Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1226 del 21/01/2020

Cassazione civile sez. trib., 21/01/2020, (ud. 17/09/2019, dep. 21/01/2020), n.1226

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. GILOTTA Bruno – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1761/2016, proposto da:

D.P.D. & Figli s.r.l. (già s.n.c.),

D.P.M., D.P.S. e D.P.V., tutti rappresentati e

difesi dall’avv. Luigi Giuseppe Decollanz e presso il suo studio

domiciliati in via Cola di Rienzo, 212 – Roma;

– ricorrenti –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio

legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato;

– resistente –

per la cassazione della sentenza n. 1726/07/2015 emessa inter partes

il 22 luglio 2015 dalla Commissione Tributaria Regionale della

Puglia, avente ad oggetto l’avviso di accertamento (OMISSIS),

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) della Direzione Provinciale

dell’Agenzia delle Entrate di Bari per irpef, iva e irap.

Fatto

RILEVATO

CHE:

con la sentenza sopra detta la Commissione Tributaria Regionale della Puglia, decidendo in sede di rinvio, ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza 50/19/08 della Commissione Tributaria Provinciale di Bari, così validando gli accertamenti dell’Agenzia delle Entrate;

ricorre per la cassazione di detta sentenza i contribuenti, che deducono due motivi;

l’Agenzia delle Entrate si è costituita al solo fine di partecipare all’eventuale discussione;

con atto notificato il 5 gennaio 2018 i ricorrenti, con dichiarazione sottoscritta anche dal loro difensore, hanno dichiarato di rinunciare al ricorso, avendo aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione.

Per la trattazione è stata fissata l’adunanza in camera di consiglio del 17 settembre 2019, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380 bis 1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. n. 168 del 2016.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

La rinuncia al ricorso principale, stante la mancata costituzione in giudizio dell’Agenzia resistente, produce, a norma degli artt. 390 e 391 c.p.c., l’estinzione dl giudizio (Cass., 11033/’19).

Attesa l’assenza di attività difensiva da parte dell’Agenzia delle Entrate, nulla va statuito in ordine alle spese.

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio per rinuncia dei ricorrenti.

Così deciso in Roma, il 17 settembre 2019.

Depositato in cancelleria il 21 gennaio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA