Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12265 del 17/05/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 17/05/2017, (ud. 20/01/2017, dep.17/05/2017),  n. 12265

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11574/2012 proposto da:

B.L., L.A., L.A. SALUMI SNC in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliati in ROMA VIA F. GALIANI 68, presso lo studio

dell’avvocato PIETRO SELICATO, che li rappresenta e difende giusta

delega a margine;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE (OMISSIS) DI MILANO

UFFICIO CONTROLLI, AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI

SONDRIO UFFICIO CONTROLLI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 144/2011 della COMM. TRIB. REG. della

LOMBARDIA, depositata l’11/11/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/01/2017 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA TORRE;

udito per il controricorrente l’Avvocato GAROFOLI che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L.A. salumi s.n.c., L.A., B.L., ricorrono per la cassazione della sentenza della CTR della Lombardia, n. 144/49/11 dep. 11.11.2011 che confermando la decisione di primo grado ha respinto l’appello dei contribuenti. La C.T.R. ha confermato l’avviso di accertamento impugnato (per Iva, Irpef Irap anno 2004) col quale l’Ufficio aveva accertato il reddito da plusvalenza per il valore di avviamento da cessione di azienda sulla base dell’accertamento di valore effettuato in sede di applicazione dell’imposta di registro, in mancanza di idonea prova contraria da parte dei contribuenti (esistenza costi non ammortizzati; cessione avvenuta in ambito familiare; modalità finanziarie di pagamento) e conseguente corretta applicazione delle sanzioni.

L’Agenzia si costituisce con controricorso.

I ricorrenti hanno presentato memoria ex art. 378 c.p.c. (con la quale chiede l’applicazione dello ius superveniens, D.Lgs. n. 147 del 2015, art. 5 comma 3).

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo del ricorso si deduce omessa motivazione sulla prova contraria offerta dai contribuenti, sulla prova contraria offerta dai contribuenti in ordine al maggior valore dell’avviamento rispetto al prezzo pagato per la cessione (relativa a movimentazioni bancarie corrispondenti al prezzo dichiarato; perizia giurata allegata all’atto di cessione; sostanziale identità fra le parti contraenti).

2. Col secondo motivo si deduce violazione di legge (art. 2697 c.c., in combinato disposto con l’art. 86 (già art. 54) T.U.I.R., limitandosi la C.T.R. ad avallare l’accertamento emesso esclusivamente sulla base del valore accertato ai fini dell’imposta di registro, insufficiente a giustificare l’accertamento induttivo, incombendo sull’Ufficio l’onere di provare il maggior corrispettivo asseritamente incassato dalla società.

3. Col terzo motivo si denunzia violazione di legge (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39) avendo la C.T.R. applicato alle imposte dirette principi e metodologie accertative per la determinazione del valore del bene ai fini dell’imposta di registro, che non può spiegare automatica efficacia anche ai fini di imposte diverse.

4. Il terzo motivo del ricorso, da esaminarsi prioritariamente per ragioni logiche, è fondato e va accolto.

4.1. Questa Corte ha reiteratamente affermato che l’Amministrazione finanziaria è legittimata a procedere in via induttiva all’accertamento del reddito da plusvalenza patrimoniale sulla base dell’accertamento di valore effettuato in sede di applicazione dell’imposta di registro (con conseguente onere della prova incombente sul contribuente, al fine di superare la presunzione di corrispondenza del prezzo incassato a quello coincidente con il valore di mercato accertato in via definitiva in sede di applicazione dell’imposta di registro, dimostrare di avere in concreto venduto ad un prezzo inferiore: cfr. tra le molte Cass. n. 16254 del 2015; n. 14485 del 2009).

Tuttavia detto principio è ormai superato alla stregua dello ius superveniens di cui al D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147, art. 5, comma 3. A tenore della norma indicata, infatti: “Gli artt. 58, 68, 85 e 86 del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 5, 5 bis, 6 e 7, si interpretano nel senso che per le cessioni di immobili e di aziende nonchè per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l’esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, ovvero delle imposte ipotecaria e catastale di cui al D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347”.

4.2. Ai fini delle imposte sui redditi, la cessione d’azienda trova la sua disciplina nell’art. 86 T.U.I.R. (plusvalenze patrimoniali) che al comma 2 stabilisce che “concorrono alla formazione del reddito anche le plusvalenze delle aziende, compreso il valore di avviamento, realizzate unitariamente mediante cessione a titolo oneroso”, costituite dalla differenza tra il corrispettivo pattuito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato dei beni costituenti l’azienda stessa.

La presunzione sin qui affermata in via giurisprudenziale circa la corrispondenza del valore dell’avviamento in base al valore definito ai fini dell’imposta di registro, non è più valida alla stregua della nuova disposizione normativa, che ponendosi espressamente quale norma d’interpretazione autentica, ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 1, comma 2, è applicabile retroattivamente.

4.3. Tale presunzione pertanto, non è più legittima, secondo il disposto del succitato del D.Lgs. n. 147 del 2015, art. 5, comma 3, solo sulla base del valore, anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro (cfr. Cass. n. 6135 del 2016; 11543 del 2016).

5. L’accoglimento del superiore motivo determina l’assorbimento dei restanti. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto la sentenza può essere decisa nel merito (ex art. 384 c.p.c., comma 2) con l’accoglimento del ricorso introduttivo del contribuente.

6. Vanno compensate le spese dell’intero processo, essendo stata la causa decisa in base allo ius superveniens.

PQM

La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso; dichiara assorbiti i restanti; cassa la sentenza e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo del contribuente.

Compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2017

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