Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12265 del 09/05/2019

Cassazione civile sez. VI, 09/05/2019, (ud. 20/11/2018, dep. 09/05/2019), n.12265

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23572-2017 proposto da:

ECOGEA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAIO MARIO 13, presso lo

studio dell’avvocato SAVERIO COSI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21,

presso gli Uffici dell’AVVOCATURA CAPITOLINA, rappresentata e difesa

dall’avvocato RODOLFO MORRA;

– controricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA, AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE;

– intimate –

avverso la sentenza n. 6988/2017 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il

07/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/ 11/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO.

Fatto

RILEVATO

che:

è stata impugnata da Ecoagea S.r.l. la sentenza n. 6988/2017 emessa dal Tribunale di Roma con ricorso fondato su due ordini di motivi e resistito con controricorso della parte intimata Roma Capitale.

Deve, per una migliore comprensione della fattispecie in giudizio, riepilogarsi, in breve e tenuto conto del tipo di decisione da adottare, quanto segue.

La gravata decisione del Tribunale ha rigettato l’appello innanzi ad esso interposto dall’odierna parte ricorrente avverso la decisione n. 33298/2012 del Giudice di Pace di Roma.

Con quest’ultima sentenza il Giudice di prime cure aveva già rigettato l’opposizione ex art. 615 c.p.c. svolta dall’odierno ricorrente avverso la cartella esattoriale, di cui in atti, per violazioni al C.d.S..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.- Col primo motivo del ricorso si censura il vizio di violazione e falsa applicazione degli artt. 615 e 324 c.p.c..

2.- Con il secondo motivo si deduce sotto altro profilo l’asserita violazione delle medesime norme di cui sub 1..

3.- I motivi possono essere trattati congiuntamente ed il ricorso va accolto per la ragione di seguito esposta. L’impugnata sentenza del Tribunale, a seguito della decisione del Giudice di Pace, che aveva rigettato nel merito la proposta opposizione ex art. 615 c.p.c., ha -come accennato- rigettato il gravame innanzi allo stesso proposto. Il Tribunale, nella fattispecie, ha così provveduto “poichè la società ricorrente non ha proposto tempestiva opposizione avverso la cartella esattoriale (con lo strumento L. n. 689 del 1981, ex artt. 22 e 23 e succ. modif.) ” ed “i vizi eccepiti in ordine alla mancata notifica dei verbali” presupposti di violazione di norme de C.d.S. “non possono più essere fatti valere in sede di opposizione ex art. 615 c.p.c.”.

Senonchè, così decidendo, la gravata sentenza del Tribunale ha errato in quanto la decisione del Giudice di Pace era stata data nel merito (testualmente, come da dispositivo) “in quanto infondata, in fatto ed in diritto, l’opposizione x art. 615 c.p.c.”.

Non avendo le acquiscenti parti opposte svolto e reiterato eccezione di inammissibilità della svolta opposizione ex art. 615 c.p.c. era, quindi, intervenuto giudicato interno in ordine alla ammissibilità dell’opposizione ex art. 615 c.p.c., questione che -pertanto- non poteva più essere (ri)valutata dal Giudice di appello, che avrebbe dovuto esaminare nel merito le doglianze dell’opponente-appellante.

In punto il ricorso è, quindi, fondato e va accolto.

4.- All’accoglimento del ricorso consegue la cassazione dell’impugnata sentenza ed il rinvio, anche per le spese, al Giudice indicato in dispositivo, che provvederà a decidere la controversia uniformandosi a quanto innanzi affermato.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 20 novembre 2018 ed il 27 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2019

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