Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12262 del 17/05/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 17/05/2017, (ud. 20/01/2017, dep.17/05/2017),  n. 12262

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29218/2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

S.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 144/2010 della COMM. TRIB. REG. della LIGURIA,

depositata il 15/10/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/01/2017 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA TORRE;

udito per il ricorrente l’Avvocato GAROFOLI che si riporta agli atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto d 25 novembre 2011, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della C.T.R. della Liguria, n. 144/09/2010 dep. il 15 ottobre 2010, che ha rigettato l’appello dell’Ufficio confermando la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto da S.M. contro l’avviso di accertamento, preceduto da invito al contraddittorio, per Iva, Irpef, Irap anno 2001 emesso in base agli studi di settore, in particolare la CTR ha in particolare statuito che “la forza probatoria di un accertamento fondato su presunzioni se non supportato da altre argomentazioni che non siano l’applicazione di un puro calcolo matematico è insufficiente per fondare prova a carico del contribuentd’ prova che incombe sull’amministrazione.

S.M. non si è costituito.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo del ricorso l’Agenzia delle entrate deduce violazione di legge (art. 2697 c.c., D.L. n. 331 del 1993, art. 62 sexies, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)) in relazione alla natura e valenza degli studi di settore e al potere accertativo del fisco in presenza di scostamento tra ricavi dichiarati e parametri e alla mancanza di prova contraria da parte del contribuente.

2. Col secondo motivo si deduce vizio di motivazione, derivando l’avviso impugnato dall’esito infruttuoso di un tentativo di accertamento con adesione svoltosi in quattro incontri con il contribuente, che ha rifiutato la proposta di riduzione dei maggiori ricavi accertati.

3. Preliminare all’esame dei superiori motivi è l’accertamento della regolarità della notifica del ricorso per cassazione, preso atto della mancata costituzione del contribuente.

Risulta nel caso di specie che il ricorso è stato inviato con una prima raccomandata in data 25 novembre 2011 – e quindi tempestivamente rispetto alla data di deposito della sentenza, del 15 ottobre 2010 – presso il domiciliatario Dott. M.. Poichè tale notifica non è andata a buon fine – avendo l’agente postale attestato che il predetto non era più difensore del contribuente – è stata effettuata una seconda notifica, ex art. 140 c.p.c., recante la data del 13 gennaio 2012.

Per tale seconda notifica non è stato tuttavia dimostrato dall’Agenzia notificante il rispetto del termine, pari alla metà di quello indicato dall’art. 325 c.p.c., ossia di trenta giorni, decorrenti dalla data in cui ha avuto notizia dell’esito negativo della prima notifica.

Sul punto le S.U. di questa Corte (n. 14594 del 15/07/2016), hanno statuito che in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notifica torio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa.

4. Il ricorso di conseguenza è inammissibile per tardività della notifica.

5. Nulla sulle spese, non essendosi l’intimato costituito.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2017 e il 3 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2017

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