Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12269 del 17/05/2017

Cassazione civile, sez. trib., 17/05/2017, (ud. 23/02/2017, dep.17/05/2017),  n. 12269

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 8865/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, Via dei

Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

R.L., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Andrea Bodrito,

Gianni Marongiu e Francesco D’Ayala Valva, con domicilio eletto in

Roma, viale Parioli, n. 43, presso lo studio di quest’ultimo;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Liguria, n. 16/7/11 depositata il 14 febbraio 2011.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 23 febbraio 2017

dal Consigliere Dott. Emilio Iannello;

udito l’Avvocato dello Stato Bruno Dettori;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. DEL CORE Sergio, che ha concluso chiedendo

l’accoglimento.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. L’Agenzia delle Entrate ricorre avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la Commissione Tributaria Regionale della Liguria, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato il contribuente non decaduto in ordine alla domanda di rimborso, per il periodo 1997-2002, della maggiore IRPEF applicata sul trattamento previdenziale integrativo ricevuto dal Fondo per il personale del Consorzio Autonomo del Porto di Genova.

In particolare, la C.T.R. ha confermato la decisione di primo grado (la quale aveva ritenuto il diritto del contribuente al rimborso delle somme versate a titolo di Irpef oltre il limite dell’87,50% con riferimento agli importi maturati fra il 2003 e il 31/12/2007) rilevando che “la pensione in esame integra quella pubblica; scaturisce dall’iscrizione del lavoratore al fondo speciale C.A.P.; assume natura complementare rispetto a quella che gli spetta in forza dell’iscrizione… all’assicurazione generale obbligatoria” e che “l’unicità e la contestualità d’erogazione in unica soluzione dei due trattamenti non rifluisce sulla ontologica diversità sostanziale dei due trattamenti previdenziali: sicchè quella per cui è causa, qualificata come complementare, è disciplinata dal D.Lgs. n. 124 del 1993”.

In accoglimento dell’appello incidentale proposto dal contribuente la Commissione regionale ha poi ritenuto che, vertendosi in ipotesi di inesistenza dell’obbligazione tributaria (non esistendo norma tributaria che sancisca l’assoggettamento a tassazione cosi come effettuato dall’amministrazione finanziaria), l’azione di ripetizione fosse assoggettata al termine di prescrizione decennale.

2. Avverso tale decisione l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, cui resiste il contribuente depositando controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 48, comma 7-bis, come modificato dal D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, art. 13, comma 8, come sostituito dalla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 11, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la C.T.R. ritenuto applicabile al fondo di che trattasi la tassazione agevolata prevista dalle citate disposizioni.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia altresì violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la C.T.R. ritenuto che, vertendosi in tema di inesistenza dell’obbligazione tributaria, all’azione di ripetizione in esame si applicasse l’ordinario termine decennale di prescrizione.

3. Il secondo motivo, di rilievo preliminare, è fondato.

Sulla questione ivi trattata l’argomentazione svolta dalla C.T.R. è, infatti, erronea alla luce del chiaro dettato normativo del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, il quale contempla tra i presupposti per l’istanza di rimborso la inesistenza totale o parziale dell’obbligo di versamento e del consolidato orientamento, in materia, di questa Corte, la quale ha già statuito che “in tema di rimborso delle imposte sui redditi, l’indebito tributario è soggetto ai termini di decadenza o prescrizione previsti dalle singole leggi di imposta, qualunque sia la ragione della non debenza, quali l’erronea interpretazione o applicazione della legge fiscale, il contrasto con norme di diritto comunitario, ovvero uno jus superveniens con applicabilità retroattiva” (Cass. 05/11/2015, n. 22656; Cass. 17/03/2006, n. 5978; conf. Cass. 06/09/2004, n. 17918; Cass. 10/06/2008, n. 15276).

La scadenza del termine per richiedere il rimborso determina il consolidamento dei rapporti di dare e avere tra contribuente ed erario e l’esaurimento dello stesso rapporto tributario (v. Cass. 21/04/2011, n. 9223), con la conseguenza che il contenuto dello stesso non può più essere rimesso in discussione (Cass. 22/07/2009, n. 17009).

4. E’ altresì fondato il primo motivo.

Sulla specifica questione, oggetto di controversia, questa Corte è già intervenuta con una serie di pronunce (Cass. n. 22656 del 2015, cit.; Cass. 12/01/2015, n. 240; Cass. 15/05/2015, n. 9996; 20/05/2015, n. 10302) le quali hanno, concordemente, affermato che “in relazione al mutato quadro normativo – D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48-bis, lett. d) – risultano applicabili le nuove disposizioni che impongono la tassazione sull’intera base imponibile anche per i diritti maturati anteriormente giacchè, a decorrere dall’1 gennaio 2001 e per tutto il periodo successivo, le prestazioni pensionistiche di cui all’art. 47, comma 1, lett. h-bis), erogate in forma periodica, si assumono al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e di quelli di cui alla lett. g-quinquies) del comma 1 dell’art. 41 se determinabile”; ovverossia sono tassabili non già solo sull’87,50 per cento del loro ammontare lordo corrisposto, come sostenuto dalla Commissione regionale nella presente controversia sulla scorta dell’originario testo normativo, bensì sull’intero, quel testo non essendo più in vigore al momento (fiscalmente rilevante) dell’erogazione assoggettata al prelievo fiscale.

5. A tale principio non si è conformata la C.T.R. nella sentenza impugnata, avendo riconosciuto alla contribuente il diritto alla liquidazione del tributo sul minore importo dell’87,50% degli emolumenti corrisposti dall’INPS.

Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto (vertendosi nella specie di prestazioni pensionistiche erogate successivamente al 31 dicembre 2002 e dovendosi ritenere il contribuente decaduto per le annualità precedenti), la controversia può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., con il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente.

6. La peculiarità della fattispecie e la novità della soluzione giurisprudenziale inducono a compensare integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio

PQM

accoglie il ricorso; cassa la sentenza; decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo; compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2017

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