Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12260 del 14/06/2016


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Cassazione civile sez. I, 14/06/2016, (ud. 09/03/2016, dep. 14/06/2016), n.12260

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21506-2010 proposto da:

L.C., (c.f. (OMISSIS)), L.E., (c.f.

(OMISSIS)), B.F.M., (c.f.

(OMISSIS)), B.E.M., (c.f.

(OMISSIS)), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MONTE

DELLE GIOIE 13, presso l’avvocato CAROLINA VALENSISE, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CLAUDIO ASCOLI,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI, in persona del Ministro

pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

contro

COMUNE DI ANCONA, ADRIATICA COSTRUZIONI ANCONA S.A.S., LO.

E.;

– intimati –

nonchè da:

COMUNE DI ANCONA (P.I. (OMISSIS)), in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI 6,

presso l’avvocato ELIO VITALE, rappresentato e difeso dagli

avvocati MAURIZIO FABIANI, PIERFRANCESCO FABIANI, giusta procura

a margine del controricorso e ricorso incidentale condizionato;

– controricorrente e ricorrente incidentali –

contro

L.C. (c.f. (OMISSIS)), L.E. (c.f.

(OMISSIS)), B.F.M. (c.f.

(OMISSIS)), B.E.M. (c.f.

BLDLMR62T64I608N), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MONTE

DELLE GIOIE 13, presso l’avvocato CAROLINA VALENSISE, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CLAUDIO ASCOLI,

giusta procura in calce al controricorso al ricorso incidentale;

– controricorrenti al ricorso incidentale –

contro

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI, ADRIATICA COSTRUZIONI

ANCONA S.A.S., LO.ED.;

– intimati –

nonchè da:

LO.ED. (C.F. (OMISSIS)), nella qualità di

assegnatario dei beni della S.A.S. ADRIATICA COSTRUZIONI ANCONA,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268/A, presso

l’avvocato GIANLUCA CAPOROSSI, rappresentato e difeso dall’avvocato

CARDENA’ CLAUDIA, giusta procura speciale per Notaio dott.ssa

ESTER SUGLIA di ROMA – Rep.n. 124717 del 22.10.2010;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

L.C. (c.f. (OMISSIS)), L.E. (c.f.

(OMISSIS)), B.F.M. (c.f.

(OMISSIS)), B.E.M. (c.f.

(OMISSIS)), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MONTE

DELLE GIOIE 13, presso l’avvocato CAROLINA VALENSISE, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CLAUDIO ASCOLI,

giusta procura in calce al controricorso al ricorso incidentale;

– controricorrenti al ricorso incidentale –

contro

COMUNE DI ANCONA, MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI,

ADRIATICA COSTRUZIONI ANCONA S.A.S.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 302/2010 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 07/05/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/03/2016 dal Consigliere Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato CLAUDIO ASCOLI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso principale;

udito, per il controricorrente e ricorrente incidentale COMUNE,

l’Avvocato MAURIZIO FABIANI che ha chiesto il rigetto del ricorso

principale ed incidentale LO.;

udito, per il controricorrente e ricorrente incidentale LO.,

l’Avvocato CLAUDIA CARDENA’ che ha chiesto il rigetto del ricorso

principale, accoglimento del proprio incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Cardino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, per l’assorbimento del ricorso incidentale del COMUNE,

accoglimento parziale del sesto motivo del ricorso LO..

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L.C., L.E. e L.M.T. convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Ancona il Comune di Ancona ed il Ministero dei Lavori Pubblici, per sentirli condannare al risarcimento dei danni per la perdita di proprietà di alcune aree, facenti parte di un più ampio fondo destinato ad azienda agricola, che erano state occupate, in virtù di tre ordinanze sindacali, per la realizzazione del tratto stradale c.d. Asse Nord-

Sud, di collegamento tra il viadotto sulla ferrovia e lo svincolo autostradale, ivi esistente, ed irreversibilmente trasformate in assenza di decreto ablativo.

Il Comune di Ancona, per quanto d’interesse, eccepì la prescrizione del credito e negò la propria legittimazione, essendo solo il terzo beneficiario delle opere, realizzate in regime di concessione dalla S.r.l. Adriatica Costruzioni Ancona, che chiese ed ottenne di chiamare in giudizio, per sentirla condannare in sua vece. Anche il Ministero negò ogni sua responsabilità, e, del pari, la Società Adriatica Costruzioni Ancona chiese il rigetto della domanda, che gli attori, nelle more, avevano esteso nei suoi confronti, rilevando l’inesistenza della concessione delle opere.

Il Tribunale adito, acquisita una CTU, condannò la Società Adriatica a risarcire il danno da occupazione acquisitiva subito dagli attori, rigettò le altre domande e condannò la soccombente al pagamento delle spese di lite nei confronti di tutte le parti.

Su gravame principale di L.C. ed L.E., nonchè di B.F.M. ed B.E. M., eredi di L.M.T., incidentale di Edoardo Lo., quale assegnatario dei rapporti attivi e passivi della S.a.s. Adriatica Costruzioni Ancona, già S.r.l. Adriatica Costruzioni Ancona, ed incidentale condizionato del Comune di Ancona, la decisione fu confermata, con la sentenza indicata in epigrafe, dalla Corte d’Appello di Ancona, ad eccezione, in parte, della sola statuizione sulle spese. I giudici d’appello ritennero, per quanto ancora rileva, che: a) la domanda risarcitoria da occupazione usurpativa, diversa per causa petendi da quella oggetto di occupazione appropriativa, era tardiva, perchè proposta oltre il termine di cui all’art. 183 c.p.c.; b) la dichiarazione di pubblica utilità risultava dagli atti acquisiti in giudizio ed in ispecie dal riferimento operato, in seno ai provvedimenti di occupazione, alle delibere del CC di approvazione del progetto e delle varianti predisposte dalla concessionaria; c) la legittimazione andava riconosciuta all’Adriatica Costruzioni, cui il Ministero aveva conferito la concessione traslativa delle opere comprese nel piano di ricostruzione di Ancona; concessionaria che operava per competenza propria e spendeva il proprio nome di persona giuridica, laddove l’Ente territoriale aveva assolto alle incombenze a lui demandate dalla L. n. 363 del 1984, limitandosi ad approvare la variante e ad adempiere ai suoi compiti istituzionali, nè valeva in contrario il disposto annullamento in via amministrativa degli atti concessori, che era intervenuto dopo la scadenza del periodo di occupazione legittima ed era stato, a sua volta, annullato dal GA; d) l’eccezione di prescrizione era infondata; e) la diminuzione di valore della residua proprietà non era risarcibile, non potendo riconoscersi il ristoro dei pregiudizi che i proprietari avrebbero subito anche all’esito di una regolare procedura espropriativa, nè potevano riconoscersi i danni da modificazione del regime di reflusso delle acque meteoriche in assenza di prova del nesso eziologico col manifatto stradale.

Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso, in via principale, L.C. ed L.E., nonchè B.F.M. ed B.E.M., affidato a 31 motivi, in via incidentale, Lo.Ed. con 7 motivi, in via incidentale condizionata, il Comune di Ancona, con un motivo.

Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha resistito con controricorso. I ricorrenti principali ed il Comune hanno depositato controricorso ai ricorsi incidentali; entrambe dette parti ed il Lo. hanno pure depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Disattesa, preliminarmente l’eccezione, sollevata dal Lo., d’inammissibilità dell’intero ricorso principale, che è rispettoso del disposto di cui all’art. 366 c.p.c., col primo motivo di detto ricorso, deducendo violazione dell’art. 183 c.p.c., i ricorrenti censurano la statuizione sub a) di parte narrativa, per non avere la Corte territoriale considerato che la domanda risarcitoria da occupazione c.d. usurpativa rientrava, già, nell’ampio tema d’indagine introdotto con la citazione introduttiva del giudizio, in cui si era, tra l’altro, sottolineato che, nonostante le vane e ripetute richieste avanzate al Comune ed al Ministero, non era stato possibile fare chiarezza in ordine alla controversa esistenza della concessione inerente i lavori realizzati sul loro fondo.

2. Il motivo è fondato, per le seguenti considerazioni.

3. L’istituto dell’occupazione appropriativa, di genesi pretoria, sorto a seguito della sentenza n. 1464 del 1983 delle Sezioni Unite di questa Corte, e successivamente variamente sviluppato e sempre applicato in giurisprudenza -in funzione di garanzia della posizione del privato, rimasto formalmente proprietario di un bene inglobato in un’opera pubblica e non espropriato- è stato, di recente, riconsiderato dalle Sezioni Unite di questa Corte che, con la sentenza n. 735 del 2015, hanno, invece, ritenuto il predetto istituto non conforme con il principio enunciato dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, secondo cui l’espropriazione deve sempre avvenire in “buona e debita forma”, e, pertanto, superando il pregresso indirizzo conservativo dell’istituto, lo hanno esattamente equiparato a quello della c.d. occupazione usurpativa (Cass. n. 1814 del 2000), caratterizzata dalla mancanza di dichiarazione di pubblica utilità e costituente un illecito a carattere permanente. In entrambi i casi, resta, dunque, esclusa l’acquisizione autoritativa del bene alla mano pubblica, e va riconosciuto al proprietario –

rimasto tale nonostante la manipolazione, illecita, del bene da parte dell’amministrazione – la tutela reale e cautelare apprestata nei confronti di qualsiasi soggetto dell’ordinamento (restituzione, riduzione in pristino stato dell’immobile, provvedimenti di urgenza per impedirne la trasformazione ecc), oltre al consueto risarcimento del danno, ancorato ai parametri dell’art. 2043 c.c.. Trattandosi, dunque, sempre, di un’ipotesi d’illecito permanente, lo stesso viene a cessare, solo, per effetto della restituzione, di un accordo transattivo, della compiuta usucapione da parte dell’occupante che lo ha trasformato, ovvero della rinunzia del proprietario al suo diritto, implicita nella richiesta di risarcimento dei danni per equivalente.

4. Proprio tale richiesta è stata avanzata dai ricorrenti principali sin dalla citazione introduttiva del giudizio, con la quale hanno chiesto la tutela per equivalente (Cass. sez. un. 1907/1997 e success.); dovendo, appunto, ribadirsi che la presenza della dichiarazione di pubblica utilità non è in grado di differenziare tale forma di illecito da quella in cui la dichiarazione anzidetta è assente, e, poichè non è idonea a comportare l’acquisizione del bene occupato alla mano pubblica, non incide sulla causa petendi giuridicamente significativa, rappresentata in entrambi i casi da un illecito, a carattere permanente, sanzionato dall’art. 2043 c.c..

Sulla refluenza di tale principio sulla determinazione del credito risarcitorio spettante ai danneggiati, cfr. infra.

5. I motivi dal secondo al settimo, relativi alla medesima questione, e dedotti in via subordinata, restano assorbiti, come, del pari, i motivi dall’ottavo al dodicesimo, con i quali i ricorrenti principali denunciano, sotto svariati profili, l’errore che la Corte del merito avrebbe compiuto con la statuizione sub b) della narrativa, nel ritenere sussistente la dichiarazione di pubblica utilità, e dunque perfezionata la fattispecie dell’occupazione c.d. appropriativa, in luogo di quella c.d. usurpativa (peraltro comportante l’inefficacia del decreto di occupazione temporanea ed il venir meno del diritto a percepire la relativa indennità).

6. L’accertata natura d’illecito permanente vale ad escludere la fondatezza del settimo motivo del ricorso incidentale, con cui il Lo. ha censurato la statuizione sub d), deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 2947 c.c., in tema di prescrizione estintiva quinquennale del diritto al risarcimento del danno, oltre che vizio di motivazione. La doglianza muove, infatti, dal presupposto, che si è visto infondato, secondo cui, data l’esistenza di una valida dichiarazione di pubblica utilità, l’occupazione costituisce un istantaneo con effetti permanenti idonea ad integrare la c.d. espropriazione sostanziale; e non tiene neppur conto della contraria giurisprudenza di legittimità al riguardo (cfr. Cass. n. 8965 del 2014, secondo cui il dies a quo decorre dal momento in cui l’azione dell’Amministrazione venga o possa essere percepita dal proprietario come danno ingiusto ed irreversibile, e che la prova del relativo dato incombe sull’Amministrazione stessa).

7. Il diciottesimo motivo del ricorso principale, col quale i ricorrenti deducono il vizio di motivazione per avere la Corte d’Appello ritenuto prescritta l’azione risarcitoria da occupazione usurpativa, dopo averla ritenuta inammissibile, resta, in conseguenza, assorbito.

8. Con il tredicesimo, il quattordicesimo ed il quindicesimo motivo, che vanno ora esaminati – in riferimento alla dedotta erroneità della statuizione che ha escluso la responsabilità concorrente del Comune – i ricorrenti censurano sotto il profilo della violazione degli artt. 2697, 2699 e 2725 c.c., (la menzione dell’art. 2687 c.c. contenuto nel titolo del 14 mezzo deve ritenersi un refuso), art. 115 c.p.c. e del vizio di motivazione, la statuizione sub c) di parte narrativa. La Corte territoriale, affermano i ricorrenti, ha ritenuto sussistere la concessione ministeriale in favore di Adriatica, in ragione della qualifica in tal senso contenuta nelle due delibere del Consiglio Comunale di Ancona e nelle ordinanze di autorizzazione all’occupazione, senza che, tuttavia, fosse prodotto l’atto di concessione, ed il relativo onere incombeva ex adverso, e, pure, omettendo l’esame della documentazione in atti. Nè poteva al riguardo valere il D.M. n. 291 del 1985, non avendone l’impugnata sentenza esaminato il relativo contenuto, che non si riferiva, appunto, ai lavori che avevano coinvolto il loro fondo.

9. Con il sedicesimo ed il diciassettesimo motivo, i ricorrenti denunciano lo stesso capo della sentenza, per violazione della L. n. 363 del 1984, art. 13 noviesdecies, in relazione al D.Lgs. n. 406 del 1991, art. 4 e D.P.R. n. 554 del 1999, art. 71, e dei principi fondamentali in materia di concessione di opere pubbliche, ribadendo l’insussistenza di un atto di natura concessoria e l’erroneità della ricostruzione operata dalla Corte territoriale, che aveva ipotizzato un’illegittima ed incostituzionale concessione preliminare cui avrebbero fatto seguito gli atti d’affidamento, senza che tale sdoppiamento fosse previsto dalla disposizione in esame, e senza alcuna motivazione in ordine al contenuto del supposto atto di concessione, pure erroneamente menzionato: l’atto in data 20.2.1985 n. 260 (il cui numero di protocollo era indicato erroneamente col n. 291) non costituiva, infatti, un decreto ministeriale di concessione, ma una missiva con cui il Ministero aveva informato preventivamente la Società delle condizioni del D.M. 6 marzo 1985.

10. Con i primi quattro motivi del ricorso incidentale, relativi alla medesima questione e che vanno, quindi, congiuntamente esaminati, il Lo. deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. e segg., artt. 2043 e 2055 c.c., L. n. 1 del 1978, art. 1, dei principi in materia di legittimazione passiva in tema di pretese risarcitorie, derivanti da occupazione appropriativa e di concessione di sola costruzione (L. n. 363 del 1984, art. 13 noviesdecies), e vizio di motivazione. La sussistenza della legittimazione passiva della Società, afferma il Lo., avrebbe dovuto essere accertata in concreto, e ciò non era stato fatto, tenuto conto che il D.M. n. 291 del 1985 aveva ad oggetto un diverso tratto stradale, che le varianti deliberate dal Consiglio Comunale costituivano dichiarazione di pubblica utilità e comportavano una maggiore spesa e, perciò, esulavano dal disposto di cui alla L. n. 363 del 1984, art. 13 noviesdecies, comma 7, lett. b), relativo alle sole varianti tecniche, circostanze che dovevano far individuare nel Comune il soggetto espropriante e responsabile del danno. La conclusione era avvalorata dal fatto che in sede d’immissione in possesso la Società concessionaria aveva speso il nome del Comune, che la stessa aveva eseguito i lavori su ordine dell’Ente territoriale, mentre il Ministero, pur sollecitato, era rimasto inerte, sicchè, in assenza di disposizione normativa che autorizzava il trasferimento di potestà pubbliche in favore della concessionaria, il rapporto doveva qualificarsi come concessione di sola costruzione. L’irreversibile trasformazione del fondo, prosegue il ricorrente incidentale, è intervenuta il 19.1.1988, secondo l’accertamento contenuto nella sentenza, di talchè l’affermazione, pure in essa contenuta nell’impugnata sentenza, secondo cui non risultava che l’opera fosse stata completata durante il periodo di occupazione legittima era contraddittoria. Avendo completato la strada durante il periodo di occupazione legittima, conclude, la responsabilità per i danni della Società doveva ritenersi esclusa.

11. Con il quinto ed il sesto motivo, il Lo. deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2055 c.c. e L. n. 363 del 1984, art. 13 noviesdecies, dei principi in tema d’annullamento amministrativo della concessione ed il vizio di motivazione. Sotto un primo profilo, il ricorrente incidentale afferma che la sentenza ha errato, anche, laddove ha escluso la responsabilità del Ministero dei LLPP per l’omesso controllo, nonostante, come affermato dalla stessa Corte, e come accertato con le richiamate sentenze della Corte d’Appello di Roma (n. 73 del 2000;

n. 4502 del 2005) e della Cassazione (n. 60 del 2003), lo stesso fosse responsabile, ex L. n. 363 del 1984, art. 13 noviedecies, della realizzazione delle opere. Per altro verso, il ricorrente incidentale rileva che il D.M. n. 992 del 1992, con cui erano state annullate in autotutela le concessioni ministeriali in favore della Società Adriatica, era intervenuto prima della scadenza del periodo di occupazione legittima e che il successivo annullamento giurisdizionale dell’atto di annullamento non valeva ad elidere che, nelle more, la Società non poteva completare la procedura espropriativa.

12. I motivi sono in parte inammissibili, ed in parte infondati. Sono inammissibili per diversi profili, laddove rivolti a dimostrare l’invalidità – inefficacia delle concessioni attribuite dal Ministero al Lo., in quanto: a) non deducono quale interesse abbiano i ricorrenti a conseguirne la caducazione soprattutto per violazione delle norme comunitarie, intese a tutelare la concorrenza tra tutte le possibili imprese aspiranti ad ottenere la concessione, e quindi invocabili esclusivamente da quelle illegittimamente pretermesse ovvero escluse a vantaggio del Lo.; b) dimenticano che tutti i vizi del provvedimento amministrativo e quindi anche la violazione della disciplina comunitaria e costituzionale in tema di concessione e di regime della concorrenza, avrebbe dovuto costituire oggetto di impugnazione nella competente sede giurisdizionale amministrativa e non possono trovare ingresso in questo giudizio, volto alla determinazione di danni da fatto illecito (con conseguente difetto di rilevanza delle profilate questioni di costituzionalità); c) omettono di riferire che il provvedimento – n. 992/s del 7.10.1992 – d’annullamento della concessione, ad opera del concedente, è stato impugnato dalla Società ed il relativo procedimento è stato definito in senso negativo per il Ministero, con la sentenza del Consiglio di Stato n. 671/99. Sicchè va ribadito quanto già rilevato con la sentenza n. 60 del 2003, resa da questa Corte nell’ambito del giudizio svoltosi tra la Società ed il Ministero e richiamata dal Lo., secondo cui il passaggio in giudicato della sentenza del Consiglio di Stato che ha ritenuto illegittimo l’annullamento del provvedimento concessorio, fa presumere la legittimità di quest’ultimo, così come l’affermazione della sua legittimità in sede di giurisdizione amministrativa, ne avrebbe impedito la disapplicazione da parte del giudice ordinario (in tal senso, Cass. 2 giugno 1999 n. 2350, S.U. 6 maggio 1998 n. 457/3 e 27 marzo 1997 n. 2721); d) nessun collegamento può sussistere tra le vicende della concessione al Lo. ed il provvedimento sindacale di occupazione temporanea 26 marzo 1987 ed i successivi – in tesi, condizionati esclusivamente da una dichiarazione di p.u. valida ed efficace – in forza del quale l’ACA ha appreso (e poi irreversibilmente trasformato) i terreni L.; e) ancor meno dette vicende incidono sulla responsabilità del concessionario nei confronti dei proprietari degli immobili occupati al lume della consolidata giurisprudenza di questa Corte resa anche a sezioni Unite, per cui il fatto generatore del danno è costituito – anzitutto e comunque – dalla condotta illecita del soggetto che ha appreso gli immobili senza alcun titolo e/o che senza il necessario titolo li ha irreversibilmente trasformati mantenendone la detenzione abusiva ed irreversibile senza più rimettere i beni nella disponibilità dei proprietari. Ed il nesso di causalità con l’evento dannoso è ravvisato alla stregua dell’art. 2043 c.c.esclusivamente in relazione al contenuto dell’attività lesiva suddetta nonchè all’attitudine di questa a produrre danno, che perdura nel tempo, sino a quando permanga la situazione illegittima posta in essere e nella quale si concreta un’ininterrotta violazione dell’interesse dei proprietari a goderne e disporne entro i limiti riconosciuti dall’art. 832 c.c.. Per cui, la Corte deve ribadire ancora una volta il principio che colui che ha proceduto alla materiale apprensione del bene, al compimento delle attività, anche giuridiche, necessarie a tal fine, nonchè all’esecuzione dell’opera pubblica – sia delegato ovvero concessionario o semplice appaltatore ex L. n. 2248, art. 324, All. F del 1848 – riveste la titolarità passiva del rapporto obbligatorio collegato all’illecito dalla stessa provocata, dato il carattere personale delle relativa responsabilità che riverbera i suoi effetti anzitutto su chi agisce per realizzare tale risultato. A tale soggetto, non è dunque consentito invocare la non imputabilità in ordine alla mancata o ritardata pronuncia del decreto ablativo, anche quando sia dipesa da omissione o inerzia di altro ente, in quanto nel comportamento di chi conserva l’occupazione dell’immobile senza titolo e persevera nell’esecuzione dell’opera, pur essendo a conoscenza della prospettata illegittimità dell’occupazione, possono individuarsi tutti gli elementi della responsabilità aquiliana: la condotta attiva od omissiva, l’elemento psicologico della colpa, il danno, il nesso di causalità tra condotta e pregiudizio; e non è possibile per le medesime ragioni neppure trasferire la responsabilità dell’illegittima vicenda ablatoria in capo all’ente beneficiario o destinatario dell’opera pubblica inglobante quel fondo, ovvero a quello che per legge o per atto amministrativo ne diviene proprietario (Cass. SU. n. 24397/2007; n. 6769/2009; Cass. n. 5630 del 2012 e succ.).

13. Le censure sono poi infondate, ove prospettano il comune interesse dei proprietari e del Lo. ad aggiungere alla responsabilità di quest’ultimo quella del comune di Ancona ovvero del Ministero. La situazione di fatto che ha dato origine alla controversia è stata accertata e ricostruita dalla Corte di Appello nei seguenti termini: 1) in seno alla concessione in favore della Società Adriatica Costruzioni di cui al D.M. del 20 febbraio 1985 fu previsto che “eventuali occupazioni temporanee ed espropriazioni saranno eseguite a cura di codesto concessionario” al quale, con il successivo D.M. del 6 marzo 1985 fu affidata la realizzazione del prolungamento dell’asse Nord-Sud (pag. 22); 2) il Consiglio Comunale di Ancona con deliberazioni in data 19.1.1987 n. 99 e 8.10.1987 n. 1728, approvò, ai sensi della L. n. del 363 del 1984, art. 13 noviesdecies, comma 7, lett. b), la variante a tale progetto (pag.

23); 3) con provvedimenti sindacali del 26.3.1987; del 25.11.1987 e dell’11.11.1988 fu, quindi, disposta in favore della soc. Adriatica, l’occupazione della proprietà L. per la durata di tre anni poi prorogata a cinque, i primi due, ed il terzo per la durata di cinque anni; 4) l’opera pubblica fu realizzata da detta Società, ma non fu mai emesso il decreto di espropriazione.

14. Tali essendo i dati fattuali, la Corte ritiene, quindi, di dover ribadire quanto già affermato in casi analoghi a quello in esame (Cass. n. 1193/06; e n. 5630/12, la prima già citata nell’impugnata sentenza) secondo cui: a) l’art. 13 noviesdecies della L. n. 353 del 1984, ha restituito, al comma 1, efficacia al piano di ricostruzione di cui alla L. n. 1402 del 1951 (pur se scaduto o decaduto) onde “provvedere a tutte le esigente connesse al definitivo completamento dell’opera di ricostruzione, di rinascita e di sviluppo del Comune di Ancona, colpito anche dagli eventi sismici del 1972 e dal movimento franoso del 1982”; b) ha attribuito al Ministero dei L.P. (comma 6) il potere – dovere di “provvedere all’attuazione ed al completamento del piano di ricostruzione della città di Ancona, anche ai sensi della L. n. 933 del 1977, in via straordinaria…”: seppure in conformità “delle richieste del comune di Ancona”.

15. L’amministrazione statale cui si offriva, dunque, l’alternativa di provvedere direttamente alle espropriazioni necessarie per realizzare il piano di ricostruzione della città di Ancona, di cui alla L. n. 1402 del 1951 (avvalendosi di imprese private), ovvero di procedere secondo lo schema stabilito dal combinato disposto dalla L. n. 1402 del 1951, art. 16, e della L. n. 363 del 1984, art. 13 noviesdecies, ha optato in tale secondo senso, come accertato dalla Corte territoriale, che, anzitutto, ha fatto riferimento al D.M. del 20 febbraio 1985 (irrilevante essendo l’erronea indicazione del n. 291 invece che 260, contenuta a pag. 22 della sentenza) secondo il quale i futuri lavori per l’attuazione del piano di ricostruzione sarebbero stati eseguiti in concessione dalla società Adriatica Costruzioni, alla quale era stato demandato di procedere, appunto, alle occupazioni temporanee ed espropriazioni. Tale esegesi è inammissibilmente impugnata sia dai ricorrenti principali, i quali si limitano a contrapporre una diversa portata del provvedimento (qualificandolo come un atto di mera comunicazione) senza riportarne, per intero, il contenuto sia dal ricorrente incidentale che opera una commistione tra tale decreto e quello n. 291 del 1985, senza dedurre entrambi la violazione di specifici canoni ermeneutici.

17. In tale ambito, va, dunque, ricondotta la vicenda in esame, correttamente ricostruita dalla Corte territoriale: colDecreto n. 291/1985 (il cui art. 1 è interamente riportato nel controricorso del Comune avverso il ricorso incidentale del Lo.), il Ministero ha, quindi, affidato in concessione alla società Adriatica l’opera, alla quale il Consiglio comunale ha apportato varianti nel 1987 di concerto con l’ente concessionario, e ciò in attuazione della menzionata normativa che non solo riservava all’amministrazione comunale siffatto compito, ma che consentiva, anche, tali modifiche senza che ciò influisse sulla titolarità delle opere pubbliche realizzande che continuava a gravare, anche sotto il profilo della spesa, esclusivamente in capo all’Amministrazione statale, irrilevante essendo, ai fini qui in esame, la successiva mancata emissione del titolo di spesa (cui tendevano le richieste avanzate dall’Ente territoriale al Ministero e rimaste inevase).

18. Peraltro, la circostanza che il Consiglio superiore dei L.P. il 25.6.1987 avesse espresso parere favorevole sul progetto variato (quanto meno con la variante n. 99 del 1987) rafforza tale conclusione, in quanto tale approvazione comportava, ex L. n. 363 del 1984, art. 13 noviesdecies, comma 7, lett. a), l’immediato obbligo per il Ministero di emettere il decreto di affidamento dei lavori in favore della concessionaria.

19. I decreti di occupazione temporanea dei suoli dei ricorrenti sono poi stati emessi in favore dell’Adriatica Costruzioni, chiaramente indicata come “ente concessionario” (cfr. pag. 23 sentenza), senza che rilevi, in contrario: a) la spendita del nome del Comune in seno al verbale di presa di possesso, tenuto conto del principio secondo cui il soggetto occupante – obbligato al pagamento della relativa indennità verso il proprietario e legittimato passivo nel giudizio di opposizione alla stima – va individuato in quello a cui favore è pronunziato il decreto di occupazione; b) la partecipazione del Sindaco nell’emissione dei provvedimenti di occupazione, essendo detto Organo, al pari di altre autorità amministrative, quali il Prefetto, il Presidente della Giunta regionale, tenuto per legge alla formale emanazione dei provvedimenti, pur essendo gli Enti di cui essi sono a capo estranei ai giudizi di opposizione alla stima dei relativi indennizzi ovvero risarcitori.

20. La statuizione di estraneità anche del Comune va, in conclusione, confermata, con conseguente assorbimento del motivo del ricorso incidentale condizionato dallo stesso proposto, dovendo, quindi, ribadirsi il principio – che esclude parimenti quella del Ministero – secondo cui, nell’ipotesi, qui ricorrente, di concessione cd. traslativa (che, contrariamente a quanto postulato dal Lo., trova la sua fonte nelle norme di legge sopra menzionate al punto 15), la legittimazione appartiene esclusivamente al concessionario, il quale agisce come organo indiretto dell’Amministrazione concedente e la cui azione produce, nei confronti dei terzi, gli stessi effetti che produrrebbe l’azione diretta dell’Amministrazione, alla quale il concessionario viene sostituito per effetto della concessione, restando, pertanto, obbligato al pagamento dell’indennità per l’occupazione d’urgenza dei suoli, ed a maggior ragione, atteso anche il carattere personale della responsabilità da illecito aquiliano, al risarcimento dei danni per il protrarsi sine titulo dell’occupazione stessa (cfr.

Cass. 8197/2005; 5123/2003; 2102/2002).

21. I motivi diciannovesimo, ventesimo e ventunesino, coi quali i ricorrenti, rispettivamente, denunciano la nullità della sentenza per la sua motivazione apparente, la violazione dell’art. 342 c.p.c. e l’insufficienza della motivazione, sono inammissibili.

24. Con gli esposti motivi si censura, infatti: a) la tecnica motivazionale di rinvio alle argomentazioni della sentenza di primo grado, adoperata dalla Corte territoriale; b) la rilevata inammissibilità delle critiche più dettagliate rispetto ai motivi di appello, già devoluti, che sarebbero state successivamente sviluppate; c) l’insufficienza della motivazione resa al riguardo;

senza, tuttavia, che sia, al contempo, indicato in che modo la denunciata modalità redazionale abbia pregiudicato un interesse dei danneggiati, quale sia questo interesse e quali siano gli argomenti, in tesi pretermessi, sviluppati a critica analitica delle proposte censure, laddove, com’è noto, l’interesse ad impugnare con il ricorso per cassazione è correlato alla possibilità di conseguire, attraverso il richiesto annullamento della sentenza impugnata, un risultato pratico favorevole (e non il mero rispetto formale dei canoni di redazione delle sentenza), e, dall’altra, la denuncia di un error in procedendo non sfugge all’onere di autosufficienza che deve essere assolto dal ricorrente per cassazione, di talchè il ricorso avrebbe dovuto indicare i temi d’indagine devoluti al giudice d’appello ed ulteriormente “sviluppati” e dallo stesso non esaminati.

Il vizio motivazionale, poi, è utilmente predicabile solo in relazione a profili di fatto, mentre, nella specie, investe le ragioni, di diritto, della (ipotizzata) inammissibilità delle argomentazioni ulteriori, di cui al motivo precedente.

22. Con il ventiduesimo motivo i ricorrenti prospettano, nuovamente la violazione degli artt. 342 e 346 c.p.c., affermando che, in prime cure, era stata proposta anche domanda di danni ex art. 2043 c.c., ed erano stati indicati i criteri secondo i quali gli stessi avrebbero dovuto esser liquidati. La domanda, proseguono gli appellanti, era stata dichiarata inammissibile, per esser stata ritenuta proposta solo quella da occupazione acquisitiva e la liquidazione dei danni era avvenuta in conformità, sicchè l’appello era vertito solo sulla declaratoria d’inammissibilità, dato che “i danni da risarcireex art. 2043 c.c. essendo una questione consequenziale.. sarebbe divenuta rilevante dopo che la domanda fosse stata dichiarata ammissibile”. Il motivo non del tutto perspicuo, resta anch’esso assorbito dalle considerazioni svolte ai punti 3 e 4, non potendo, ad ogni modo, non rilevarsi che anche la c.d. occupazione acquisitiva si fondava su un illecito dell’Amministrazione (occupazione e trasformazione di immobili privati in assenza di decreto di espropriazione, ancorchè per causa di pubblica utilità) ed era fonte di responsabilità aquiliana, e proprio per tale ragione l’istituto in esame (acquisto della proprietà per effetto di un illecito) è stato ritenuto in contrasto coi principi sanciti dall’art. 1 del protocollo addizionale alla Convenzione EDU, come interpretato dalla Corte di Strasburgo (tra le tante, le sentenze Carbonara & Ventura c. Italia, 30 maggio 2000; Scordino c. Italia, 15 e 29 luglio 2004; Acciardi c. Italia, 19 maggio 2005; De Angelis c. Italia, 21 dicembre 2006; Pasculli c. Italia, 4 dicembre 2007), ed è stato, quindi sconfessato, dalla menzionata sentenza delle SU n. 735 del 2015.

23. Con il ventitreesimo ed il ventiquattresimo motivo, i ricorrenti deducono la violazione dell’art. 2043 c.c., e dei principi generali in tema di risarcimento dei danni da illecito, coordinati con l’art. 1 del Protocollo addizionale della CEDU, nonchè il vizio di motivazione, per avere la Corte d’Appello escluso, senza alcuna motivazione, i pregiudizi che avrebbero subito in ipotesi di regolare procedura di espropriazione, quale la perdita di valore dei fabbricati a causa dell’inquinamento acustico ed ambientale, nonchè quelli derivanti dalla modificazione del regime di deflusso delle acque meteoriche. I ricorrenti lamentano che la Corte territoriale, pur avendo affermato l’illegittimità dell’operato della concessionaria, non aveva poi riconosciuto la spettanza del risarcimento di tutti i danni subiti dai fabbricati esistenti nella loro proprietà, erroneamente ritenendo non cumulabile la domanda risarcitoria con quella di cui alla L. n. 2359 del 1985, art. 46.

24. Con il venticinquesimo ed il ventiseiesimo motivo, si lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c., ed, in subordine, degli artt. 103 e 104 c.p.c., per avere la Corte omesso di decidere sulla domanda risarcitoria e su quella di danni provocati dall’opera pubblica, o per averle ritenute non cumulabili.

25. Con il ventisettesimo motivo, si denuncia la violazione dell’art. 342 c.p.c..

La sentenza impugnata, lamentano i ricorrenti, ha ritenuto non indicata nell’atto d’appello la voce risarcitoria relativa al ristagno d’acqua, che invece era indicata a pag. 28 dell’atto d’appello.

26. Con il ventottesimo motivo, si lamenta, in subordine, l’insufficienza della motivazione con la quale la Corte territoriale ha ritenuto infondata la domanda di danni connessi al ristagno d’acqua, affermando non essere in grado di quantificare in che misura i ristagni d’acqua fossero stati provocati o aggravati dalla realizzazione del manufatto; ciò, nonostante fosse certo che per la riduzione del deflusso ed il probabile innalzamento del livello di falda si era realizzata una situazione dannosa.

27. Con il ventinovesimo motivo, si denuncia la violazione dell’art. 1226 c.c., in relazione alla dichiarata impossibilità di quantificazione del danno di cui al mezzo precedente, potendo il giudice provvedere alla relativa liquidazione in via equitativa.

28. Col trentesimo motivo, si denuncia l’insufficienza della motivazione circa la mancata valutazione del danno cagionato dall’avvenuta realizzazione di un tombino sopraelevanto di circa 50 cm sul piano di campagna che impediva il deflusso delle acque, circostanza che, al contrario, comprovava la necessità della realizzazione di opere per prevenire i danni da allagamento.

29. Col trentunesimo motivo si denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., per non avere la Corte territoriale preso in esame tutte le voci di danno indicate a pag. 30 della citazione d’appello e nel prospetto riepilogativo dei danni, ed in ispecie, la perdita di valore della proprietà residua, l’aumento dei costi di produzione nella coltivazione di detta proprietà, l’impossibilità sopravvenuta di irrigare i terreni ed il decremento del valore dei fabbricati.

30. I motivi, che, attenendo alla quantificazione del dovuto di cui al punto e) della narrativa, vanno congiuntamente esaminati, sono infondati.

31. Riannodando l’indagine al rinvio effettuato alla fine del punto 4., occorre rilevare che dalla qualificazione in termini di illecito comune della manipolazione dei beni, posta in essere dalla concessionaria, consegue che qualsiasi vicenda di danno lamentata dai ricorrenti danneggiati deve essere dagli stessi provata in giudizio. Tale considerazione preclude, anzitutto, che possa trovare tout court applicazione il criterio differenziale previsto dalla L. n. 2359 del 1865, art. 40 e D.P.R. n. 327 del 2001, art. 33, che questa Corte aveva ritenuto applicabile, anche, in caso di occupazione acquisitiva parziale, in ragione della natura di espropriazione sostanziale dell’istituto, ormai superato; sicchè la relativa voce potrà ben essere riconosciuta in favore del soggetto danneggiato, semprecchè lo stesso ne provi la sussistenza e l’ammontare, o, quanto meno, dia gli elementi per poterne effettuare la liquidazione in via equitativa. 32. Analogamente, va escluso che possa trovare applicazione – al contrario di quanto sembrano ipotizzare i ricorrenti laddove hanno vigorosamente insistito per la qualificazione in termini di “usurpativa” dell’occupazione – l’istituto di cui all’art. 46 della medesima legge fondamentale, che prevede un indennizzo in favore dei proprietari di suoli contigui a quelli sui quali è stata eseguita l’opera pubblica i quali abbiano subito la perdita o diminuzione di facoltà inerenti al diritto dominicale. Tale indennizzo presuppone, infatti, un’attività lecita dell’Amministrazione, non mira a compensare integralmente l’obiettiva diminuzione del valore di uso o di scambio della proprietà per l’avvenuta costruzione nelle vicinanze di un’opera pubblica, e si fonda su un principio di giustizia distributiva, sicchè non è consentito soddisfare l’interesse generale attraverso il sacrificio del singolo senza che questi venga indennizzato: esso differisce, dunque, dal caso in esame in cui viene in rilievo un comune fatto illecito ex art. 2043 c.c., che obbliga colui che lo ha commesso all’integrale risarcimento del danno cagionato. 33. Valutando le censure in riferimento ai principi di diritto comune, che, giova ribadirlo, impongono al danneggiato di provare ogni pregiudizio subito, deve rilevarsi che i danni dovuti al ristagno dell’acqua sono stati esaminati – con conseguente infondatezza del motivo 27 – e valutati negativamente per i ricorrenti, per la rilevata assenza di prova del nesso di causalità tra la realizzazione della strada ed il ristagno d’acqua. 34. La violazione di legge, dedotta a tal riguardo, non coglie, invece, nel segno: l’argomento secondo cui il CTU non aveva saputo “quantificare in che misura i ristagni d’acqua siano stati provocati o aggravati dalla realizzazione del manufatto”, non attiene, infatti, alla prova del quantum, che è possibile vicariare mediante l’invocata valutazione equitativa ex art. 2056 c.c., in riferimento all’art. 1226 c.c., ma alla prova del nesso etiologico tra fatto e danno, che è stata, appunto, esclusa dalla Corte territoriale. Il relativo accertamento, che costituisce una valutazione propria del giudice del merito, è insindacabile in questa sede di legittimità, quando, ed il caso ricorre nella specie, la relativa motivazione sia immune da vizi logici, non cogliendosi la dedotta aporia, neppure in riferimento al tombino realizzato dalla concessionaria, tenuto conto che la predisposizione di opere per il deflusso delle acque (pur se inefficienti, come affermano i ricorrenti) non contraddice, di per sè, la ritenuta mancata prova del nesso di causalità, che è stata affermata, anche, in considerazione della verosimile preesistenza di acque affioranti. 35. Le altre censure vanno, del pari, disattese, avendo la Corte territoriale dato atto che le ulteriori voci di danno erano state rigettate in prime cure “in applicazione del principio di prova rigorosa della esistenza del danno” e non avendo i ricorrenti trascritto, come avrebbero dovuto, in ossequio del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, con quali argomenti i relativi capi erano stati censurati, onere che deve essere assolto, anche, in caso di deduzione del vizio di cui all’art. 112 c.p.c., non essendo l’error in procedendo rilevabile d’ufficio. Nè può valere, al riguardo, il principio, secondo cui l’unitarietà del diritto al risarcimento dei danni comporta che la relativa domanda si riferisca a tutte le possibili voci di danno originate dalla condotta denunciata (cfr. Cass. n. 17873 del 2007), tenuto conto che, una volta instaurato il giudizio, tale principio va coniugato con l’onere d’impugnazione che grava sul soccombente nell’ipotesi, qui ricorrente, di accoglimento, solo parziale, della domanda. 36. Per completezza, va aggiunto che l’asserita perdita di valore dei fabbricati difetta totalmente di autosufficienza, dato che i ricorrenti non hanno specificato, in seno al ricorso, i dati fattuali e gli elementi di prova addotti al riguardo, ma hanno, solo, fatto un generico riferimento all’inquinamento acustico ed alla riduzione di soleggiamento ed areazione, sicchè la doglianza tende, anche in questo caso, ad un inammissibile nuovo giudizio di merito. 37. Le spese, in considerazione della parziale reciproca soccombenza e della complessità dei fatti di causa, vanno interamente compensate tra tutte le parti.

PQM

La Corte rigetta i ricorsi principale ed incidentale, assorbito l’incidentale condizionato, e compensa, interamente, tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2016i

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