Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1226 del 21/01/2020
Cassazione civile sez. trib., 21/01/2020, (ud. 17/09/2019, dep. 21/01/2020), n.1226
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –
Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –
Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –
Dott. GILOTTA Bruno – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1761/2016, proposto da:
D.P.D. & Figli s.r.l. (già s.n.c.),
D.P.M., D.P.S. e D.P.V., tutti rappresentati e
difesi dall’avv. Luigi Giuseppe Decollanz e presso il suo studio
domiciliati in via Cola di Rienzo, 212 – Roma;
– ricorrenti –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,
rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio
legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato;
– resistente –
per la cassazione della sentenza n. 1726/07/2015 emessa inter partes
il 22 luglio 2015 dalla Commissione Tributaria Regionale della
Puglia, avente ad oggetto l’avviso di accertamento (OMISSIS),
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) della Direzione Provinciale
dell’Agenzia delle Entrate di Bari per irpef, iva e irap.
Fatto
RILEVATO
CHE:
con la sentenza sopra detta la Commissione Tributaria Regionale della Puglia, decidendo in sede di rinvio, ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza 50/19/08 della Commissione Tributaria Provinciale di Bari, così validando gli accertamenti dell’Agenzia delle Entrate;
ricorre per la cassazione di detta sentenza i contribuenti, che deducono due motivi;
l’Agenzia delle Entrate si è costituita al solo fine di partecipare all’eventuale discussione;
con atto notificato il 5 gennaio 2018 i ricorrenti, con dichiarazione sottoscritta anche dal loro difensore, hanno dichiarato di rinunciare al ricorso, avendo aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione.
Per la trattazione è stata fissata l’adunanza in camera di consiglio del 17 settembre 2019, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380 bis 1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. n. 168 del 2016.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
La rinuncia al ricorso principale, stante la mancata costituzione in giudizio dell’Agenzia resistente, produce, a norma degli artt. 390 e 391 c.p.c., l’estinzione dl giudizio (Cass., 11033/’19).
Attesa l’assenza di attività difensiva da parte dell’Agenzia delle Entrate, nulla va statuito in ordine alle spese.
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio per rinuncia dei ricorrenti.
Così deciso in Roma, il 17 settembre 2019.
Depositato in cancelleria il 21 gennaio 2020