Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12265 del 14/06/2016


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Cassazione civile sez. I, 14/06/2016, (ud. 20/04/2016, dep. 14/06/2016), n.12265

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22166-2010 proposto da:

ERICSSON TELECOMUNICAZIONI S.P.A. (c.f. (OMISSIS)), in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA ALFREDO FUSCO 104, presso l’avvocato ANTONIO CAIAFA,

che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

EL.MAN S.P.A. (c.f. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

SARDEGNA 38, presso l’avvocato FRANCESCO DI GIOVANNI, che la

rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

D.F.A.;

– intimato –

avverso il provvedimento del TRIBUNALE di TERAMO, depositato il

30/06/2010, n. 458/011o4 R.C.P.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/04/2016 dal Consigliere Dott. MAGDA CRISTIANO;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato ANTONIO CAIAFA che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SALVATO LUIGI che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Teramo, con decreto del 21.7.2010, ha respinto l’istanza di Ericsson Telecomunicazioni s.p.a. volta ad ottenere lo svincolo delle somme accantonate dal liquidatore del concordato preventivo della EL. MAN. S.p.a. (già PCB s.p.a.) e destinate all’eventuale soddisfacimento dei crediti in contestazione vantati verso la società da Erifinn Servizi Finanziari s.p.a., da quest’ultima ceduti ad Ericsson. Il tribunale ha rilevato: che lo svincolo era subordinato all’esito del giudizio pendente fra Erifinn e PCB, nel quale erano controverse le reciproche ragioni di credito e di debito delle due società; che, tuttavia, la sentenza che aveva definito il giudizio aveva respinto l’eccezione di compensazione fra il maggior credito di Erifinn, (riconosciuto dalla società in concordato in Euro 765.972,72) ed il minor credito verso questa vantato da PCB (accertato in Euro 613.531,25), proprio perchè il primo dei due era stato nelle more ceduto ad Ericsson, che non era intervenuta nel processo; che pertanto lo svincolo avrebbe potuto essere autorizzato solo a seguito di una nuova pronuncia di accertamento dell’ammontare del credito ceduto, che avrebbe sostanzialmente sostituito quella alla cui emissione era originariamente condizionato il provvedimento, ma che era risultata del tutto irrilevante a tale scopo.

Il decreto è stato impugnato da Ericsson Telecomunicazioni s.p.a.

con ricorso straordinario per cassazione, affidato a tre motivi e illustrato da memoria, cui EL. MAN s.p.a. ha resistito con controricorso.

Con il primo motivo la ricorrente lamenta che lo svincolo non sia stato disposto, nonostante il credito di Erifinn non fosse mai stato contestato ed il liquidatore avesse accantonato la somma corrispondente alla percentuale concordataria per esso dovuta alla creditrice.

Col secondo motivo contesta che il cessionario del credito, per veder affermata la propria legittimazione alla riscossione, debba intervenire nel giudizio in cui il credito medesimo è controverso.

Con il terzo motivo sostiene che il decreto impugnato avrebbe erroneamente dato atto dell’avvenuta esecuzione del concordato ancor prima della chiusura della fase liquidatoria ed avrebbe, altrettanto erroneamente, affermato il diritto della società proponente ad ottenere la restituzione delle somme ricavate dalla liquidazione in eccedenza rispetto alla percentuale minima, del 40% dell’ammontare dei crediti chirografari(offerta in pagamento ai sensi della L. Fall., art. 160, comma 2, n. 1) ante riforma (applicabile ratione temporis).

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso va dichiarato inammissibile.

Infatti, secondo quanto già affermato da questa Corte, una volta esauritasi, con la sentenza di omologazione, la procedura di concordato preventivo – nella quale manca una fase di accertamento dello stato passivo – tutte le questioni che hanno ad oggetto diritti pretesi da singoli creditori o dal debitore, e che attengono all’esecuzione del concordato, danno luogo a controversie che sono sottratte al potere decisionale del giudice delegato e costituiscono materia di un ordinario giudizio di cognizione, da promuoversi, da parte del creditore e di ogni altro interessato, dinanzi al giudice competente (Cass. nn. 16598/08, 23271/06).

Ne deriva l’inammissibilità del ricorso per cassazione ex ad. 111 Cost. avverso il decreto con cui il tribunale, in sede di reclamo, abbia confermato il provvedimento del giudice che ha rigettato la domanda di svincolo delle somme accantonate, che è atto giudiziale esecutivo di funzioni di mera sorveglianza e controllo, privo dei connotati della decisorietà e della definitività.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 7.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre rimborso forfetario e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2016

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