Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12266 del 14/06/2016
Cassazione civile sez. I, 14/06/2016, (ud. 16/05/2016, dep. 14/06/2016), n.12266
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERNABAI Renato – Presidente –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
Dott. FERRO Massimo – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 27233-2010 proposto da:
L.N. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA PORTUENSE 104, presso la sig.ra D.A.A.,
rappresentato e difeso dagli avvocati MARIA ISABELLA TORRIANI,
FEDERICO GORI, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
M.A. (c.f. (OMISSIS)), S.Y. (c.f.
(OMISSIS)), CURATELA FALLIMENTARE N. 30/09 DEL TRIBUNALE DI
PESARO;
– intimati –
avverso la sentenza n. 452/2010 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,
depositata il 03/07/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
16/05/2016 dal Consigliere Dott. LOREDANA NAZZICONE;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SOLDI ANNA MARIA che ha concluso, in via principale inammissibilità
o comunque rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d’appello di Ancona con sentenza del 3 luglio 2010 ha respinto il reclamo proposto avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro in data 24 novembre 2009, che ha dichiarato il fallimento di L.N..
La corte territoriale ha ritenuto, per quanto ancora rileva, sussistenti i presupposti della fallibilità, atteso che l’onere relativo alla insussistenza dei requisiti dimensionali, posto a carico del fallendo, non è stato validamente assolto; mentre ha ritenuto del tutto generica la contestazione circa l’insussistenza dei crediti azionati e lo stato di insolvenza.
Contro questa sentenza viene proposto ricorso per cassazione dalla parte soccombente, affidato ad un motivo. Non svolgono difese gli intimati.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con l’unico motivo, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 1, art. 15, commi 4 e 6, e art. 18, oltre al vizio di insufficiente motivazione, in quanto la sentenza impugnata non ha esaminato le risultanze istruttorie ed i documenti contabili e non ha disposto prove d’ufficio, al fine di accertare l’insussistenza dei requisiti soggettivi di fallibilità.
2. – Il ricorso è inammissibile per tardività, essendo stato il medesimo consegnato per la notifica in data 11 novembre 2010, quindi oltre il termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza impugnata, avvenuta il 29 luglio 2010, termine previsto dalla L. Fall., art. 18, comma 14, e non applicandosi alla materia all’esame la sospensione feriale dei termini.
Infatti, come più volte da questa Corte affermato, la sospensione nel periodo feriale dei termini ad impugnare, prevista dalla L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1, non si applica, ai sensi del successivo art. 3, in relazione all’art. 92 dell’ordinamento giudiziario (R.D. 30 gennaio 1941, n. 12), alle “cause inerenti alla dichiarazione e revoca del fallimento”, senza alcuna limitazione o distinzione fra le varie fasi ed i vari gradi del giudizio (cfr. Cass. 17 febbraio 2014, n. 3667; ord. 23 dicembre 2011, n. 28560; ord. 18 settembre 2009, n. 20127; sez. un., 8 febbraio 2006, n. 2636; 4 settembre 2004, n. 17886).
3. – Nulla sulle spese, non essendo costituiti gli intimati.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 maggio 2016.
Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2016