Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12263 del 07/06/2011

Cassazione civile sez. un., 07/06/2011, (ud. 24/05/2011, dep. 07/06/2011), n.12263

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. DE LUCA Michele – Presidente di sezione –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – rel. Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 22016/2010 proposto da:

F.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IPPOLITO

NIEVO 61, presso lo studio dell’avvocato MAZZOCCO Ennio, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato STEFANIA ONORATO, per

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INPDAP;

– intimato –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

729/2007 del TRIBUNALE di CAMPOBASSO;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/05/2011 dal Consigliere Dott. ULPIANO MORCAVALLO.

La Corte, a Sezioni Unite:

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che è stata depositata la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;

“Il relatore Cons. Dott. Ulpiano Morcavallo, letto il ricorso;

Osserva:

1. Parte ricorrente, già dipendente dell’Ente Regionale di Sviluppo Agricolo per il Molise (ERSAM), propone istanza di regolamento della giurisdizione in pendenza del giudizio promosso dinanzi al Tribunale di Campobasso, in funzione di giudice del lavoro, per ottenere dall’Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica (INPDAP) la liquidazione del trattamento pensionistico e del trattamento di fine servizio mediante il computo del contributo previsto dalla L.R. Molise n. 44 del 1977, art. 33 e dagli artt. 1 e 3 del regolamento del fondo di previdenza del 16 aprile 1980, posto a carico dell’ERSAM, nella misura del 10% della retribuzione mensile, come deliberato dal medesimo ente in esecuzione di sentenza del Consiglio di Stato che aveva dichiarato la natura retributiva del suddetto fondo di previdenza. Riferisce che l’INPDAP aveva respinto la sua istanza amministrativa escludendo il citato fondo di previdenza dalla base di calcolo del trattamento di quiescenza e di fine servizio; aveva quindi proposto ricorso al Tribunale di Campobasso, dinanzi al quale l’INPDAP, costituendosi in giudizio, aveva eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Corte dei Conti, quale giudice chiamato a conoscere di tutte le controversie relative al trattamento pensionistico dei pubblici impiegati. Domanda, quindi, che sia dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario adito, deducendo la stretta inerenza del fondo di previdenza al rapporto di impiego.

2. L’Amministrazione non ha svolto difese.

3. Nella controversia in esame sono in discussione i benefici asseritamente connessi alla contribuzione ad un fondo di previdenza interno, costituito, ai sensi della L. n. 70 del 1975, art. 14 e della L.R. Molise n. 40 del 1977, art. 33, per il personale proveniente dall’Ente di Sviluppo in Puglia e Lucania e in servizio alla data del 17 novembre 1977, che ne conservava i benefici ai sensi dell’art. 1 del regolamento del fondo del 16 aprile 1980. In particolare, la cit. L. n. 70 del 1975, art. 14, sotto la rubrica trattamenti integrativi, e sostitutivi di previdenza, stabiliva, al comma 2 – poi abrogato dal D.Lgs. n. 121 del 1993, art. 18, comma 9, che i fondi integrativi di previdenza previsti dai regolamenti di taluni enti erano conservati limitatamente al personale in servizio o già cessato dal servizio alla data di entrata in vigore della legge;

la cit. L.R. n. 40 del 1977, art. 33, sotto la rubrica conservazione fondo di previdenza, stabiliva che il fondo di previdenza in godimento dal personale proveniente dal cessato Ente di Sviluppo in Puglia e Lucania era conservato limitatamente al personale in servizio alla data di entrata in vigore della legge regionale e inquadrato ai sensi dei precedenti articoli della medesima.

4. Come queste Sezioni unite hanno già ritenuto in analoghe controversie, da questa disciplina si desume che il fondo in questione non aveva alcuna funzione sostitutiva dei regimi di assicurazione obbligatoria applicabili ai dipendenti dell’ERSAM, ma costituiva lo strumento per assicurare a questi ultimi la conservazione di benefici economici già goduti presso gli enti di provenienza; ciò in via integrativa delle prestazioni assicurate dai predetti regimi e attraverso l’adempimento di obbligazioni gravanti sul datore di lavoro in correlazione con le prestazioni di lavoro dei dipendenti e, quindi, costituenti articolazioni del rapporto lavorativo in corso. Non v’è dubbio, pertanto, che tale integrazione costituisca una prestazione strettamente inerente al rapporto di pubblico impiego esistente fra i lavoratori e l’ERSAM, per cui, in ordine alla relativa richiesta, deve pronunciare il giudice del rapporto, amministrativo o ordinario a seconda che le situazioni giuridiche maturate siano anteriori o successive alla data del 30 giugno 1998, secondo la disciplina di cui al D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 45, comma 17, dovendosi intendere che tali situazioni sono certamente anteriori ove il rapporto di impiego sia cessato prima del 30 giugno 1998 e non assumendo rilievo, in proposito, la circostanza che la controversia sia insorta dopo la cessazione del servizio e che non si ponga in discussione l’esistenza e la durata del rapporto di pubblico impiego (cfr. Cass., sez. un., n. 1252 del 2000; n. 21575 del 2009, e altre conformi).

5. Nella specie, il ricorso per il regolamento preventivo della giurisdizione precisa che il rapporto di lavoro è cessato successivamente alla predetta data. Il Collegio valuterà, pertanto, se dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario”:

ritenuto che il Collegio condivide e fa proprie tali considerazioni, così dovendosi dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario, con compensazione delle spese in ragione della complessità della questione e della mancata resistenza della intimata P.A..

P.Q.M.

La Corte, a sezioni unite, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario. Compensa le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2011

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