Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12260 del 17/05/2017
Cassazione civile, sez. trib., 17/05/2017, (ud. 20/01/2017, dep.17/05/2017), n. 12260
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 28755/2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
S.M.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 142/2010 della COMM. TRIB. REG. della LIGURIA,
depositata il 15/10/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
20/01/2017 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA TORRE;
udito per il ricorrente l’Avvocato GAROFOLI che si riporta agli atti
e deposita n. 1 plico non recapitato;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SORRENTINO Federico, che non si oppone al deposito della cartolina
dopo la relazione e chiede l’inammissibilità del ricorso.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Con atto del 25 novembre 2011 l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della C.T.R. della Liguria, n. 142/09/2010 dep. il 15 ottobre 2010, che ha rigettato l’appello dell’Ufficio confermando la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto da S.M. contro l’avviso di accertamento, emesso in base agli studi di settore (ai fini Iva, Irpef, Irap per l’anno 2002).
In particolare la C.T.R. ha statuito che agli studi di settore non possa essere attribuita valenza probatoria, trattandosi di presunzioni semplici, e in assenza di un compiuto esame da parte dell’Ufficio delle caratteristiche e condizioni di esercizio specifico del’attività svolta dal contribuente, tali da giustificare l’accertamento dei ricavi e del reddito sulla base di essi.
S.M. non si è costituito.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo del ricorso l’Agenzia delle entrate deduce violazione di legge (art. 2697 c.c., D.L. n. 331 del 1993, art. 62 sexies, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)) in relazione alla natura e valenza degli studi di settore e al potere accertativo del fisco in presenza di scostamento tra ricavi dichiarati e parametri e alla mancanza di prova contraria da parte del contribuente.
2. Il ricorso è inammissibile.
3. Preliminare all’esame del superiore motivo è l’accertamento della regolarità della notifica del ricorso per cassazione, preso atto della mancata costituzione del contribuente.
Dalla verifica degli atti di causa risulta infatti che la notifica del ricorso non è andata a buon fine, come risulta e della mancanza della ricevuta di notifica del ricorso, oltre che dal piego raccomandato depositato in udienza dal rappresentante dell’Avvocatura dello Stato.
(S.U. n. 627/2008)
Pertanto, nel caso di mancata produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per Cassazione, ed in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso alla Suprema Corte è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c. (v. S.U. n. 627 del 14/01/2008).
4. Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile.
5. Nulla sulle spese, non essendosi costituito l’intimato.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2017