Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1226 del 18/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1226 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 19005-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
COLANGELI IVAN;

– intimato avverso la sentenza n. 2908/37/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA, depositata il 12/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 29/11/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO
GIOVANNI CONTI.

Data pubblicazione: 18/01/2018

Fatti e ragioni della decisione
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso, affidato a tre
motivi, per la cassazione della sentenza della C.T.R. Lazio
indicata in epigrafe che, accogliendo l’appello proposto dal
contribuente Colangeli Ivan, ha annullato l’avviso di

l’Ufficio non aveva provveduto ad instaurare il preventivo
contraddittorio nè a considerare la prova contraria offerta dalla
parte contribuente, idonea secondo il giudice di appello a
superare la presunzione semplice posta dai risultati del cd.
redditometro.
Nessuna difesa scritta ha depositata la parte intimata.
Il procedimento può essere deciso con motivazione
semplificata.
Con il primo motivo l’Agenzia lamenta la violazione e falsa
applicazione degli artt. 18, 24, 36, 53 e 57 del D.Lgs. n.
546/92. La C.T.R. non avrebbe tenuto conto
dell’inammissibilità della censura, concernente l’assenza di
preventivo contraddittorio, in quanto non proposta nel ricorso
introduttivo e contenuta solo in grado di appello.
Col secondo motivo l’Agenzia prospetta la violazione e falsa
applicazione degli artt. 38, comma 4, D.P.R. 600/73, per non
aver la C.T.R. considerato che l’Ufficio aveva attivato un
contraddittorio documentale con il contribuente, essendosi
peraltro anche attivato l’accertamento con adesione, conclusosi
con esito negativo.
Con il terzo motivo l’Agenzia prospetta infine la violazione e
falsa applicazione degli artt. 38, comma 4, D.P.R. 600/73, per
aver la C.T.R. ritenuto illegittimo l’operato
dell’Amministrazione.

Ric. 2016 n. 19005 sez. MT – ud. 29-11-2017
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accertamento relativo ad Irpef per l’anno 2007, in quanto

Il primo motivo è manifestamente fondato e comporta
l’assorbimento del secondo e terzo.
Ed invero, questa Corte ha ribadito che il contenzioso
tributario ha un oggetto rigidamente delimitato dalle
contestazioni comprese nei motivi di impugnazione avverso

del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546), i quali costituiscono la
“causa petendi” rispetto all’invocato annullamento dell’atto
medesimo, con conseguente duplice inammissibilità di un
mutamento delle deduzioni avanti al giudice di secondo grado,
ovvero dell’inserimento di temi d’indagine nuovi (Cass. n.
13934 del 24/06/2011).
Ne discende che le parti, in sede di gravame, non possono
proporre nuove eccezioni, ai sensi dell’art. 57 del d.lgs. 31
dicembre 1992, n. 546. (Cass. n. 25756 del 05/12/2014) e tale
divieto concerne tutte le eccezioni in senso stretto, consistenti
nei vizi d’invalidità dell’atto tributario o nei fatti modificativi,
estintivi o impeditivi della pretesa fiscale (Cass. n. 11223 del
31/05/2016).
Pertanto, il giudice d’appello, attesa la particolare natura
del giudizio, non può decidere la controversia sulla base di
un’eccezione non ritualmente dedotta con l’originario ricorso
introduttivo (Cass. n. 15769 del 23/06/2017).
Orbene, la C.T.R. ha disatteso tali principi pronunciandosi
che. (VIA’. cl0v ,49 (….1.t.
con riguardo ad una censura cupgrtiaf t teRfEratia=ttomsa=ssare
dichiarata fina mmissi bili41; il giudice di appello, infatti, ha
ritenuto illegittimo l’operato dell’Agenzia delle Entrate di Rieti
in relazione alla “mancanza di un preventivo contraddittorio” e
alle “discrepanze sottolineate dai puntuali motivi di appello”,
fra i quali non figura la prospettazione concernente l’assenza di
contraddittorio.
Ric. 2016 n. 19005 sez. MT – ud. 29-11-2017
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l’atto impositivo dedotti col ricorso introduttivo (artt. 18 e 24

Ne consegue, in accoglimento del primo motivo di ricorso,
assorbiti il secondo ed il terzo, la cassazione della sentenza
impugnata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale del
Lazio che provvederà al riesame ed al regolamento delle spese
di questo giudizio.

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c.
In accoglimento del primo, assorbito il secondo e il terzo
motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione
della C.T.R. Lazio, anche per la liquidazione delle spese del
giudizio di legittimità.
Così deciso il 29.11.2017 nella camera di consiglio della

P.Q.M.

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