Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12266 del 17/05/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 17/05/2017, (ud. 09/02/2017, dep.17/05/2017),  n. 12266

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9860/2010 proposto da:

I.C., elettivamente domiciliato in ROMA VIA CHIANA 48,

presso lo studio dell’avvocato SILVIO BOZZI, rappresentato e difeso

dall’avvocato ANDREA DE LONGIS giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO;

– intimato –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 66/2009 della COMM. TRIB. REG. della CAMPANIA,

depositata il 03/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/02/2017 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA TORRE;

udito per il resistente l’Avvocato BACOSI che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

I.C. ricorre con quattro motivi per l’annullamento della sentenza della C.T.R. della Campania, n. 66/07/09 dep. il 3 marzo 2009, su ricorso avverso cartella di pagamento emessa ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis (per Iva, Irpef e Irap e ritenute alla fonte anno 2002).

La C.T.R., in riforma della sentenza della C.T.P. di Benevento, ha ritenuto la cartella impugnata conforme alle previsioni di legge; obbligatoria la comunicazione di irregolarità circa gli errori rilevati in sede di controllo, che nella fattispecie è stata inviata (con racc. il 9.5.2005); insussistenti i vizi di motivazione, presentandosi la cartella dettagliata ed analitica. Ha ridotto ad un terzo la sanzione (per mancata risposta ai chiarimenti richiesti), in considerazione della carenza di prova sull’invio e la ricezione della comunicazione preventiva.

L’Agenzia delle entrate si costituisce al solo fine di partecipare all’udienza di discussione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo del ricorso si deduce contraddittoria motivazione circa i rapporti fra la ritenuta carenza di prova della comunicazione di irregolarità e la affermata legittimità dell’accertamento, pur avendo la C.T.R. statuito che “qualora tale comunicazione fosse mancata, ritiene questo Collegio che l’atto consequenziale sarebbe viziato da nullità”. Conclude il motivo chiedendo che la Corte dica “se, in presenza di evidenti contraddizioni e di affermazioni contrastanti fra loro e in violazione palese dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la sentenza della C.T.R. di Napoli va considerata viziata e quindi annullata”.

2. Il motivo è inammissibile, essendo concluso da un momento di sintesi (ex art. 366 bis c.p.c.), obbligatorio in relazione alla suindicata data di deposito della sentenza, che non risponde alla prescrizioni richieste, in quanto generico e non riferito alla fattispecie. Nel caso di cui dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, infatti, l’illustrazione di ciascun motivo “si deve concludere a pena di inammissibilità con l’enucleazione della chiara indicazione del “fatto controverso”, secondo una prospettiva volta a riaffermare la cultura del processo di legittimità, che risponde all’esigenza di soddisfare l’interesse del ricorrente ad una decisione della controversia diversa da quella cui è pervenuto il provvedimento impugnato” (ex multis, S.U. nn. 14385/2007; 22640/2007, 3519/2008, 11535/2008, S.U., n. 26020/2008; Cass. n. 30650/2011).

3. Col secondo motivo si deduce violazione di legge (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, L. n. 241 del 1990, L. n. 212 del 2000, art. 6, in combinato disposto), per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto legittima la cartella esattoriale in presenza di omessa e mai provata comunicazione di irregolarità, di avviso bonario, di adeguata istruttoria procedimentale.

4. Il motivo è infondato.

E’ principio consolidato della giurisprudenza di questa Corte che in tema di riscossione delle imposte, in caso di liquidazione a seguito di controllo delle dichiarazioni secondo procedure automatizzate, occorre l’instaurazione del contraddittorio prima dell’iscrizione a ruolo soltanto quando emergano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, presupposto nella specie nemmeno dedotto dallo stesso ricorrente (cfr. Cass. 15740 del 2016; n. 13759 del 2016).

5. Col terzo motivo si deduce violazione dell’obbligo di motivazione (in violazione della L. n. 212 del 2000, artt. 6, 7, 17), riferita alla richiesta di pagamento e alla insufficiente motivazione sulle ragioni addotte dal contribuente. Conclude il motivo chiedendo che la Corte dica: “se la mancata motivazione sulle ragioni della richiesta di pagamento e, ancora, la errata ed insufficiente motivazione del mancato accoglimento delle ragioni ed argomentazioni addotte dal contribuente nelle controdeduzioni contro l’appello dell’Ufficio configurino o meno vizio di legittimità della sentenza impugnata e della imposizione fiscale in essa confermato”.

Il motivo è inammissibile, in quanto il quesito che lo conclude non risponde alle prescrizioni di cui all’art. 366 bis c.p.c., essendo del tutto generico. Peraltro è inammissibile anche perchè carente di autosufficienza in relazione al richiamo ad atti di causa di cui manca l’esposizione del relativo contenuto.

6. Col quarto motivo si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, con riferimento al richiamo da parte dell’Ufficio solo in sede di appello della informazione ricevuta dall’anagrafe tributaria, in quanto motivo nuovo.

Il motivo è infondato, in quanto nel processo tributario, il divieto di proporre nuove eccezioni in sede di gravame, di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, concerne tutte le eccezioni in senso stretto, consistenti nei vizi d’invalidità dell’atto tributario o nei fatti modificativi, estintivi o impeditivi della pretesa fiscale, mentre non si estende alle eccezioni improprie o alle mere difese e, cioè, alla contestazione dei fatti costitutivi del credito tributario o delle censure del contribuente, che restano sempre deducibili (da ultimo Cass. n. 11223 del 31/05/2016). Nel caso di specie il semplice riferimento alle informazioni desumibili dalle risultanze dell’anagrafe tributaria non costituisce motivo nuovo nel senso dianzi individuato, trattandosi di mera difesa, volta a supportare i motivi di appello.

7. Conclusivamente il ricorso, in parte inammissibile in parte infondato, va rigettato.

8. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 1.200,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2017

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