Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12263 del 14/06/2016


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Cassazione civile sez. I, 14/06/2016, (ud. 12/04/2016, dep. 14/06/2016), n.12263

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17320-2011 proposto da:

S.F. (c.f. (OMISSIS)), S.B. (c.f.

(OMISSIS)), S.G. (c.f. (OMISSIS)),

nella qualità di eredi di C.R., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA GUIDO RENI 56, presso l’avvocato STEFANO

GREGORIO, che li rappresenta e difende, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

BIDERI C.E.V.E.L. S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1713/2010 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 07/05/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/04/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato GIOVANNI IMBERGAMO, con delega,

che ha chiesto un rinvio o l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Patrone Ignazio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La corte d’appello di Napoli, con sentenza in data 7-52010, non notificata, ha rigettato il gravame di C.R., erede del poeta Ca.An., avverso la decisione con la quale il tribunale della stessa città ne aveva respinto la domanda tesa a ottenere la declaratoria di avvenuta cessazione all’11-7-1986 del contratto di edizione mediante il quale, l’11-7-1946, era stato ceduto alla Bideri Cevel s.p.a. lo sfruttamento delle opere dell’ingegno.

La corte d’appello, posto che il poeta era deceduto nel 1919, e che alla fattispecie doveva applicarsi la normativa di cui alla 1. n. 633 del 1941 in base alla quale il periodo di sfruttamento economico delle opere dell’ingegno era fissato in 50 anni (con l’aggiunta di sei anni per la guerra, ai sensi del D.Lgs. n. 440 del 1945), ha stabilito che le opere del Ca. erano divenute di pubblico dominio fin dall’anno 1975.

Hanno proposto ricorso per cassazione gli eredi di C.R., deducendo un unico motivo illustrato da memoria.

La società non ha svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione della L. n. 633 del 1941, art. 2, nn. 1 e 2, artt. 25 e 34 e art. 112 c.p.c., in quanto la sentenza impugnata avrebbe omesso di distinguere tra le opere letterarie del poeta Ca. rimaste semplici poesie e le opere invece tradotte in composizioni musicali.

Il ricorso è inammissibili per due concorrenti ragioni.

La prima è che esso manca di autosufficienza, non essendo indicato dove e in che termini una simile questione differenziale sarebbe stata dedotta nelle sedi di merito. In difetto la medesima va considerata come del tutto nuova ai fini di causa.

La seconda, essenziale anch’essa, è che la parte ricorrente ha concluso la sua esposizione semplicemente chiedendo alla corte “ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c.”, di “correggere la motivazione della sentenza impugnata”, così manifestando un interesse solo teorico alla definizione del giudizio in questa sede.

In base all’art. 366 c.p.c., n. 4, il ricorso per cassazione deve contenere, sotto pena di inammissibilità, “i motivi per i quali si chiede la cassazione”, e dunque necessariamente anche la domanda di cassazione della sentenza cui quei motivi siano da associare.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 12 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2016

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