Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12262 del 14/06/2016

Cassazione civile sez. I, 14/06/2016, (ud. 30/03/2016, dep. 14/06/2016), n.12262

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERNABAI Renato – rel. Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

C.L., rappr.ta e difesa dagli avv.ti Roberto Sacchi ed

Edmondo Tomaselli, elett. dom. presso lo studio di quest’ultimo in

Roma, via Piemonte n. 39/A come da procura a margine dell’atto;

– ricorrente –

contro

M.A., B.A. E “A BENGIO” di M.

S. e M.D. s.n.c., rappr.ti e difesi dagli avv.ti

Giovanni Cattani, Michele Giambitto e Giuseppe Tufani, elett.

dom. presso loro studio di quest’ultimo in Roma, via Prisciano n.

43, come da procura in calce all’atto;

– controricorrenti –

per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Firenze,

2^ sezione civile, n. 327 del 10 marzo 2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

giorno 30 marzo 2016 dal Presidente Relatore Dott. Renato Bernabai;

udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale Dott.

Russo Rosario Giovanni che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.L. ha proposto ricorso per ingiunzione al Presidente del tribunale di Lucca affermando di essere creditrice di M. A., di B.A., della s.n.c. “A Bengio” di M.S. e M.D. e di P.J. della somma di Lire 184 milioni, portati da 46 pagherò cambiari emessi dalla società e ad essa girati in bianco; ha dedotto che una delle cambiali era tornata insoluta e che anche la successiva non era stata pagata con conseguente decadenza dal beneficio del termine per tutte le successive cambiali.

Avverso il decreto ingiuntivo hanno proposto opposizione il B., M.A. e la società in nome collettivo, precisando che la C. aveva iscritto ipoteca in forza del ingiunzione sulle case di essi B. e M. e che non sussistevano i presupposti per la decadenza dal beneficio del termine, atteso che la prima cambiale era stata pagata dopo l’ottenimento di un primo decreto ingiuntivo, mentre le altre non erano state onorate poichè non reperite in banca al omento delle scadenze. Pertanto la C. non avrebbe potuto agire in via cambiaria in difetto del protesto dei titoli, che del resto non erano stati presentati alla s.n.c. per il pagamento; hanno chiesto quindi la revoca dell’ingiunzione con l’ordine di cancellazione dell’ipoteca e la condanna della C. al risarcimento dei danni derivati dalle illegittime iscrizioni ipotecarie.

Con sentenza n. 1428 del 2005 il tribunale di Lucca ha revocato il decreto ingiuntivo.

Sull’appello della C. la corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato l’inammissibilità della citazione in primo grado nei confronti di P.J.; ha rigettato l’opposizione della s.n.c. “A Bengio”;

ha ordinato la cancellazione delle ipoteche iscritte sui beni di M.A. e di B.A.; ha rigettato la domanda di M. e di B. di responsabilità processuale aggravata, confermando nel resto l’impugnata sentenza. Ha ritenuto la corte distrettuale che dovesse innanzitutto essere dichiarata l’inammissibilità della citazione in appello di P.J., in quanto non citata nel giudizio di primo grado. Nel merito ha rilevato che la C. ha esercitato l’azione cambiaria diretta, che prescinde dalla levata del protesto e anche dalla presentazione del titolo. Ha poi ritenuto applicabile l’art. 1186 c.c. anche alla materia cambiaria e nel merito sussistente la decadenza dal beneficio del termine per tutti i titoli scadenti dopo quello non pagato con scadenza novembre 1993.

Quanto alla domanda di regresso anticipato a cagione della cessazione dei pagamenti, ha argomentato la corte che essa postulava il protesto dei titoli, nella specie non levato.

L’esame dei titoli medesimi non aveva evidenziato alcuna girata di B. e M.A. in favore della C.;

l’astrattezza dell’obbligazione cambiaria non poteva dunque far ritenere implicitamente sussistente alcuna volontà dei suddetti di prestare fideiussione in ordine al debito della società in nome collettivo. Quanto all’appello incidentale proposto da B. e M.A., la corte di appello ha osservato che la revoca dell’ingiunzione emessa imponeva l’ordine di cancellazione delle ipoteche giudiziali e che la domanda di risarcimento del danno doveva essere qualificata ai sensi dell’art. 96 c.p.c., con conseguente inammissibilità della richiesta di liquidazione di condanna generica e rigetto nel merito, stante la mancanza di prova.

Avverso tale decisione Lara C. propone ricorso per cassazione affidato a sei motivi cui resistono con controricorso M. A., B.A. e la società in nome collettivo “A Bengio”.

Con comparsa del 19 marzo 2016 si costituivano per i controricorrenti, in sostituzione dei precedenti difensori, gli avvocati Paolo De Cesari, Michele Giambitto e Roberto Tufani, con elezione di domicilio presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Prisciano n. 43, come da procura in calce all’atto.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente dichiarata la nullità della comparsa di costituzione dei nuovi difensori dei controricorrenti atteso che in calce all’atto, contrariamente a quanto ivi affermato, non esiste alcuna procura speciali alle liti per il presente giudizio.

Nel merito si rileva quanto segue.

Il primo motivo di ricorso deduce violazione di legge con riferimento agli artt. 50 e 51 della Legge cambiaria e chiede alla Corte di cassazione di dire se in caso di dimostrata cessazione dei pagamenti da parte dell’emittente di un vaglia cambiario, ai fini dell’esperibilità dell’azione di regresso anticipato ai sensi dell’art. 50 nei confronti dei giranti sia necessaria o meno la levata del protesto.

Il motivo è infondato.

L’art. 50 della legge cambiaria (R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669), applicabile anche al vaglia cambiario – innovando rispetto al codice di commercio abrogato (art. 315), concede al portatore della cambiale-

tratta il diritto di esercitare l’azione di regresso prima della scadenza nei casi di rifiuto totale o parziale dell’accettazione, di fallimento del trattario (abbia o non abbia accettato), di cessazione dei pagamenti ancorchè non constatata con sentenza, di esecuzione infruttuosa sui suoi beni e infine di fallimento del traente di una cambiale non accettabile.

Tuttavia, ai fini dell’esercizio dell’azione cambiaria di regresso, il successivo art. 51 impone come necessaria la levata del protesto, esteso non solo alla cambiale non pagata dopo la presentazione, ma anche a tutte quelle non ancora scadute. Invero l’insolvenza dell’obbligato cambiario, constatata con il protesto, comporta la decadenza dal termine per tutti i titoli di credito successivi, che devono considerarsi quindi immediatamente esigibili (Cass. sentenza n. 2626 del 20/09/1971 e Sez. 1, sentenza n. 3785 del 30/03/1995).

Non vi è quindi ragione di considerare impossibile la levata del protesto prima della data quando il possessore del titolo dimostri la cessazione dei pagamenti mediante protesti anteriori o contestuali per cambiali già scadute; e ciò indipendentemente dalla dichiarazione giudiziale di decadenza al beneficio del termine (art. 50, comma 2, L. camb.) Il secondo motivo di ricorso deduce violazione degli artt. 15, 18 e 20 Legge Cambiaria e chiede alla Corte di dire se, stante il principio della continuità di girate in bianco di una cambiale, colui che ne abbia conseguito da ultimo la materiale “traditio” azionandola poi in giudizio possa essere considerato portatore di buona fede; e se la mancanza di una girata all’ordine a suo favore possa costituire argomento di prova a suo svantaggio e possa rendere inefficace nei suoi confronti l’obbligazione dei precedenti giratari.

Il motivo è assorbito dal rigetto del precedente atteso che la mancanza del protesto impedisce nel caso di specie l’azione di regresso verso i giranti intermedi, a nulla rilevando lo stato soggettivo di buona fede del portatore del titolo.

Il terzo motivo deduce violazione di legge con riferimento all’articolo agli artt. 1988 e 2011 c.c. e chiede alla Corte di dire se il portatore di buona fede in base a una mera consegna del titolo sia legittimato a utilizzare come promessa di pagamento ex art. 1988 la sottoscrizione dei giranti del suo girante fornendo la prova del rapporto sottostante, deducendo una fideiussione in favore dell’obbligato principale.

Il motivo è infondato. La girata nominativa vale come promessa di pagamento solo se diretta: non anche quando si tratti, come nella specie, di girata in bianco e per di più, il possesso del titolo sia stato acquisito per traditio da un ulteriore girante.

Il quarto motivo deduce violazione di legge con riferimento agli artt. 1836, 1988, 116, 229, e 2730 e 2733 c.c. e chiede alla Corte di dire se le dichiarazioni sfavorevoli contenute in un atto di citazione con mandato a margine abbiano valore di confessione o meno e, in ipotesi denegata, se debbano essere tenute in conto ai sensi degli artt. 115 e 116 c.p.c.; se in occasione di una vendita di azienda, il cui prezzo sia stato pagato mediante cessione di cambiali, l’apposizione di una firma di girata da parte di persone di famiglia che non abbiano crediti nei confronti degli emittenti possa essere, considerata coobbligazione e rilascio di fideiussione in favore della venditrice; se, in caso positivo, la cessione dei titoli da parte della venditrice comporti anche il trasferimento degli accessori del credito.

Il quinto motivo deduce violazione di legge con riferimento all’art. 1988 c.c. e art. 66 della Legge cambiaria e chiede alla Corte di dire se la cessione del titolo di credito comporti anche la cessione dell’azione causale e se le garanzie accessorie del credito siano cedute assieme allo stesso mediante cessione del titolo; se il possessore del titolo possa agire con l’azione causale contro il fideiussore del debitore principale; se nella fattispecie al girante del possessore sia stata trasferita anche la garanzia del credito.

Il sesto motivo deduce violazione di legge con riferimento all’art. 2697 c.c. e art. 116 c.p.c. e chiede alla Corte di dire se in una situazione di contestazione del credito dell’ingiungente che abbia agito in base al rapporto causale, da parte degli opponenti debba o meno essere ammessa la prova dedotta da costui in relazione alla cessione a lui medesimo dell’azione causale.

I motivi, da trattare congiuntamente, sono infondati perchè la corte territoriale ha rilevato la mancanza di prova della fideiussione asseritamente prestata da M. e B. a garanzia della debitrice principale; l’unico dato documentale è dato dalla sottoscrizione della cambiale, ma non a titolo di avallo, e dunque di natura cartolare, astratta.

Il ricorso è dunque infondato e va respinto, con la conseguente condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate come in dispositivo sulla base del valore della causa e del numero e complessità delle questioni trattate.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di questo giudizio, che liquida in Euro 5.800,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi) oltre gli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 30 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA