Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12260 del 23/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 23/06/2020, (ud. 06/03/2020, dep. 23/06/2020), n.12260

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFFERRI Andrea – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12982/2018 proposto da:

R.A., R.E. e R.G., rappresentato

dall’amministratore di sostegno avvocato Sebastiano Ghirlanda, tutti

quali eredi di M.A., elettivamente domiciliati in ROMA,

Via LUCREZIO CARO n. 62 presso lo studio dell’avvocato SABRINA

CICCOTTI e rappresentati e difesi dall’avvocato Prof. Fabrizio

Guerrera;

– ricorrente –

contro

FINO 1 SECURITISATION SRL, cessionaria dei crediti di UNICREDIT SPA,

e per essa la mandataria doBank spa, in persona del legale

rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR 17 presso lo studio dell’avvocato PATRIZIA DEL NOSTRO e

rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNI ARENA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 309/2017 della CORTE D’APPELLO DI MESSINA,

depositata il 27/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 6/03/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa IOFRIDA

GIULIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato il 19.03.1997, M.A. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Messina, con il quale le era stato intimato il pagamento della somma di L. 152.548.993, in favore del Banco di Sicilia S.p.A., quale saldo passivo del conto corrente intestato alla società Cesica S.r.l. e garantito da fideiussione rilasciata dalla opponente. L’opponente eccepiva l’inefficacia del decreto ingiuntivo sia per vizi formali di notifica che nel merito.

Il processo veniva dichiarato interrotto a seguito della incorporazione del Banco di Sicilia S.p.A. nella Banca di Roma (poi Capitalia spa, la quale aveva conferito il ramo di azienda al nuovo soggetto Banco di Sicilia spa) e veniva successivamente riassunto dall’opponente, nei termini, con riferimento alla Banco di Sicilia S.p.A., ma oltre i termini, con riferimento alla Capitalia spa. Tuttavia, il giudice, disattesa l’eccezione di estinzione di Banco di Sicilia spa, concedeva nuovo termine per la notifica alla Capitalia, la quale, costituitasi, eccepiva la tardività della riassunzione nei suoi confronti e chiedeva quindi la dichiarazione di estinzione del giudizio, dichiarata dal Tribunale, nel 2004, con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..

La Corte d’Appello di Messina, ritenuta errata la declaratoria di estinzione del giudizio, essendosi la riassunzione del giudizio perfezionata al momento del tempestivo deposito del ricorso con richiesta al Tribunale di fissazione di un termine per la notifica e successiva concessione di nuovo termine a causa della notifica non tempestiva a Capitalia, ha comunque dichiarato inammissibile il gravame, risultando inapplicabile l’art. 354 c.p.c., comma 2, stante la tassatività dei casi ivi contemplati, tra i quali non rientrava l’ipotesi di declaratoria dell’estinzione da parte del Tribunale, con sentenza emessa

nelle forme ordinarie, cosicchè la causa non poteva essere rimessa al giudice di primo grado, nè poteva essere decisa nel merito in quanto l’appellante non aveva svolto motivi nel merito ma solo vizi di rito.

Avverso la suddetta sentenza, R.A., R.E. e R.G., quest’ultimo in persona dell’Amministratore di sostegno Avv. Sebastiano Ghirlanda, tutti quali eredi di M.A., deceduta nel 2013, propongono ricorso per cassazione affidato a due motivi; resiste con controricorso la Fino 1 Securitisation s.r.l. quale mandataria della “doBank” S.p.A. (già Unicredit Credit Management Bank S.p.A.).

E’ stata disposta la trattazione con il rito camerate di cui all’art. 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti. I ricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I ricorrenti lamentano, con il primo motivo, ex art. 360 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza per violazione dell’art. 354 c.p.c., comma 2 in combinato disposto con l’art. 308 c.p.c., per non aver la Corte d’Appello disposto la rimessione della causa la giudice di primo grado, dovendo la remissione al primo giudice essere effettuata anche nel caso di erronea declaratoria di estinzione resa dal giudice monocratico, dopo la precisazione delle conclusioni, trattenuta la causa in decisione; con il secondo motivo, si denuncia poi, sempre ex art. 360 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 342 c.p.c. in combinato disposto con gli artt. 112 e 163 c.p.c. in quanto la Corte d’appello avrebbe dovuto pronunciarsi anche nel merito della vicenda, avendo l’appellante chiesto comunque la “riforma” della sentenza stessa.

2. I ricorrenti rilevano poi che il giudizio tra la debitrice principale, Cesica srl, e la creditrice banca, si sarebbe concluso con sentenza del 2017 del Tribunale di Messina di declaratoria dell’inesistenza del credito in oggetto, con conseguente possibile contrasto tra eventuali giudicati.

3. Il primo motivo è infondato.

Questa Corte, con le sentenze n. 7633/2012, n. 22917/2010 e n. 14343/2008, ha chiarito che l’art. 354 c.p.c., comma 2, correttamente interpretato, permette la rimessione della causa al giudice di primo grado solo nelle ipotesi espressamente indicate e segnatamente nel caso di declaratoria di estinzione del giudizio, avvenuta a seguito di reclamo proposto al Collegio contro il provvedimento del giudice istruttore così come indicato dall’art. 308. c.p.c.. Tale ipotesi, inoltre, è stata equiparata a quella in cui l’estinzione sia pronunciata anche dal giudice monocratico in una fase processuale precedente a quella decisoria, essendo espressamente negata la possibilità di rimettere al giudice di primo grado nel caso di decisione resa dal giudice monocratico successivamente alla rimessione della causa in decisione (Cass. 22917/2010: ” In tema di estinzione del processo quando il giudice istruttore nel corso del giudizio a cognizione piena opera come giudice monocratico, il provvedimento con cui dichiara che il processo si è estinto non è soggetto a reclamo e, siccome determina la chiusura del processo in base alla decisione di una questione pregiudiziale attinente al processo, ha natura di sentenza, anche se emesso in forma di ordinanza, impugnabile con gli ordinari mezzi di impugnazione. Ne consegue che la parte è ammessa a formulare al giudice di appello istanza di rimessione al primo giudice, ai sensi dell’art. 354 c.p.c., comma 2, ravvivandosi l’ipotesi di cui all’art. 308 c.p.c., comma 2. Diversamente deve ritenersi quando l’estinzione sia stata deliberata dal tribunale in composizione monocratica solo dopo che la causa, precisate le conclusioni, sia stata trattenuta in decisione, ai sensi dell’art. 189 c.p.c.: in tal caso, il giudice di appello ove non la ritenga sussistente, non può rimettere la causa al giudice di primo grado – non ricorrendo l’ipotesi contemplata dall’art. 308 c.p.c., comma 2, richiamato dall’art. 354 c.p.c., comma 2, ma deve trattenere la causa e deciderla nel merito”; conf. Cass. 7633/2012; Cass. 23997/2019).

Ora, se è corretta la ricostruzione giurisprudenziale fatta dal ricorrente, non corretta risulta invece la sua applicazione al caso in esame.

Invero, fuori dei casi tassativamente previsti dall’art. 354 c.p.c., il giudice dell’appello deve trattenere la causa e deciderla, anche se sulle questioni dedotte non vi sia stata una pronunzia di merito da parte del giudice di primo grado. Laddove il gravame sia fondato esclusivamente su vizi di rito, senza la contestuale e rituale deduzione delle eventuali questioni di merito, ed i vizi denunciati non rientrino tra quelli che comportino una rimessione al primo giudice, tassativamente indicati dagli artt. 353 e 354 c.p.c., l’impugnazione è inammissibile, oltre che per difetto di interesse anche per non rispondenza al modello legale di impugnazione (Cass. 2302/2016; Cass. 17950/2016).

Orbene, in primo grado, la causa è stata decisa ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c., il quale esplicitamente indica che la discussione orale e la successiva lettura della decisione vengono effettuate solo dopo la precisazione delle conclusioni delle parti. Ne consegue che, essendo intervenuta la sentenza di declaratoria di estinzione dopo il passaggio alla fase decisionale del procedimento, elemento fondamentale questo ostativo all’applicazione al detto caso dell’art. 354 c.p.c., in ogni caso, la Corte d’appello ha giustamente ritenuto, sia pure con correzione, in questa sede di legittimità, del percorso motivazionale, che la causa dovesse essere decisa nel merito, non potendo essere rimessa al primo giudice.

4. Il secondo motivo è anch’esso infondato.

Assumono i ricorrenti che, a fronte di una decisione impugnata esclusivamente in rito e non anche nel merito, la semplice indicazione fatta nell’atto di appello in ordine alla richiesta di “riforma” della sentenza avrebbe comportato una impugnazione totale nel merito ed una riproposizione della domanda così come formulata in primo grado.

L’affermazione è errata in diritto, per le ragioni che si vanno ad esporre, anche ad integrazione della motivazione esposta nella sentenza in esame.

In generale, come già detto, è ammissibile l’impugnazione con la quale l’appellante si limiti a dedurre soltanto vizi di rito avverso una pronuncia che abbia deciso anche nel merito in senso a lui sfavorevole, solo ove i vizi denunciati comporterebbero, se fondati, una rimessione al primo giudice ai sensi degli artt. 353 e 354 c.p.c., in quanto nelle altre ipotesi (in cui, invece, il vizio denunciato non rientra in uno dei casi tassativamente previsti dai citati artt. 353 e 354 c.p.c.) è necessario che l’appellante deduca ritualmente anche le questioni di merito, con la conseguenza che, in tali ipotesi, l’appello fondato esclusivamente su vizi di rito è inammissibile, oltre che per un difetto di interesse, anche per non rispondenza al modello legale di impugnazione (Cass. S.U. 12541/1998; Cass. 10288/2001; Cass. 2053/2010; Cass. 24612/2015; Cass.2302/2016; Cass.11299/2018).

Nella specie, tuttavia la sentenza del Tribunale impugnata, emessa ex art. 281 sexies c.p.c., aveva dichiarato estinto il giudizio, con pronuncia quindi di mero rito.

Orbene, come chiarito da questa Corte (Cass. 5031/2005; Cass. 6481/2010; Cass. 22954/2011; Cass. 33580/2019), qualora l’impugnazione investa una pronuncia in rito che abbia negato il diritto alla pronuncia nel merito, l’appellante può limitarsi nel gravame a denunciare l’erroneità della decisione ed a richiamare l’atto introduttivo del primo grado, senza bisogno di riprodurne le ragioni di merito, di cui il giudice del gravame può prendere conoscenza visionando l’atto nel fascicolo dell’appellante ovvero in quello d’ufficio di primo grado. Invero, poichè i motivi di appello sono diretti a denunziare gli errori di diritto o l’ingiustizia della sentenza impugnata, la parte appellante, nei casi considerati, non può svolgere alcun motivo riguardante il merito della domanda avendo il primo giudice arrestato la sua indagine all’esame dell’eccezione preliminare, in rito. Ne consegue che, ferma restando la specificità dei motivi avverso le ragioni della decisione del giudice, con riferimento alle domande di merito sussiste soltanto l’obbligo della loro riproposizione, ai sensi del disposto di cui all’art. 346 c.p.c., senza riproduzione delle ragioni di fatto e di diritto che le sostengono, essendo sufficiente a questo fine un richiamo a quanto già esposto in primo grado.

E’ dunque necessario che l’appellante abbia riproposto, ai sensi dell’art. 346 c.p.c., la domanda non esaminata, non essendo neppure sufficiente, ad evitare la declaratoria di inammissibilità dell’appello, un generico richiamo al precedente giudizio di primo grado, privo di ogni rinvio alle difese ed ai contenuti della domanda di merito posta al giudice di primo grado (Cass. 20064/2013).

Nel caso in esame, in assenza persino di un generico rinvio, non era certo sufficiente la semplice richiesta, nelle conclusioni dell’atto di appello (non rilevando quanto dedotto successivamente, in comparsa conclusionale), di “riforma” della sentenza di primo grado, senza specifico e chiaro rinvio alle difese ed ai contenuti di merito formulati in primo grado.

5. Per tutto quanto sopra esposto va respinto il ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte respinge il ricorso; condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 4.000,00, a titolo di compensi, oltre Euro 100,00 per esborsi, nonchè al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 marzo 2020.

Depositato in cancelleria il 23 giugno 2020

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