Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1227 del 18/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1227 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 19183-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
A NUARA E FIGLI SRL;
– intimata avverso la sentenza n. 159/1/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di PALERMO, depositata il
19/01/2016;

r

Data pubblicazione: 18/01/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 29/11/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO
GIOVANNI CONTI.
Fatti e ragioni della decisione
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha proposto ricorso,

dalla CTR Sicilia, indicata in epigrafe, con la quale è stato
accolto l’appello proposto dalla SERIT SICILIA s.p.a. avverso la
sentenza resa dalla C.T.P. di Trapani, e dichiarata legittima la
comunicazione ipotecaria notificata a Francesco Manno.
Nessuna difesa scritta ha depositato la società A. NUARA e
FIGLI s.r.l.
Il procedimento può essere definito con motivazione
semplificata.
Col primo motivo di ricorso l’Agenzia prospetta la nullità della
sentenza per mancanza dei requisiti formali indispensabili per
la sua validità, non contenendo la pronuncia impugnata una
motivazione coerente con il contenuto del procedimento ed
anzi facendo esplicito riferimento ad elementi e circostanze
totalmente estranei al giudizio.
Con il secondo motivo, l’Agenzia lamenta la violazione dell’art.
36 d.lgs. 546/1992 in ordine al difetto assoluto di motivazione.
La C.T.R. avrebbe completamente omesso l’esposizione dei
motivi in fatto e in diritto inerenti alla controversia de quq.
Il primo motivo di ricorso è manifestamente fondato.
La sentenza impugnata, invero, è abnorme (Cass. S.0 n.
8053/2014) contenendo una serie di riferimenti soggettivi ed
indicazioni fattuali totalmente disancorati e incoerenti rispetto
al contenzioso promosso dall’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli nei confronti della Società A. NUARA E FIGLI S.R.L.,
avente ad oggetto l’annullamento dell’atto di contestazione
Ric. 2016 n. 19183 sez. MT – ud. 29-11-2017
-2-

affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza resa

mediante il quale era stata comminata la sanzione
amministrativa pecuniaria per le plurime violazioni degli artt.
50, c. 2 e 48, c. 2 del T.U.A. n. 504/95.
Ed

invero,

la

sentenza

impugnata,

fondandosi

su

argomentazioni che non hanno minimamente riguardato la

confronti della Società, si è incomprensibilmente occupata di
altri soggetti e di documentazioni che esulano completamente
dagli elementi del presente giudizio.
Ne consegue che, in accoglimento del primo motivo, assorbito
il secondo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad
altra sezione della CTR Sicilia anche per la liquidazione delle
spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.
La Corte, visti gli artt.375 e 380 bis c.p.c.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad
altra sezione della CTR Sicilia anche per la liquidazione delle
spese del giudizio di legittimità.
Così deciso il 29.11.2017 nella camera di consiglio della
sezione civile in Roma.
Il P
Funziolaria Gi

ente

verifica svolta dall’Ufficio delle Dogane di Porto Empedocle nei

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