Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12266 del 10/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 10/05/2021, (ud. 25/11/2020, dep. 10/05/2021), n.12266

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. LEUZZI Salvatore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1109/2012 R.G. proposto da:

DHL Global Forwarding (Italy) s.p.a., rappresentata e difesa

dall’Avv. Alessandro Fruscione e dall’Avv. Salvatore Mileto,

elettivamente domiciliata presso lo studio

Santacroce-Procida-Fruscione, in Roma, via Giambattista Vico n. 22;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Dogane, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto presso quest’ultima in Roma, via dei Portoghesi 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia n. 218/1/2010, depositata il 15 novembre 2010.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 25 novembre

2020 dal Cons. Salvatore Leuzzi.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

La DHL Global Forwarding svolge l’attività di esercizio di spedizioni e trasporti nazionali e internazionali e di autotrasporto e trasporto marittimo e aereo per conto terzi. L’Agenzia delle Dogane le ha contestato di avere reso, nell’ambito di detta attività, non corrette dichiarazioni della merce importata dalla Repubblica Popolare Cinese per conto della società Wilier Triestina s.p.a., con riferimento alle bollette del 26.11.2007, del 11.12.2007, del 22.01.2008, del 13.2.2008, del 06.03.2008, del 03.04.2008, del 17.05.2008, del 30.6.2008 e del 03.07.2008. La merce era costituita da parti di biciclette e veniva stigmatizzata dall’Ufficio l’assenza della prescritta autorizzazione alla destinazione particolare, e dunque l’inapplicabilità dell’esenzione dal dazio antidumping, sicchè si procedeva, con avvisi di rettifica, a recuperare il c.d. “dazio esteso”, nonchè ad irrogare le conseguenti sanzioni.

La CTP di Varese accoglieva i ricorsi riuniti della contribuente.

La CTR, in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto l’appello erariale, confermando la fondatezza della pretesa tributaria.

La contribuente affida il proprio ricorso per cassazione a nove motivi. L’Agenzia resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Con il primo motivo, viene censurata, avuto riguardo all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, dell’art. 111 Cost., e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., per avere la CTR trascurato di motivare in ordine alla ritenuta legittimazione del Responsabile della Struttura territoriale operativa di (OMISSIS).

Con il secondo motivo di ricorso, la contribuente lamenta l’omessa o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, avuto riguardo all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere la CTR trascurato d’esprimere il “percorso logico-giuridico seguito nel motivare la decisione di rigetto”, segnatamente con riguardo al profilo della denunciata incompetenza del Responsabile della Sezione Operativa Territoriale di (OMISSIS).

I motivi, suscettibili per connessione di trattazione congiunta, sono infondati.

La parte contribuente lamenta la mancata esposizione delle ragioni che hanno indotto il giudice del gravame ad aderire, con riferimento alle eccezioni di legittimità e nullità degli atti impugnati, alle posizioni assunte dal decidente di primo grado. Si imputa al collegio regionale d’aver sorvolato le questioni riprospettate al riguardo dalla odierna ricorrente e d’essersi riportato apoditticamente alla disamina compiuta in primo grado, attraverso un rimando acritico che non assurge a “motivazione”, se non apparente.

Orbene, come noto la Corte di Cassazione, in ragione della funzione nomofilattica ad essa affidata dall’ordinamento nonchè dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all’art. 111 Cost., comma 2, ha il potere di correggere la motivazione ex art. 384 c.p.c., u.c., anche in presenza di un “error in procedendo”, che ricorre anche nel caso di motivazione solo apparente (Cass. n. 23989 del 2014; Cass. n. 28663 del 2013).

Le Sezioni Unite (cfr. Cass., Sez. Un., n. 2731 del 2017) hanno chiarito che alla Corte di legittimità, in ragione dell’anzidetta funzione nomofilattica nonchè degli evocati principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo fa capo il potere di correggere la motivazione ex art. 384 c.p.c., u.c., ogni qualvolta consti un “error in procedendo”, il quale ricorre anche nel caso di motivazione solo apparente; ciò in quanto la mancanza di motivazione su questione di diritto e non di fatto deve ritenersi irrilevante, ai fini della cassazione della sentenza, qualora il giudice del merito sia comunque pervenuto ad un’esatta soluzione del problema giuridico sottoposto al suo esame. In tal caso, la corte di cassazione procede mediante l’enunciazione delle ragioni che giustificano in diritto la decisione assunta, ove si tratti, come nella specie, di questioni che non richiedano ulteriori accertamenti in fatto.

Su queste premesse – che valgono anche con riferimento alla disamina appresso compiuta con riferimento ai motivi quarto, quinto, sesto e settimo giova osservare quanto segue.

Il Reg. di Amministrazione dell’Agenzia delle Dogane, all’art. 7, comma 1, prevede che “le funzioni operative dell’Agenzia sono svolte da Uffici locali di livello dirigenziale istituiti nell’ambito territoriale di ciascuna Direzione regionale su proposta del rispettivo Direttore regionale”.

Il comma 2, poi, dispone che “il numero, la dimensione e la competenza territoriale degli Uffici delle dogane sono determinati tenendo conto della domanda effettiva e potenziale (…) gli Uffici delle dogane possono avere (…) sezioni operative territoriali che svolgono attività presso sedi distaccate”.

Il comma 3, infine, precisa che gli Uffici delle dogane sono strutturati, tra l’altro, nelle aree “di gestione del contenzioso” per il perseguimento degli obbiettivi “b) all’amministrazione dei tributi, assicurando l’accertamento, la riscossione e la gestione del contenzioso per i diritti doganali”.

Nello specifico, la Struttura Territoriale Operativa bustocca, nella riorganizzazione degli Uffici operata in attuazione del D.Lgs. n. 300 del 1999, è subentrata alla ex Dogana di secondo livello di (OMISSIS), assumendone conseguentemente le competenze.

In assenza di una specifica delimitazione ad attività solo operative e tecniche, se ne deve ricavare – contrariamente a quanto assunto dalla contribuente – che la Struttura in questione abbia mantenuto, nei limiti del territorio amministrato dalla soppressa Dogana di secondo livello, la titolarità dei poteri gestionali e decisionali sia pure in qualità di articolazione amministrativa della Circoscrizione di (OMISSIS), sicchè non sussiste la lamentata invalidità.

Nessun rilievo ha poi la nota Prot. n., (OMISSIS) del 4 maggio 2007, che, anzi, attesta la pienezza dell’interlocuzione interna all’Ufficio e, implicitamente, la regolarità della successiva emissione degli avvisi ad opera della Struttura Operativa Territoriale.

Con il terzo motivo di ricorso, la contribuente lamenta la nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, dell’art. 111 Cost., e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la CTR omesso di fornire una motivazione della sentenza, segnatamente in punto di denunciata carenza di potere dell’Ufficio per violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, e del “principio di cooperazione tra Amministrazione e contribuente”.

Con il quarto motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere la CTR tralasciato di motivare in ordine ai “vizi di nullità degli atti impugnati per violazione dello Statuto del Contribuente, art. 12, comma 7,” e per legione del “principio di cooperazione tra Amministrazione e contribuente”.

Il terzo e il quarto motivo sono suscettibili di trattazione unitaria per intima connessione, adombrando ambedue un deficit di motivazione in punto di rispetto della norma di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7.

Va posta in apice la su esposta lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 c.p.c., al lume della quale, una volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di appello ovvero la motivazione apparente della sentenza definitoria del gravame di merito, la Corte di cassazione può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con il suddetto motivo risulti infondata, di modo che la pronuncia da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l’inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), ove si tratti, come nella specie, di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto (v. anche Cass. n. 2313 del 2010; Cass. n. 11838 del 2017; Cass. n. 21257 del 2014; Cass. n. 15112 del 2013).

Rebus sic stantibus l’acritica adesione del giudice di seconde cure alle posizioni in tema di quello di primo grado non travolgono la sentenza d’appello.

Le censure si mostrano infondate, giovando solo richiamare il condiviso orientamento di questa Corte, a tenore del quale “In tema di avvisi di rettifica in materia doganale, è inapplicabile la L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7, operando in tale ambito lo “jus speciale” di cui al del D.Lgs. 8 novembre 1990, n. 374, art. 11, nel testo utilizzabile “ratione temporis”, preordinato a garantire al contribuente un contraddittorio pieno in un momento comunque anticipato rispetto all’impugnazione in giudizio del suddetto avviso, come confermato dalla normativa sopravvenuta (D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in L. 24 marzo 2012, n. 27), la quale, nel disporre che gli accertamenti in materia doganale sono disciplinati in via esclusiva dal D.Lgs. n. 374 cit., art. 11, ha introdotto un meccanismo di contraddittorio assimilabile a quello previsto dallo Statuto del contribuente” (Cass. n. 8399 del 2013; Cass. n. 15032 del 2014; Cass. n. 11642 del 2010; Cass. n. 8060 del 2010).

Le doglianze della parte ricorrente, in definitiva, sono formulate in modo avulso dalla disciplina normativa vigente “ratione temporis”, servendo rilevare che la disciplina procedimentale di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, non trovava – e non trova -, comunque, applicazione al procedimento di revisione doganale che è regolato da uno “jus speciale”.

Con il quinto motivo di ricorso, la contribuente denuncia la nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, dell’art. 111 Cost., e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la CTR omesso di fornire una motivazione a supporto della sentenza, segnatamente in punto di contestata nullità degli avvisi di accertamento per carenza di motivazione e violazione del D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11, comma 5 bis.

Con il sesto motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere la CTR tralasciato di motivare in punto di contestata nullità degli avvisi di accertamento per carenza di motivazione e violazione del D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11, comma 5 bis.

Il quinto e il sesto motivo si prestano, per evidente connessione, ad un esame unitario; essi non colgono nel segno e vanno disattesi.

Ancora una volta viene il rilievo in principalità l’orientamento sedimentato di questa Corte espresso nell’arret delle Sezioni Unite su richiamato (Cass., Sez. Un., n. 2731 del 2017 cit.) e negli altri precedenti segnalati.

Il D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11, comma 5 bis, sul cui travolgimento insistono ambedue i mezzi di ricorso, dispone: “La motivazione dell’atto deve indicare i presupposti di fatto e/e ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto non conosciuto nè ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale ai fini della difesa”.

La CTR, in adesione alla motivazione espressa sul punto dal giudice di primo grado, ha reputato l’irrilevanza della mancata allegazione della nota della Direzione generale evocata dalla contribuente. Il diritto di difesa di parte contribuente non risultava leso in quanto, come già illustrato in primo grado, gli avvisi per i quali è causa riportavano i presupposti di fatto e diritto posti a fondamento delle contestazioni mosse nei confronti del contribuente.

La CTR, dunque, ha ritenuto, che la nota non assumesse rilievo alcuno in funzione del diritto di difesa della contribuente.

D’altronde, viene in chiara evidenza l’orientamento sedimentato di questa Corte in virtù del quale “l’obbligo dell’Amministrazione di allegare tutti gli atti citati nell’avviso va inteso, ai sensi della L. n. 241 del 1990, art. 3, comma 3, in relazione alla finalità “integrativa” delle ragioni che sorreggono l’atto impositivo: il contribuente ha diritto di conoscere tutti gli atti il cui contenuto viene richiamato per integrare la motivazione, ma non anche di tutti quelli cui, comunque, vi sia un riferimento ove la motivazione sia già sufficiente oppure se, comunque, il contenuto di tali ulteriori atti (nella parte rilevante ai fini della motivazione) sia già riportato nell’atto noto, spettando ad egli provare che almeno una parte del contenuto di tali atti sia necessaria ad integrarne la motivazione” (Cass. n. 26683 del 2009; Cass. n. 10118 del 2017).

Il contenuto della determinazione direttoriale è perspicuamente ricavabile dal testo dell’avviso di rettifica, il quale – per quel che rileva ai fini della descrizione dei presupposti della pretesa tributaria – puntualmente, disconosce la sufficienza dell’autocertificazione ai fini dell’importazione in esenzione del dazio antidumping, reputando necessaria una autorizzazione, in mancanza della quale si deve procedere alla revisione dell’accertamento.

La nota additata in ricorso (Prot. n. (OMISSIS) datata 4 maggio 2007) costituisce, peraltro, solamente l’atto, generale, di impulso all’esercizio dei poteri di controllo dell’Agenzia delle dogane e al correlato avvio delle procedure di revisione in presenza degli specifici presupposti di fatto e di diritto di volta in volta individuati, sicchè non appare neppure suscettibile, in quanto tale, di ricadere nell’onere di allegazione di cui al D.Lgs. n. 374 del 1990, citato art. 11, comma 5 bis.

Con il settimo motivo di ricorso, la contribuente contesta la nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, dell’art. 111 Cost., e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la CTR omesso di fornire una motivazione a supporto della sentenza, segnatamente in punto di mancanza di novità tra l’appello e le deduzioni esposte in primo grado dall’Agenzia, profilo inficiante l’ammissibilità del gravame di merito.

Con l’ottavo motivo di ricorso si lamenta l’omessa o insufficiente motivazione della sentenza circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, avuto riguardo all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere la CTR trascurato di soffermarsi sulla dedotta inammissibilità dell’appello per difetto degli elementi minimi richiesti dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53.

Reiterate, una volta di più le su riferite premesse, mette in conto osservare che, come puntualizzato da questa Corte, “In tema di contenzioso tributario, la mancanza o l’assoluta incertezza dei motivi specifici dell’impugnazione, le quali, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1, determinano l’inammissibilità dell’appello, non sono ravvisabili qualora il gravame, benchè formulato in modo sintetico, contenga una motivazione interpretabile in modo inequivoco, potendo gli elementi di specificità dei motivi ricavarsi, anche per implicito, dall’intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni; ciò in quanto l’articolo cit. deve essere interpretato restrittivamente, in conformità all’art. 14 preleggi, trattandosi di disposizione eccezionale che limita l’accesso alla giustizia, dovendosi pertanto consentire, ogni qual volta nell’atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l’effettività del sindacato sul merito dell’impugnazione” (Cass. n. 15519 del 2020; Cass. n. 20379 del 2017; Cass. n. 707 del 2019).

Inoltre, la giurisprudenza nomofilattica è chiara nel precisare che “Nel processo tributario, l’indicazione dei motivi specifici dell’impugnazione, richiesta dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell’appello, richiedendosi, invece, soltanto una esposizione chiara ed univoca, anche se sommaria, sia della domanda rivolta al giudice del gravame, sia delle ragioni della doglianza. E’ pertanto irrilevante che i motivi siano enunciati nella parte espositiva dell’atto ovvero separatamente, atteso che, non essendo imposti dalla norma rigidi formalismi, gli elementi idonei a rendere “specifici” i motivi d’appello possono essere ricavati, anche per implicito, purchè in maniera univoca, dall’intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni” (Cass. n. 30341 del 2019; Cass. n. 1224 del 2007).

I passaggi dell’atto di appello riportati nella sentenza della CTR manifestano l’intento sindacatorio e, quindi, impugnatorio della sentenza sul fondamento della pretesa tributaria, rivendicata chiaramente dall’Ufficio con riferimento alla applicazione errata del Reg. CE n. 71, e dei principi in tema di esenzione dal dazio antidumping per le importazioni di biciclette.

Con il nono ed ultimo motivo di ricorso, la contribuente lamenta la violazione Reg. CE n. 88 del 1997, art. 14, lett. c), e art. 15, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR erroneamente ritenuto la necessità della preventiva autorizzazione in caso di importazioni di parti di biciclette al di sotto della soglia di 300 pezzi al mese.

La disciplina in questione, infatti, prevede in termini chiari e lineari – come recentemente statuito da questa Corte, con avviso condivisibile e reiterabile, (v. Cass. n. 14582 del 2018) – la necessità della preventiva autorizzazione per poter fruire del regime di esenzione dal dazio antidumping. In particolare: 1) il Codice Doganale Comunitario, all’art. 82, prevede che la merce, in caso di importazione in esenzione in ragione dell’utilizzazione “per fini particolari”, resta “soggetta a vigilanza doganale”, sicchè, in forza dell’art. 292 disp. att. CDC, “è necessaria una autorizzazione scritta”; 2) il quarto considerando del Reg. CE n. 88 del 1997, prevede, poi, che “le importazioni di parti essenziali di biciclette sono esonerate dal pagamento del dazio esteso qualora siano ammesse nell’ambito del controllo della destinazione particolare”, mentre il Reg. cit., art. 2, espressamente condiziona l’esenzione “al controllo della destinazione particolare conformemente all’art. 14”; 3) il citato art. 14, infine, espressamente prevede “Le importazioni di parti essenziali di biciclette dichiarate per l’immissione in libera pratica da un soggetto che non sia esentato, a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento di riferimento sono esentate dall’applicazione del dazio esteso se sono dichiarate in conformità della struttura Taric di cui all’allegato 3 e delle condizioni di cui al Reg.(CEE) n. 2913 del 1992, art. 82, e al Reg. (CEE) n. 2454 del 1993, artt. da 291 a 304, che si applicano in quanto compatibili nei casi seguenti: a) consegna di parti essenziali di biciclette ad una parte esentata a norma degli artt. 7 o 12, b) consegna di parti essenziali di biciclette ad un altro titolare di un’autorizzazione in conformità del Reg. (CEE) n. 2454 del 1993, art. 291, oppure c) dichiarazione, su base mensile, di un quantitativo inferiore alle 300 unità per tipo di parti essenziali di biciclette per l’immissione in libera pratica da una parte o sia ad essa consegnato. Il numero di parti essenziali di biciclette dichiarate da una parte, oppure consegnate ad una parte qualsiasi, viene calcolato con riferimento al numero di parti di biciclette dichiarate o consegnate a tutte le parti associate o legate da accordi di compensazione con detta parte”.

Il termine “oppure”, su cui la ricorrente fonda la propria tesi, non ha alcun valore di alternatività, dacchè le ipotesi, pur diverse, non sono diversificate, bensì oggetto del medesimo trattamento postulando tutte, ai fini dell’esenzione, l’esistenza delle condizioni e dei requisiti previsti dai Regolamenti n. 2913 del 1992, e Reg. n. 2454 del 1993.

L’interpretazione qui accolta rinviene pieno suffragio nella giurisprudenza della Corte di Giustizia, la quale, con la sentenza 29 luglio 2010, C-371/09, proprio con riguardo al dazio per l’importazione di parti di biciclette, ha affermato la necessità dell’autorizzazione, non surrogabile dal mero riscontro dei presupposti materiali per il suo rilascio (par. 41-42: “Il Reg. di esenzione, art. 14, … nel concedere l’esenzione dai dazi antidumping di cui trattasi, rinvia esplicitamente alle condizioni di cui al Reg. di applicazione, artt. 291-304, con riserva di queste ultime. Tra tali condizioni figura quella relativa al rilascio di un’autorizzazione preventiva ex Reg. di applicazione, art. 292,… il legislatore ha esplicitamente e specificamente subordinato il beneficio dell’esenzione al rilascio di una siffatta autorizzazione.., la sola circostanza che l’importatore abbia rispettato il limite quantitativo di cui al Reg. di esenzione, art. 14, lett. c), sarebbe sufficiente per concludere che “le altre condizioni per l’applicazione” sono soddisfatte, equivarrebbe a rendere lettera morta l’imposizione della condizione dell’autorizzazione preventiva… detto art. prevede un’esenzione dai dazi antidumping e, pertanto, va interpretato restrittivamente” (v. nel medesimo senso anche Corte di Giustizia, sentenza 17 settembre 2014, C-3/13).

La CTR, dunque, non è incorsa nel lamentato errore di diritto, dovendosi ritenere l’irrilevanza del quantitativo (più o meno di 300 unità) ai fini dell’autorizzazione, che resta sempre necessaria.

Neppure pertinente è il richiamo all’istituto dell’autorizzazione semplificata.

Il Reg. n. 2454/93/CE, art. 292, commi 3 e 4, invero, stabilisce: “3. In circostanze particolari le autorità doganali possono accettare che la dichiarazione di immissione in libera pratica presentata per iscritto o attraverso un metodo di elaborazione dei dati utilizzando la normale procedura costituisca una richiesta di autorizzazione, purchè:

– la domanda interessi una sola amministrazione doganale;

– il richiedente assegni tutta la merce alla destinazione particolare prevista, e sia assicurato il corretto svolgimento delle operazioni.

4. Se le informazioni fornite nella domanda sono considerate insufficienti, le autorità doganali possono chiedere ulteriori precisazioni al richiedente.

In particolare, se la richiesta può essere effettuata mediante presentazione della dichiarazione doganale, le autorità doganali richiedono, fatto salvo l’art. 218, che la domanda sia accompagnata da un documento compilato dal dichiarante in cui siano indicate almeno le seguenti informazioni, a meno che esse non siano ritenute superflue o non siano inserite nella dichiarazione doganale:

a) nome e indirizzo del richiedente, del dichiarante e dell’operatore;

b) natura della destinazione particolare;

c) descrizione tecnica delle merci e dei prodotti derivante dalla loro destinazione particolare e i mezzi per identificarli;

d) tasso di rendimento previsto o modalità per la sua determinazione;

e) termine previsto per l’assegnazione delle merci alla loro destinazione particolare;

f) luogo in cui le merci sono assegnate alla destinazione particolare”.

Le norme invocate, quindi, presuppongono una varietà di condizioni e adempimenti – in alcun modo allegati in carenza di autosufficienza – e prima tra tutte, in evidenza, la richiesta dell’importatore, nella specie assente avendo ritenuto la contribuente di non dover chiedere alcuna autorizzazione.

In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese sono regolate dalla soccombenza nella misura espressa in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento in favore dell’Agenzia delle Dogane delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.900,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria della Suprema Corte di Cassazione, il 25 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2021

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