Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12267 del 14/06/2016


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Cassazione civile sez. I, 14/06/2016, (ud. 24/05/2016, dep. 14/06/2016), n.12267

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17246-2011 proposto da:

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, in persona del

Ministro pro tempore, CIRCOSCRIZIONE AEROPORTUALE DI (OMISSIS),

in persona del Direttore pro tempore, domiciliati in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrenti –

contro

S.A. CAL. – SOCIETA’ AEROPORTUALE CALABRESE S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 560/2010 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 25/06/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/05/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

RENZIS LUISA che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con atto di citazione notificato il 23 giugno 1998, la SA.CAL. s.p.a. proponeva opposizione, dinanzi al Tribunale di Lamezia Terme, avverso l’ordinanza ingiunzione emessa, in data 4 giugno 1998, dal Direttore della Circoscrizione Aeroportuale di (OMISSIS), con la quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di L. 130.006.315, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di pagamento delle utenze (luce, acqua, gas, ecc.), anticipate dalla Direzione della circoscrizione aeroportuale. Il Tribunale adito, con sentenza n. 65/2002, depositata il 21 febbraio 2002, accoglieva parzialmente l’opposizione, limitatamente alla non debenza della rivalutazione monetaria, revocando l’ordinanza ingiunzione e condannando la società opponente al pagamento della sola somma richiesta dall’Amministrazione intimante a titolo di sorte capitale.

2. Avverso la decisione di prime cure proponeva appello la SA.CAL. s.p.a. che veniva accolto dalla Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza n. 560/2010, depositata il 25 giugno 2010. Il giudice del gravame dopo avere ritenuto che si fosse perfezionato il subentro della SA.CAL s.p.a. al CONSAER (Consorzio Aeroporto Civile internazionale di (OMISSIS)), già concessionario di beni demaniali aeroportuali, negli obblighi di pagamento delle utenze (luce, acqua, gas, ecc.) anticipate dalla Direzione della circoscrizione aeroportuale e dopo avere escluso, in riforma della sentenza di prime cure, che il credito dell’ Amministrazione, costituente oggetto dell’ordinanza ingiunzione opposta, non fosse stato contestato dalla SA.CAL. s.p.a., concludeva nel senso che il credito azionato in giudizio non fosse stato, tuttavia, comprovato dal Ministero opposto, ai sensi dell’art. 2697 c.c..

3. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto, quindi, ricorso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nei confronti della SA. CAL. s.p.a., affidato ad un unico motivo.

4. L’intimata non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo di ricorso, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

1.1. L’Amministrazione ricorrente si duole del fatto che la Corte di Appello – dopo avere correttamente accertato l’avvenuto subentro della SA.CAL s.p.a. al CONSAER (Consorzio Aeroporto Civile internazionale di (OMISSIS)), già concessionario di beni demaniali aeroportuali, negli obblighi di pagamento delle utenze (luce, acqua, gas, ecc.), anticipate dalla Direzione della circoscrizione aeroportuale, e dopo avere escluso, in riforma della sentenza di prime cure, che il credito dell’Amministrazione, costituente oggetto dell’ ordinanza ingiunzione opposta, non fosse stato tempestivamente contestato dalla SA.CAL. s.p.a. – abbia erroneamente concluso nel senso che siffatto credito non fosse stato comprovato dal Ministero opposto. Quest’ultimo si sarebbe, invero, limitato a produrre, ad avviso della Corte territoriale, la sola documentazione, peraltro proveniente dallo stesso creditore, relativa alle richieste di pagamento rivolte a suo tempo al CONSAER, non risultando, invece, esibita quella concernente le ricevute di pagamento delle bollette riguardanti i corrispettivi dovuti per le diverse utenze, asseritamente anticipati dall’Amministrazione intimante, anche per la quota prevista di pertinenza del concessionario. Siffatte statuizioni della Corte di Appello si porrebbero, a parere del ricorrente, in contrasto con il disposto degli artt. 1218 e 2697 c.c., e con i principi più volte affermati da questa Corte in tema di criteri di riparto dell’onere della prova.

1.2. Il motivo è infondato.

1.2.1. Il giudizio di opposizione all’ingiunzione emessa dalla P.A. ai sensi del R.D. n. 639 del 1910 – secondo la prevalente giurisprudenza di questa Corte – è un giudizio di accertamento negativo della pretesa manifestata con il provvedimento impugnato, nel quale, a differenza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l’opponente assume la posizione dell’attore in senso formale e in senso sostanziale. Ne deriva che sullo stesso opponente grava l’onere della prova ex art. 2697 c.c., che si atteggia con differenti modalità a seconda del diverso valore probatorio dei documenti prodotti a sostegno dell’ordinanza-ingiunzione, e che l’amministrazione opposta, la quale riveste la parte di convenuta, può, nelle forme e nei termini all’uopo previsti, proporre domanda riconvenzionale (come in effetti, è accaduto nel caso di specie) (cfr. Cass.S.U. 1949/1996; Cass. 14861/2000; 1054/2006; 3341/2009;

14905/2009).

Da siffatto inquadramento della fattispecie in esame deve, pertanto inferirsi anzitutto che l’onere della prova a carico dell’opponente, attore in senso formale e sostanziale, in relazione alla proposta azione di accertamento negativo del credito, viene ad essere commisurato al differente valore probatorio dei documenti prodotti dall’amministrazione a sostegno della pretesa creditoria azionata con l’ordinanza ingiunzione. Di talchè è del tutto ovvio che, qualora tale pretesa risulti sfornita in radice di un adeguato supporto probatorio, nulla o quasi ha da provare la parte opponente.

Ma è altresì evidente che, qualora l’attore proponga domanda di accertamento negativo del diritto del convenuto e quest’ultimo non si limiti a chiedere il rigetto della pretesa avversaria, ma proponga domanda riconvenzionale per conseguire il credito negato dalla controparte, ambedue le parti hanno l’onere di provare le rispettive contrapposte pretese, risultando soccombente quella che non vi adempia (cfr. Cass. 12963/2005; 3374/2007; 22862/2010).

1.2.2. Tanto premesso in via di principio, va rilevato che, nel caso di specie, a fronte della domanda di accertamento negativo del credito, proposta dalla SA.CAL. s.p.a. con l’opposizione a ordinanza ingiunzione, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha proposto domanda riconvenzionale, finalizzata ad ottenere il rimborso delle somme asseritamente anticipate dall’Amministrazione intimante, a titolo di pagamento delle utenze (luce, acqua, gas, ecc.), anche per la quota prevista di pertinenza del concessionario. E’ del tutto evidente, pertanto, che costituiva onere del Ministero allegare la documentazione necessaria, sia a comprovare il fondamento dell’emessa ordinanza ingiunzione, ai fini di determinare l’insorgenza dell’onere della prova a carico della SA.CAL. s.p.a. di dimostrare l’insussistenza del credito, sia a sostegno della domanda riconvenzionale di accertamento dell’obbligo di restituzione delle somme anticipate dall’Amministrazione, ed asseritamente mai restituite dalla società concessionaria. Tanto più che siffatta domanda si atteggia inequivocabilmente come ripetizione di indebito, ai sensi dell’art. 2033 c.c., in relazione alla quale, poichè l’avvenuto pagamento e l’inesistenza della “causa debendi” costituiscono elementi costitutivi dell’azione ex art. 2033 c.c., la relativa prova non può che cedere a carico dell’attore (cfr., ex plurimis, Cass. 3468/1997; 5896/2006; 2903/2007;

1734/2011).

1.2.3. Ebbene, nel caso di specie, la corte territoriale ha accertato che l’Amministrazione ha prodotto in giudizio la sola documentazione, peraltro proveniente dallo stesso creditore, relativa alle richieste di pagamento rivolte a suo tempo al CONSAER, non risultando, invece, esibita proprio quella concernente le ricevute di pagamento delle bollette riguardanti i corrispettivi dovuti per le diverse utenze, asseritamente anticipati dall’Amministrazione intimante, anche per la quota prevista a carico del concessionario.

1.3. Alla stregua di tutte le considerazioni che precedono, dunque, la censura in esame non può che essere disattesa.

2. Il ricorso proposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti deve essere, di conseguenza, integralmente rigettato.

3. Nulla per le spese, attesa la mancata constituizione dell’intimata.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 24 maggio 2015.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2016

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