Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12269 del 14/06/2016


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Cassazione civile sez. I, 14/06/2016, (ud. 25/05/2016, dep. 14/06/2016), n.12269

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14355/2007 proposto da:

S.F., (DECEDUTO) (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI 1/E, presso l’avvocato

GIAMPAOLO MARIA COGO, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato NICOLA MASSARI, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI NAPOLI;

– intimato -_

avverso la sentenza n. 1073/2006 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 04/04/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/05/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con ricorso depositato il 27 febbraio 1997, S.F., quale erede di S.A., originario assegnatario in locazione con patto di futura vendita di alloggio IACP, sito in (OMISSIS), proponeva opposizione avverso il Decreto 6 dicembre 1996, n. 1646, con il quale il Sindaco di Napoli pronunciava la revoca dell’assegnazione dell’alloggio popolare in questione, che, peraltro, nelle more era stato abusivamente occupato da tale P.L.. Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 4071/2002, depositata il 20 marzo 2002, rigettava la domanda.

2. Avverso la decisione di prime cure proponeva appello il S., in relazione al quale la Corte di Appello di Napoli, con sentenza n. 1073/2006, depositata il 4 aprile 2006, dichiarava la nullità della sentenza di primo grado e del relativo giudizio per difetto di integrazione del contraddittorio, non essendo stati evocati in causa da S.F. anche gli altri due eredi conviventi di S. A., originario assegnatario dell’alloggio IACP, ossia la moglie Pi.Co. e la figlia Si.Ad.. La Corte rimetteva, pertanto, gli atti al Tribunale, ai sensi dell’art. 354 c.p.c.., ai fini dell’integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari pretermessi.

3. Per la cassazione di tale sentenza proponeva, quindi, ricorso S.F. nei confronti del Comune di Napoli e di P. L., affidato a tre motivi. Gli intimati non svolgevano attività difensiva.

4. Con ordinanza interlocutoria in data 30 gennaio 2015, questa Corte rinviava la causa a nuovo ruolo, in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla questione relativa all’interpretazione dell’art. 360 c.p.c., comma 3, decisione che veniva resa con sentenza n. 25774/2015, depositata in data 22 dicembre 2015.

5. Quindi la causa, all’esito dell’udienza di discussione del 25 maggio 2016, veniva decisa, ai sensi dell’art. 380 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo e secondo motivo di ricorso – che, per la loro evidente connessione, vano esaminati congiuntamente – S.F. denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 331, 332, 102 e 354 c.p.c., D.P.R. n. 1035 del 1972, art. 11 e delD.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2, art. 15, nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

1.1 Si duole il ricorrente del fatto che la Corte di Appello abbia dichiarato la nullità della sentenza di primo grado e del relativo giudizio per difetto di integrazione del contraddittorio, per non essere stati evocati in giudizio da S.F. anche gli altri due eredi conviventi di S.A. (la moglie P. C. e la figlia Si.Ad.), originario assegnatario dell’alloggio IACP in relazione al quale il Sindaco di Napoli aveva emesso il Decreto 6 dicembre 1996, n. 1646, di revoca dell’assegnazione dell’alloggio popolare, costituente oggetto di impugnazione da parte dell’odierno ricorrente. E tanto, sul presupposto che si trattasse di azione di risoluzione del contratto di locazione di detto alloggio, ai sensi dell’art. 1453 c.p.c., in relazione alla quale sussiste il litisconsorzio necessario tra tutte le parti del contratto.

1.2. Osserva, per contro, l’istante che non si sarebbe in presenza di una situazione giuridica unitaria, tale da richiedere il litisconsorzio necessario tra tutti gli eredi dell’originario assegnatario dell’immobile, vertendosi in ipotesi – non già di risoluzione del contratto di locazione intercorso tra l’IACP e più conduttori, come erroneamente ritenuto dal giudice di seconde cure –

bensì di azione di accertamento dell’intervenuto trasferimento della proprietà dell’immobile in capo all’assegnatario, ai sensi del D.P.R. n. 2 del 1959, art. 15, con conseguente annullamento del provvedimento di revoca emesso dal Comune.

1.3. I motivi sono infondati.

1.3.1. Va osservato – in via pregiudiziale – che il ricorso immediato per cassazione avverso la sentenza de qua, che chiude in rito il giudizio dinanzi alla Corte di Appello, con rimessione al giudice di prime cure ex art. 354 c.p.c., senza alcuna statuizione di merito, deve ritenersi ammissibile, atteso il recente arresto nomofilattico in materia, reso dalle Sezioni Unite di questa Corte. Si è – per vero – affermato, al riguardo, che la sentenza, con la quale il giudice d’appello riforma o annulla la decisione di primo grado e rimette la causa al giudice “a quo” ex artt. 353 o 354 c.p.c., è immediatamente impugnabile con ricorso per cassazione, trattandosi di sentenza definitiva, che non ricade nel divieto, dettato dall’art. 360 c.p.c., comma 3, di separata impugnazione in cassazione delle sentenze non definitive su mere questioni, per tali dovendo intendersi solo quelle su questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito che non chiudono il processo dinanzi al giudice che le ha pronunciate (Cass. S.U. 25774/2015). Ne deriva che, nel caso di specie, il ricorso del S. avverso la decisione di appello, che ha dichiarato la nullità del giudizio di prime cure e rimesso gli atti al Tribunale, ai sensi dell’art. 354 c.p.c., per l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei pretesi litisconsorti pretermessi, deve ritenersi pienamente ammissibile.

1.3.2. Premesso quanto precede, va osservato, nel merito, che, in tema di edilizia popolare ed economica, benchè del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 95, abbia attribuito ai Comuni le funzioni amministrative inerenti all’assegnazione degli alloggi popolari, gli I.A.C.P. ne hanno comunque conservato la gestione, con la conseguenza che il potere, attribuito ai Comuni, di pronunciare la revoca dell’assegnazione o la decadenza della stessa, non ha fatto venir meno la facoltà, spettante agli I.A.C.P., di chiedere giudizialmente – in via alternativa rispetto ai rimedi della tutela amministrativa –

la risoluzione del contratto di locazione per inadempimento dell’assegnatario. E ciò anche se gli obblighi contrattuali di cui venga denunciata la violazione siano gli stessi che avrebbero potuto giustificare l’intervento del Comune e la pronuncia di un suo provvedimento di revoca o di decadenza (cfr. Cass. 9576/1994;

6923/1997).

E tuttavia, è del tutto evidente che, nel caso in cui l’istituto che conserva la gestione degli alloggi, ossia l’IACP, non abbia inteso avvalersi dei rimedi destinati a porre fine al godimento dell’alloggio sul piano privatistico, conseguendo, invece, la cessazione della detenzione dell’immobile all’iniziativa spettante al Comune di attivare il procedimento pubblicistico di revoca dell’assegnazione, si è al di fuori dall’azione di risoluzione ordinaria del contratto di locazione ex art. 1453 c.c., con le regole sue proprie anche sul piano processuale, e segnatamente con riferimento al litisconsorzio necessario tra tutte le parti del contratto, atteso che quest’ultimo, in siffatta ipotesi, viene ad essere risolto di diritto per effetto della revoca dell’assegnazione dell’alloggio. Il potere di revoca di alloggi di edilizia residenziale pubblica, già spettante al Presidente dell’IACP ai sensi del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, art. 11, è stato, per vero, trasferito ai consigli comunali con del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 95, il quale ha attribuito espressamente ai Comuni le funzioni amministrative relative all’assegnazione, nelle quali rientra anche il potere di revoca trattandosi di un potere di natura sanzionatoria il cui esercizio preclude una nuova assegnazione (Cass. 2593/1988), e la cui contestazione è stata demandata – in via di interpretazione estensiva del D.P.R. n. 1035 del 1972, art. 11, alla giurisdizione del giudice ordinario (Cass. S.U. 4750/1979).

1.3.3. Ne discende – con riferimento al caso concreto – che, avendo il S., come si desume dall’impugnata sentenza (p. 3), proposto una domanda di accertamento dell’avvenuto trasferimento in capo al suo dante causa della proprietà dell’immobile assegnatogli in locazione con patto di futura vendita, con conseguente declaratoria di illegittimità del decreto di revoca dell’assegnazione, l’azione avendo carattere dichiarativo in relazione ad un provvedimento pubblicistico incidente sulla proprietà dell’immobile comune agli altri eredi – esula dalle azioni costitutive, come quella di risoluzione ex art. 1453 c.c., che richiedono il litisconsorzio necessario tra tutte le parti del contratto. E’, invero, del tutto pacifico, che ciascun comproprietario è legittimato ad agire per la tutela del proprio diritto, senza necessità di chiamare in giudizio gli altri comproprietari, non ricorrendo alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario (cfr., ex plurimis Cass. 4388/1996;

4354/1999; 2106/2000; 11199/2000).

1.4. Le censure in esame devono, pertanto, essere accolte.

2. Ne risulta assorbito il terzo motivo di ricorso, con il quale l’esponente lamenta che la Corte territoriale si sia pronunciata d’ufficio, senza uno specifico motivo di appello, sulla nullità della sentenza e del giudizio di primo grado – esclusa in forza delle considerazioni che precedono – incorrendo, oltre che nella violazione degli artt. 102 e 161 c.p.c., anche nel vizio di extrapetizione ai sensi dell’art. 112 c.p.c..

3. L’accoglimento del primo e secondo motivo di ricorso comporta la cassazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione, che dovrà procedere a nuovo esame della controversia facendo applicazione dei seguenti principi di diritto: “in tema di edilizia popolare ed economica, nell’ipotesi in cui l’IACP competente che, anche a seguito dell’attribuzione ai Comuni delle funzioni amministrative inerenti all’assegnazione degli alloggi popolari, ai sensi del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 95, ne ha conservato la gestione, non abbia inteso avvalersi dei rimedi destinati a porre fine al godimento dell’alloggio sul piano privatistico, conseguendo, invece, la cessazione della detenzione dell’immobile all’iniziativa spettante al Comune di attivare il procedimento pubblicistico di revoca dell’assegnazione, non operano le norme, anche processuali, relative all’azione di risoluzione ordinaria del contratto di locazione ex art. 1453 c.c. e segnatamente con riferimento al litisconsorzio necessario tra tutte le parti del contratto, atteso che quest’ultimo, in siffatta ipotesi, viene ad essere risolto di diritto per effetto della revoca dell’assegnazione dell’alloggio”.

4. Il giudice di rinvio provvederà, altresì, alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione;

accoglie il primo e secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo;

cassa l’impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 25 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2016

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