Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12261 del 17/05/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 17/05/2017, (ud. 20/01/2017, dep.17/05/2017),  n. 12261

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29003/2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

S.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 143/2010 della COMM. TRIB. REG. del PIEMONTE,

depositata il 15/10/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/01/2017 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA TORRE;

udito per il ricorrente l’Avvocato GAROFOLI che si riporta agli atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto del 25 novembre 2011, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della C.T.R. della Liguria, n. 143/09/2010 dep. il 15 ottobre 2010, che ha rigettato l’appello dell’Ufficio, confermando la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto da S.M. contro l’avviso di accertamento, preceduto da invito al contraddittorio, per Iva, Irpef, Irap anno 2000, emesso in base agli studi di settore.

In particolare la C.T.R. ha statuito che “la forza probatoria di un accertamento fondato su presunzioni, se non supportato da altre argomentazioni che non siano l’applicazione di un puro calcolo matematico è insufficiente per fondare prova a carico del contribuente”, prova che incombe sull’Amministrazione.

S.M. non si è costituito.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo del ricorso l’Agenzia delle entrate deduce violazione di legge (art. 2697 c.c., D.L. n. 331 del 1993, art. 62 sexies, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1 lett. d)), in relazione alla natura e valenza degli studi di settore e al potere accertativo del fisco in presenza di scostamento tra ricavi dichiarati e parametri e alla mancanza di prova contraria da parte del contribuente.

1. Col secondo motivo si deduce vizio di motivazione, derivando l’avviso impugnato dall’esito infruttuoso di un tentativo di accertamento con adesione svoltosi in quattro incontri con il contribuente, che ha rifiutato la proposta di riduzione dei maggiori ricavi accertati.

2. Il ricorso è inammissibile.

3. Preliminare all’esame del superiore motivo è l’accertamento della regolarità della notifica del ricorso per cassazione, preso atto della mancata costituzione del contribuente e della mancanza in atti della ricevuta di notifica del ricorso.

La produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 c.p.c., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio (cfr. S.U. n. 627/2008).

Pertanto, nel caso di mancata produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per Cassazione, ed in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso alla Suprema Corte è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c. (v. Cass. n. 9453/2011).

4. Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile.

5. Nulla sulle spese, non essendosi costituito l’intimato.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2017

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