Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12268 del 19/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 19/05/2010, (ud. 15/04/2010, dep. 19/05/2010), n.12268

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. SOTGIU Simonetta – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – rel. Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI GRUGLIASCO in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA M. PRESTINARI 13, presso lo

studio dell’avvocato RAMADORI GIUSEPPE, rappresentato e difeso

dall’avvocato ENRICHENS VINCENZO, giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

CORIO ITALIA SRL (gia’ TREMA’ GESTIONE SRL), in persona del Direttore

Generale e Procuratore Speciale pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 63, presso lo studio

dell’avvocato CONTALDI MARIO, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato GAIDANO FABRIZIO, giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4 9/2 005 della COMM. TRIB. REG. di TORINO,

depositata il 04/11/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/04/2010 dal Consigliere Dott. PERSICO Mariaida;

udito per il ricorrente l’Avvocato ENRICHENS, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato CONTALDI, che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Comune di Grugliasco, premesso che con sentenza n. 19379 del 2003 la Corte di Cassazione, investita con riferimento agli anni dal 1994 al 1997, aveva gia’ ritenuto l’obbligo in capo alla societa’ Trema’ Italia s.r.l., quale gestore dei servizi comuni del centro commerciale “(OMISSIS)”, di corrispondergli la TARSU relativa a tale centro; premesso ancora che nelle more del suddetto giudicato esso Comune aveva emesso gli avvisi di accertamento per la TARSU relativa a tutti gli anni successivi e che la contribuente li aveva impugnati; tanto premesso ricorre in Cassazione avverso la sentenza resa dalla Commissione Tributaria Regionale, di cui in epigrafe, che aveva pronunciato, previa riunione, su tutti gli appelli proposti dalla soc. Corio Italia s.r.l. (gia’ Trema’ Italia s.r.l.) avverso n. 4 sentenze rese dalla Commissione Tributaria Provinciale di Torino sui ricorsi dalla stessa presentati contro gli avvisi di accertamento emessi dal detto Comune di Grugliasco per la Tarsu relativa agli anni 1998 e 1999; 2000; 2001; 2002, tutti attinenti le parti comuni del Centro commerciale ” (OMISSIS)”. L’appellante societa’ aveva richiesto, con riferimento a tutte le sentenze impugnate, la non applicabilita’ della sanzione per carenza dell’obbligo di presentazione della denuncia per gli anni successivi al 1994, essendo rimaste invariate le condizioni di tassabilita’; aveva inoltre chiesto per le prime tre sentenze e con esclusione di quella relativa all’anno 2000 (che l’aveva gia’ ritenuta) la riduzione della superficie tassabile da 15.000 a 11.500 mq. Il Comune appellato aveva resistito. La Commissione Tributaria Regionale accoglieva gli appelli. Il Comune ricorrente, con due motivi di ricorso, deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 con vizi della motivazione in ordine alla determinazione della superficie tassabile (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5) e la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 70 e 76 con vizi della motivazione in ordine alla applicabilita’ delle sanzioni (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

La contribuente resiste con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVAZIONE

Con il primo motivo, di cui sopra, il Comune ricorrente censura l’impugnata sentenza per avere deciso su domande proposte per la prima volta in grado di appello, non avendo mai la contribuente eccepito nel giudizio di primo grado e con riferimento ai n. 3 giudizi relativi agli anni 1998 e 1999, 2000, 2001, il fatto che la superficie tassabile delle parti comuni del Centro commerciale fosse di mq. 11.500 anziche’ di mq. 15.000 ed avendo anzi confermato, nei propri ricorsi introduttivi. il dato di 15.000 mq.

Sul punto la contribuente – controricorrente eccepisce l’inammissibilita’ dello stesso sia per carenza di autosufficienza che per essere coperto dal giudicato, formatosi sulla sentenza relativa all’anno 2002 sul punto non impugnata, l’accertamento che il Comune non ha assolto l’onere di prova che gli incombeva, e la sua infondatezza.

La censura e’ fondata.

Si premette che, come costantemente affermato da questa Corte (da ultimo: Cass. n. 6858 del 2009) nel giudizio tributario – strutturato come giudizio d’impugnazione di un provvedimento contenente la pretesa dell’amministrazione finanziaria, nel quale l’ufficio assume la veste di attore in senso sostanziale ed il dibattito processuale e’ delimitato, da un lato, dalle ragioni di fatto e di diritto esposte nell’atto impositivo e, dall’altro, dalle questioni dedotte dal contribuente nel ricorso introduttivo (Cass. nn. 10779/2007, 15849/2006, 9754/2003) – il divieto, posto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57, comma 2, di proporre in appello nuove eccezioni, non rilevabili d’ufficio, riguarda le eccezioni in senso tecnico, ossia lo strumento processuale con cui il contribuente, convenuto in senso sostanziale, fa valere un tatto giuridico avente efficacia modificativa o estintiva della pretesa fiscale (Cass. nn. 7789/2006, 10112/2002).

Nel caso di specie, come si rileva anche dall’impugnata sentenza, la contribuente aveva svolto una specifica eccezione sul numero dei metri quadri tassabili solo con riferimento all’annualita’ del 2002 e nel relativo giudizio. E’ da rilevare, peraltro, che nel caso in cui venga denunciato un error in procedendo la Corte (Cass. n. 12721 del 2004) e’ anche giudice del fatto ed ha il potere – dovere di esaminare direttamente gli atti di causa e, in particolare, le istanze e le deduzioni delle parti. L’eccezione proposta dalla contribuente nel giudizio relativo al 2002 di un minor numero di metri quadri tassabili e’ stata accolta dal giudice di primo grado di tale giudizio e confermata da quello di secondo grado. Quest’ultimo ha inoltre, del tutto illegittimamente, ritenuto che “questa decisione deve essere confermata ed applicata per tutte le altre annualita’ in discussione” (cioe’ al 1998/99, 2000 e 2001).

Ma tale punto della decisione e’ certamente illegittimo essendo il numero dei metri quadri assoggettabili a TARSU un fatto giuridico rilevante, tale da avere un’efficacia modificativa della pretesa fiscale avanzata dall’ufficio. Tale eccezione, pertanto, non poteva essere svolta dal contribuente per la prima volta in sede di appello.

Con il secondo motivo il ricorrente censura l’impugnata sentenza per avere la stessa ritenuto non dovuta la sanzione per violazione dell’obbligo di denuncia delle aree tassabili in quanto, una volta sanzionata tale iniziale omissione, mancherebbe l’obbligo di denuncia per gli anni successivi, nei quali non si e’ verificata alcuna variazione.

La censura e’ fondata. Questa Corte ha gia’ affermato (Cass. n. 18122 del 2009) “In tema di tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 consente al contribuente di limitarsi a denunciare le sole variazioni intervenute successivamente alla presentazione della dichiarazione originaria, senza dover rinnovare la propria dichiarazione anno per anno; posto, pero’, che ad ogni anno solare corrisponde una obbligazione tributaria, qualora la denunzia sia stata incompleta, infedele oppure omessa, l’obbligo di formularla si rinnova di anno in anno, con la conseguenza che l’inottemperanza a tale obbligo, sanzionata dall’art. 76 del citato decreto, comporta l’applicazione della sanzione anche per gli anni successivi al primo”.

L’affermata esistenza di un obbligo annuale di denuncia a carico del contribuente, non ottemperato, comporta l’esistenza di una pluralita’ di violazioni commesse, mediante omissione, in tempi diversi (corrispondenti agli avvisi di accertamento per gli anni in discussione); e tanto determina altresi’ (v. Cass. n. 19955 del 2005;

19650 del 2008) l’applicazione della disciplina del cumulo giuridico obbligatorio delle sanzioni, stabilita dal D.Lgs. n. 472 cit., art. 12 – come modificato dal D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203, art. 2 e dal D.Lgs. 30 marzo 2000, n. 99, art. 2 – in quanto disciplina piu’ favorevole al contribuente.

In conclusione va accolto sia il primo che il secondo motivo di ricorso, nei limiti di cui sopra; va cassata la sentenza impugnata e disposto il rinvio, per un nuovo esame, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, che liquidera’ anche le spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte.

Cosi’ deciso in Roma, il 15 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2010

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