di una ipotesi di decadenza dall’iscrizione prevista dalla legge medesima, e non poteva, pertanto, beneficiare del titolo preferenziale per l’assunzione, quale appartenente alle categorie protette contemplate nella L. n. 482 del 1968.

Infondato è anche il secondo motivo, apparendo le censure prive di decisività, una volta appurato che la cancellazione del ricorrente dagli elenchi degli invalidi civili costituiva un provvedimento doveroso per l’amministrazione e che tale provvedimento faceva venir meno ex se il diritto alla riserva, con conseguente irrilevanza della successiva nuova iscrizione. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore delle parti costituite, che liquida in favore di ciascuna in euro 35 per Assessorato e 25 per Azienda Usl (OMISSIS) PA per esborsi ed in Euro 2500,00 per onorario di avvocato, oltre a accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA