Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12264 del 23/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 23/06/2020, (ud. 06/03/2020, dep. 23/06/2020), n.12264

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFFERRI Andrea – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1344/2019 proposto da:

D.B.S., elettivamente domiciliato in ROMA, Via Montezebio

n. 28 presso lo studio dell’avvocato LIVIO ALESSI e rappresentato e

difeso dall’avvocato ANGELINO ALESSANDRO;

– ricorrente –

contro

S.E., D.M.F., elettivamente domiciliati in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e

difesi dall’avvocato ROSARIO LA ROSA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2158/2018 della CORTE D’APPELLO DI CATANIA,

depositata il 16/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 6/03/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa IOFRIDA

GIULIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Catania, con sentenza n. 2158/2018, depositata il 16/10/2018, in controversia promossa, nel 2008, da D.B.S. nei confronti della società A.V.F. Import-Export srl, di cui egli era socio, e degli altri soci D.M.F., S.E. (socio ed amministratore di fatto) e S.V., per sentire accertare la loro responsabilità solidale, ex art. 2476 c.c. (disposizione questa che legittima all’esercizio dell’azione di responsabilità contro gli amministratori della società il socio, rimasto estraneo al compimento degli atti dannosi, nell’interesse della compagine sociale) per avere sottratto utili nel corso dell’anno solare 2007, e per sentirli condannare (agendo l’attore, sotto tale profilo, anche a titolo individuale) al risarcimento dei danni per mancata ripartizione degli utili in misura corrispondente al 25% dell’importo determinando, oltre ad altre domande di nullità ed annullamento di delibera sociale, ha riformato la decisione di primo grado, che, respinte tutte le altre domande ed anche quella nei confronti di S.V., aveva accolto la sola domanda risarcitoria, promossa nei confronti della D.M., amministratore unico della società, e del socio S.E., condannando gli stessi in solido al pagamento in favore dell’attore dell’importo di Euro 90.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.

In particolare, la Corte d’appello, accogliendo il gravame del S. e della D.M., ha rilevato che la diminuzione di valore della quota di partecipazione del socio e la mancata percezione degli utili non costituiscono un danno diretto del socio.

Avverso la suddetta sentenza, D.B.S. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti di S.E., in qualità di legale rappresentante della società A.V.F. Import-Export srl ed in proprio, e D.M.F. (che resistono con controricorso).

E’ stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all’art. 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti. Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 4, dell’art. 325 c.p.c., lamentando che la Corte d’appello non abbia dichiarato l’inammissibilità del motivo di gravame accolto, per difetto di specificità, non essendo in esso spiegate le ragioni di critica delle statuizioni di primo grado; con il secondo motivo, Ei) lamenta poi la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 2476 e 2395 c.c., avendo erroneamente la Corte d’appello ritenuto di respingere la domanda risarcitoria svolta dallo stesso nei confronti degli altri soci, per occultamento degli utili sociali, facendo richiamo all’art. 2395 c.c., laddove invece nella domanda introduttiva si era fatto riferimento all’art. 2476 c.c..

2. Il ricorso è inammissibile, per assoluto difetto di autosufficienza e chiarezza espositiva.

3. Nel primo motivo, il ricorrente lamenta un error in procedendo e fa riferimento in rubrica all’art. 325 c.p.c., relativo al termine di impugnazione, mentre nel corpo del motivo pare dolersi della mancata declaratoria di inammissibilità dell’avverso motivo di appello, accolto in secondo grado, per difetto di specificità, ex art. 342 c.c..

La doglianza è inammissibile, perchè il ricorso non riporta il contenuto del motivo di appello accolto.

Questa Corte ha già chiarito che, in tema di ricorso per cassazione, l’esercizio del potere di esame diretto degli atti del giudizio di merito, riconosciuto alla S.C. ove sia denunciato un “error in procedendo”, presuppone l’ammissibilità del motivo, ossia che la parte riporti in ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza, gli elementi ed i riferimenti che consentono di individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio suddetto, così da consentire alla Corte di effettuare il controllo sul corretto svolgimento dell'”iter” processuale senza compiere generali verifiche degli atti (Cass. 11738/2016; Cass. 23834/2019).

4. Il secondo motivo è del pari inammissibile.

Il ricorso non contiene una adeguata, sia pure sommaria, esposizione dei fatti di causa rilevanti e dedotti a fondamento della prospettata doglianza, in violazione del disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3. Infatti, “nel ricorso per cassazione è essenziale il requisito, prescritto dall’art. 366 c.p.c., n. 3, dell’esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali della vicenda, da effettuarsi necessariamente in modo sintetico, con la conseguenza che la relativa mancanza determina l’inammissibilità del ricorso, essendo la suddetta esposizione funzionale alla comprensione dei motivi nonchè alla verifica pertinenza e fondatezza delle censure proposte” (cfr. Cass. n. 30889 del 2018; Cass. n. 10072 del 2018).

Nella specie, non sono anzitutto riportate nel dettaglio le ragioni di accoglimento della sola domanda risarcitoria da parte del Tribunale e tale motivazione non risulta riprodotta nella sentenza della Corte d’appello impugnata.

Inoltre, il ricorrente ha omesso, in violazione del disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, di indicare specificamente gli atti processuali ed i documenti sui quali si fonda il ricorso. Infatti, il ricorrente per cassazione, il quale intenda dolersi dell’omessa od erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere – imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 – di produrlo agli atti (indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione) e di indicarne il contenuto (trascrivendolo o riassumendolo nel ricorso); la violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile (cfr. Cass. n. 30889 del 2018; Cass. n. 19048/2016).

Nella specie, il ricorso è del tutto generico e non espone neppure quali erano le circostanze fondanti l’azione individuale del socio a titolo di risarcimento dei danni diretti subiti (da occultamento degli utili, per quanto si evince dalla decisione impugnata).

5. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 4.000,00, a titolo di compensi, oltre Euro 100,00 per esborsi, nonchè al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 marzo 2020.

Depositato in cancelleria il 23 giugno 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA