Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12268 del 17/05/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 17/05/2017, (ud. 23/02/2017, dep.17/05/2017),  n. 12268

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 1550/2012 R.G. proposto da:

S.I., rappresentata e difesa dall’Avv. Matteo Fausto e

dall’Avv. Francesco Falcitelli, con domicilio eletto in Roma, via

Gian Giacomo Porro, n. 8, presso lo studio C.G.P.;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio,

n. 198/35/10 depositata il 24 novembre 2010.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 23 febbraio 2017

dal Consigliere Dott. Emilio Iannello;

udito l’Avv. Francesco Falcitelli;

udito l’Avvocato dello Stato Bruno Dettori;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. DEL CORE Sergio, che ha concluso chiedendo il rigetto

del primo motivo, l’accoglimento del secondo, assorbito il terzo; in

subordine il rigetto dei primi due motivi e l’accoglimento del

terzo; in ulteriore subordine il rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 296/24/08 la C.T.P. di Roma riconosceva a S.I., ex dirigente dell’ENEL s.p.a., il diritto al rimborso di quanto trattenuto, in misura superiore al 12,50 per cento, sulle somme corrisposte a seguito della liquidazione della partecipazione al fondo previdenziale integrativo aziendale.

Pronunciando sull’appello interposto dall’Ufficio, la C.T.R. del Lazio, con sentenza depositata in data 24/11/2010, in parziale accoglimento dello stesso, ha dichiarato “applicabile l’aliquota del 12,50% sulle somme corrispondenti ai versamenti del contribuente al fondo di previdenza e l’aliquota del 35,74% sulla parte eccedente, in applicazione rispettivamente dell’art. 42, comma 4, e dell’art. 16 T.U.I.R.”.

2. Avverso tale sentenza propone ricorso la contribuente sulla base di tre motivi.

L’Agenzia delle entrate non ha svolto difese nella presente sede ma ha depositato c.d. atto di costituzione al solo fine della partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso la contribuente deduce, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione del combinato disposto del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, comma 2 e art. 22, commi 1, 2 e 3, per avere la C.T.R. omesso di rilevare l’inammissibilità dell’appello proposto dall’Ufficio in conseguenza del tardivo deposito di copia dell’appello medesimo presso l’Ufficio di segreteria della Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva pronunciato la sentenza appellata: adempimento necessario – secondo la ricorrente – ai sensi del richiamato D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, avendo l’Agenzia delle entrate notificato l’appello non a mezzo di ufficiale giudiziario ma per il tramite del proprio messo.

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce – ancora con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione o falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 16, 20, 22 e 53, per avere la C.T.R. omesso di rilevare l’inammissibilità dell’appello in quanto discendente altresì dal mancato deposito da parte dell’ufficio appellante, al momento della costituzione in giudizio, della fotocopia della ricevuta di spedizione dell’atto di appello per raccomandata a mezzo del servizio postale.

3. Con il terzo motivo la contribuente denuncia infine contraddittorietà della motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere la C.T.R. da un lato, in motivazione, “dopo una puntuale ricostruzione fattuale del giudizio” fornito, in punto di diritto, “una completa ed esaustiva motivazione”, in particolare rilevando che alla contribuente “compete il rimborso della differenza tra quanto trattenuto dal sostituto d’imposta ed il dovuto applicando la ritenuta del 12,50% sull’imponibile determinato secondo i criteri dell’art. 42 comma 4 T.U.I.R…. “, dall’altro, in dispositivo, dichiarato “applicabile l’aliquota del 12,50% sulle somme corrispondenti ai versamenti del contribuente al fondo di previdenza e l’aliquota del 35,74% sulla parte eccedente, in applicazione rispettivamente dell’art. 42, comma 4 e dell’art. 16 T.U.I.R.”.

Rileva la ricorrente che, alla luce della corretta ricostruzione della normativa applicabile contenuta in motivazione e, segnatamente, di quanto disposto dell’ivi richiamato art. 42, comma 4 T.U.I.R. (nel testo applicabile ratione temporis), reddito imponibile sul quale applicare l’aliquota del 12,50% è costituito, diversamente da quanto indicato in dispositivo, “dalla differenza tra l’ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi, ridotta del 2 per cento per ogni anno successivo al 100 se il capitale è corrisposto dopo almeno 10 anni dalla conclusione del contratto”.

4. Il primo motivo – volto evidentemente, così come il secondo, a denunciare error in procedendo al di là dell’ininfluente richiamo alla previsione di cui al n. 3 (anzichè n. 4) dell’art. 360 c.p.c., comma 1: v. Cass. Sez. U. 24/07/2013, n. 17931 – è infondato.

Il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, comma 2, nel secondo periodo (aggiunto dal D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 3-bis, convertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248 e successivamente soppresso dal D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, art. 36, comma 1: norma dunque applicabile alla fattispecie ratione temporis), dispone: “ove il ricorso non sia notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, l’appellante deve, a pena d’inammissibilità, depositare copia dell’appello presso l’Ufficio di segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata”.

Al riguardo questa Corte ha avuto modo di precisare, secondo interpretazione qui pienamente condivisa e cui si intende dare continuità, che, ai fini della regolare proposizione dell’appello, la notifica tramite il messo, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 4, equivale integralmente a quella effettuata a mezzo di ufficiale giudiziario, sicchè, in caso di omesso deposito della copia dell’appello presso la segreteria della commissione tributaria provinciale, il gravame non è inammissibile ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, trovando applicazione anche in tale ipotesi la regola di cui all’art. 123 disp. att. c.p.c., comma 1, che onera l’ufficiale giudiziario (e, quindi, anche il messo notificatore) di dare immediato avviso scritto dell’avvenuta notificazione dell’appello al cancelliere del giudice che ha reso la sentenza impugnata (v. Cass. 13/07/2016, n. 14273; Cass. 28/04/2014, n. 9319; cfr. anche ex aliis Cass. 26/11/2013, n. 26487; Cass. 24/03/2011, n. 6811).

In definitiva, gli effetti del mancato adempimento dell’onere di cui all’art. 123 disp. att. c.p.c., comma 1, di dare immediato avviso scritto al cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata della proposizione dell’appello, gravano sulla parte solo quando questa provveda direttamente alla notifica a mezzo del servizio postale, mentre ove si avvalga di un altro soggetto notificatore (nel caso contemplato nell’ordinanza n. 6811 del 2011, addirittura il proprio difensore) il mancato rispetto del citato art. 123 non produce effetti sulla posizione processuale della parte, anche se tale soggetto provveda alla notifica avvalendosi del servizio postale, non operando neanche in tal caso la comminatoria di inammissibilità prevista dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, che si riferisce alle semplici raccomandate previste dall’art. 16, comma 3, del citato decreto.

A maggior ragione analoga conclusione deve trarsi nell’ipotesi in cui la parte, pur non essendo gravata di tale onere, vi abbia comunque adempiuto tardivamente, come, secondo l’assunto della ricorrente, sarebbe avvenuto nella specie; il che esime dal vaglio della fondatezza di tale assunto (ossia dalla valutazione circa la tempestività o meno del detto deposito), involgente la questione – in atto pendente avanti le sezioni unite cui è stata rimessa con ordinanze nn. 18000 e 18001 del 14/09/2016 – della decorrenza del termine entro il quale, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 22, la copia del ricorso spedito o notificato a mezzo posta deve essere depositata nella segreteria della commissione tributaria: se vada cioè tale decorrenza individuata nella data della spedizione (come affermato da Cass. nn. 20262 del 2004, 14246 del 2007, 7373 e 8664 del 2011 e 20787 del 2013) o non piuttosto, secondo più recente indirizzo, in quella della ricezione dell’atto da parte del destinatario (Cass. 12185/08, 7173/11, 4002/12, 10816/12, 14010/12, 16565/12, 18373/12, 12027/14): data, quest’ultima, nella specie non indicata, nè altrimenti emergente dagli atti, assumendo anzi la ricorrente di non aver mai ricevuto la notifica (senza tuttavia porre tale allegazione a fondamento di alcuna specifica doglianza diversa da quella in esame).

5. E’ altresì infondato il secondo motivo.

Il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 1 – nel testo, applicabile ratione temporis, modificato dal D.Lgs. 30 settembre 2005, n. 203, art. 3-bis, comma 6 (a seguito della sentenza n. 520 del 6 dicembre 2002 della Corte costituzionale che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale del predetto art. 22, commi 1 e 2, “nella parte in cui non consente, per il deposito degli atti ai fini della costituzione in giudizio, l’utilizzo del servizio postale”) – così testualmente dispone: “il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d’inammissibilità deposita, nella segreteria della commissione tributaria adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l’originale del ricorso notificato a norma degli artt. 137 c.p.c. e segg., ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale”.

Si ricava agevolmente dalla stessa formulazione letterale della norma che l’onere per la parte di provvedere, a pena di inammissibilità, al momento della costituzione in giudizio, alla trasmissione a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, unitamente a copia del ricorso, di fotocopia della ricevuta della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale, si riferisce al (e sussiste solo nel) caso in cui il ricorso medesimo sia per l’appunto notificato direttamente a mezzo del servizio postale, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 3.

Nel caso in cui, invece, la parte si avvalga per la proposizione del ricorso della notifica a mezzo ufficiale giudiziario – ipotesi cui, come detto, è equiparabile anche quella della notifica mediante messo autorizzato – la norma prescrive il ben diverso incombente del deposito dell'”originale” del ricorso “notificato a norma degli artt. 137 c.p.c. e segg.”.

Tale adempimento risulta nella specie rispettato attraverso il deposito, come detto desumibile dagli atti, dell’originale del ricorso con la relata redatta dal messo notificatore, non potendosi invece, ai fini in esame, attribuire rilievo al mancato deposito della ricevuta di spedizione dell’atto per raccomandata a mezzo del servizio postale del quale lo stesso messo a sua volta si è avvalso per la notifica.

Ciò non solo per considerazioni legate alla lettera della norma, ma anche per intuibili ragioni legate allo scopo dell’adempimento che è quello di: a) consentire la verifica dell’osservanza – nel giudizio di primo grado – del termine di decadenza dalla proposizione del ricorso del D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 21, ai fini dell’eventuale definitività del provvedimento dell’amministrazione finanziaria oggetto di doglianza, ovvero – nel giudizio di appello – del termine di decadenza dall’impugnazione, previsto dall’art. 51 D.Lgs. cit., ai fini del passaggio in giudicato della sentenza gravata; b) consentire la verifica della tempestiva costituzione in giudizio del ricorrente/appellante, ove si acceda alla tesi (come visto, peraltro, controversa in dottrina e giurisprudenza) secondo cui la decorrenza del termine di trenta giorni per tale costituzione sia da ritenersi ancorata alla spedizione e non alla ricezione del ricorso da parte del resistente (v. supra par. 4)

E’ evidente infatti che, nel caso di proposizione del ricorso a mezzo notifica dell’ufficiale giudiziario o del messo autorizzato (o anche a mezzo consegna diretta), tale esigenza è già pienamente soddisfatta dalla relata redatta dal pubblico ufficiale (o, nel caso di consegna diretta, dalla fotocopia della ricevuta di deposito).

6. E’ infine inammissibile il terzo motivo.

Viene infatti prospettata come vizio di motivazione una questione prettamente processuale quale quella scaturente dalla segnalata difformità tra la statuizione, contenuta in dispositivo, della applicabilità “dell’aliquota del 12,50% sulle somme corrispondenti ai versamenti del contribuente al fondo di previdenza e l’aliquota del 35,74% sulla parte eccedente” e l’affermazione, contenuta in motivazione, secondo cui alla contribuente “compete il rimborso della differenza tra quanto trattenuto dal sostituto d’imposta ed il dovuto applicando la ritenuta del 12,50% sull’imponibile determinato secondo i criteri dell’art. 42 comma 4 T.U.I.R…. “.

Occorre al riguardo rammentare che, secondo orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità, la portata precettiva di una sentenza va individuata tenendo conto non soltanto del dispositivo, ma anche della motivazione, cosicchè, in assenza di un vero e proprio contrasto tra dispositivo e motivazione, è da ritenersi prevalente la statuizione contenuta in una di tali parti del provvedimento, che va, per l’effetto, interpretato in base all’unica statuizione che, in realtà, esso contiene (cfr., ex multis, Cass. 17/07/2015, n. 15088; Cass. 05/05/2000, n. 5666), mentre, nell’ipotesi di insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo, non è consentito individuare la statuizione del giudice attraverso una valutazione di prevalenza di una delle contrastanti affermazioni contenute nella sentenza, nè è data la possibilità del ricorso all’interpretazione complessiva della decisione – che presuppone una sostanziale coerenza delle diverse parti delle proposizioni della medesima – e neppure di utilizzare il procedimento di correzione di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., poichè si configura, in tal caso, la nullità di tale provvedimento (invocabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) per la sua inidoneità a consentire l’individuazione del concreto comando giudiziale (Cass. 13/07/1995, n. 7671).

Senza dunque che metta conto, nel caso di specie, valutare se ricorra l’una o l’altra ipotesi (insussistenza di un vero e proprio contrasto per essere componibile l’unica statuizione ricavabile da ambo le parti della sentenza; nullità della sentenza per insanabilità del contrasto: per una fattispecie analoga si veda Cass. 20/12/2013, n. 28523), è certo che comunque la questione non può configurare vizio di motivazione come tale sindacabile in cassazione (unico vizio nella specie al riguardo dedotto).

7. In ragione delle considerazioni che precedono deve pertanto pervenirsi al rigetto del ricorso.

Non avendo l’amministrazione intimata svolto difese nella presente sede, non v’è luogo a provvedere in ordine al regolamento delle spese processuali.

PQM

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA