Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12264 del 17/05/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 17/05/2017, (ud. 20/01/2017, dep.17/05/2017),  n. 12264

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 502/2012 proposto da:

D.G.L., elettivamente domiciliato in ROMA VIA ATANASIO KIRCHER

7, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA IASONNA, rappresentato e

difeso dagli avvocati ERNESTO PROCACCINI, ERMANNO FERRARO, giusta

delega a margine;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIALE GIULIO CESARE 59, presso lo

studio dell’avvocato LINDA MARIA DI RICO, rappresentato e difeso

dall’avvocato BENITO ALENI giusta delega in calce;

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrenti –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO CENTRALE DI ROMA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 221/2010 della COMM. TRIB. REG. della

CAMPANIA, depositata il 12/11/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/01/2017 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA TORRE;

udito per il controricorrente l’Avvocato GAROFOLI che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto notificato all’Agenzia delle Entrate il 21.12.2011 e rinotificato con modifiche il 2.1.2012, e con atto del 20.12.2011 notificato a Equitalia sud spa, D.G.L. ricorre per la cassazione della sentenza della C.T.R. della Campania, n. 221/51/10 dep. 12.11.2010, che su impugnazione di cartelle di pagamento per Iva, Irpef Irap anni 1999, 2000, 2001, emesse a seguito di avvisi di accertamento notificati il 24.7.2006 e divenuti definitivi per mancata impugnazione, ha respinto l’appello del contribuente, confermando la decisione di primo grado.

La C.T.R., preso atto della regolarità della notifica degli accertamenti, effettuata a mani di R.C., qualificatasi madre convivente del D.G., ha rilevato che il ricorso introduttivo non conteneva alcuna doglianza sulla legittimità degli accertamenti, per cui confermava la validità della cartella “che esprime precisamente la motivazione del carico tributario”, rigettando conseguentemente l’appello.

L’Agenzia delle entrate si costituisce con controricorso; eccepisce la mancata rinuncia al primo ricorso notificato; nel resto chiede il rigetto del ricorso, affermando che la variazione di domicilio del D.G. in altro Comune risulta solo a partire dall’anno 2007, in base a dichiarazione dello stesso contribuente contenute nelle dichiarazioni dei redditi del 2005 e 2006.

Equitalia sud spa presenta memoria di costituzione, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva e l’inammissibilità del ricorso, che riguarda accertamenti in fatto; l’infondatezza in diritto. Ragioni della decisione

1. Con l’unico motivo del ricorso il D.G. deduce violazione di legge e vizio di motivazione (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5) per violazione degli artt. 138 e 139 c.p.c., artt. 2727 c.c. e segg., artt. 43 e 44 c.c., D.P.R. n. 600 del 1973, art. 58; D.Lgs. n. 546 del 1992; della L. n. 241 del 1990; degli artt. 99, 100, 112, 115, 116 c.p.c.; degli artt. 3 e 24 Cost..

Deduce che la C.T.R. avrebbe del tutto trascurato che il contribuente si era trasferito dal (OMISSIS) (da (OMISSIS), provincia di (OMISSIS)) in Comune diverso ((OMISSIS)), come comprovato da certificato di residenza. Ritiene che peraltro incombe sull’Amministrazione l’onere di dimostrare l’esistenza della condizioni di validità dell’atto impositivo, compresa la corretta notifica.

2. Il motivo va respinto.

Deve in proposito essere ribadito il principio secondo il quale la disciplina delle notificazioni degli atti tributari si fonda sul criterio del domicilio fiscale e sull’onere preventivo del contribuente di indicare all’Ufficio tributario il proprio domicilio fiscale e di tenere detto ufficio costantemente informato delle eventuali variazioni. Il mancato adempimento, originario o successivo, di tale onere di comunicazione legittima l’Ufficio procedente ad eseguire le notifiche comunque nel domicilio fiscale per ultimo noto (Sez. 5, Sentenza n. 1206 del 20/01/2011; n. 27129 del 28/12/2016).

La notificazione degli avvisi di accertamento tributario nel domicilio fiscale del contribuente per ultimo noto, in caso di mancata comunicazione da parte di quest’ultimo di eventuali variazioni, è infatti posta a garanzia dell’Amministrazione finanziaria, cui non può essere addossato l’onere di ricercare il contribuente, che non abbia assolto l’onere informativo a suo carico, fuori dal suo domicilio fiscale, sicchè la sua inosservanza non può comportare l’illegittimità della notifica effettuata con una procedura più garantista, come quella di cui all’art. 139 c.p.c., presso la residenza del destinatario mediante consegna a familiare convivente (Cass. n. 18934 del 24/09/2015).

E’ pertanto a carico del contribuente l’onere, nel caso di specie non adempiuto, di comunicare le variazioni del proprio domicilio fiscale fornendone adeguata prova, anche mediante produzione delle dichiarazioni dei redditi degli anni d’imposta riferiti alla notifica e contenenti l’indicazione del nuovo domicilio fiscale (elemento questo contestato dall’Amministrazione finanziaria), non essendo a tal fine sufficienti le risultanze delle certificazioni anagrafiche, nè, a maggior ragione, la semplice affermazione del mutamento di residenza in altro Comune.

3. Data la ritualità della notifica dell’ avviso di accertamento, la cartella impugnata si è pertanto resa definitiva, in quanto preceduta da regolare notifica dell’atto prodromico, siccome effettuata, secondo la procedura di cui all’art. 139 c.p.c., alla madre convivente, e persona di famiglia, fino a prova contraria posta a carico del contribuente – e nella fattispecie inesistente – (cfr. Cass. n. 20156/2016; n. 28895/2011, n. 9658/2000 e n. 21362/2010). Nè sono stati dedotti vizi relativi alla cartella, limitandosi le doglianze del contribuente alla sola irregolare notifica degli atti prodromici.

4. Il ricorso va conseguentemente rigettato.

5. Le spese vanno compensate, in ragione del consolidarsi della giurisprudenza in epoca successiva alla proposizione del ricorso introduttivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2017

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