Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12264 del 14/06/2016


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Cassazione civile sez. I, 14/06/2016, (ud. 13/04/2016, dep. 14/06/2016), n.12264

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FORTE Fabrizio – Presidente –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

ELIPSO FINANCE S.R.L., e per essa la PRELIOS CREDIT SERVICING

S.P.A. (c.f./p.i. (OMISSIS)), già PIRELLI RE CREDIT SERVICING

S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L. BISSOLATI 7/6, presso

l’avvocato TOMMASO SPINELLI GIORDANO, rappresentata e difesa

dall’avvocato MARCELLO SACERDOTI, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

M.D.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1628/2010 del TRIBUNALE di FERRARA, depositata

il 27/10/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/04/2016 dal Consigliere Dott. MARIA ACIERNO;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato FASOLA ENRICA, con delega avv.

SACERDOTI, che si riporta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI FRANCESCA che ha concluso per l’inammissibilità, in subordine

rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

M.D. ha proposto ricorso ex D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 152 a causa della segnalazione della propria insolvenza presso la Centrale Rischi della Banca d’Italia, sollecitata da Elipso Finance. La segnalazione traeva origine da una fideiussione prestata dal ricorrente e mai escussa dal creditore, cedente il credito alla Elipso Finance.

Il Tribunale di Ferrara ha riconosciuto fondata l’azione rilevando che la garanzia non era stata mai fatta valere dal creditore cessionario. Ne è conseguita la condanna della Banca d’Italia alla cancellazione della segnalazione e dell’intermediaria al risarcimento del danno pari ad Euro 2000.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione la s.p.a.

Prelios Credit Servicing (così modificata la denominazione sociale della Elipso Finance) affidato ad un motivo illustrato da memoria.

Nella censura viene dedotta l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine all’esistenza dei presupposti per la segnalazione effettuata da Elipso Finance. Il fideiussore M. era stato formalmente messo in mora a mezzo raccomandata ricevuta in data 9/11/2005 senza ottenere risposta. Secondo quanto stabilito nella Delib. CICR 29/3/94 e i successivi aggiornamenti l’intermediario è tenuto alla segnalazione dei debitori in sofferenza ed il M. rientrava in questa categoria non avendo risposto alla richiesta di escussione della fideiussione, evidenziandosi una situazione di difficile recupero del credito.

In memoria la parte ricorrente integra il motivo di ricorso evidenziando che in ordine al garante la condizione necessaria per la segnalazione è l’esistenza e l’escussione senza esito favorevole della garanzia e non lo stato d’insolvenza, trattandosi di una diversa categoria di segnalazione.

Quest’ultima modifica della censura, introdotta solo in memoria costituisce un profilo di assoluta novità nella prospettazione delle difese del ricorrente, da ritenersi inammissibile in quanto prospettato per la prima volta solo in sede di giudizio di legittimità. Peraltro si fonda su un accertamento ed una valutazione compiuta dal giudice del merito (la segnalazione a sofferenza) non contestata in sede di ricorso e, conseguentemente coperta da giudicato.

La censura è, tuttavia, integralmente inammissibile anche per come è stata è prospettata nel ricorso dal momento che il giudice del merito ha tenuto conto della richiesta di pagamento con la lettera raccomandata del 3/11/2005 escludendo tuttavia che tale unica circostanza emersa in causa fosse idoena ad integrare una condizione d’insolvenza. Tale accertamento di fatto del tutto esaurientemente motivato risulta incensurabile.

Il ricorso, in conclusione, è inammissibile. Non vi è statuizione sulle spese processuali del presente giudizio in mancanza della costituzione della parte intimata.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2016

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