Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12259 del 23/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 23/06/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 23/06/2020), n.12259

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFFERRI Andrea – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33377-2018 proposto da:

D.M., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dagli avvocati GRECO UGO, e ARDOLINO PIERPAOLO;

– ricorrente –

contro

C.R., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato SORIANO FRANCESCO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3889/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 01/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. DI MARZIO

MAURO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. – D.M. ricorre per un mezzo, nei confronti di C.R., nonchè del Pubblico Ministero, contro la sentenza del 1 agosto 2018 con cui la Corte d’appello di Napoli ha respinto l’appello avverso sentenza del Tribunale di Nola che, in accoglimento della sua domanda, aveva dichiarato la C. figlia naturale e biologica del D., con le pronunce conseguenziali.

2. – C.R. resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

3. – L’unico motivo di ricorso denuncia violazione dell’art. 143 c.p.c., nullità della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, nullità di tutti gli atti processuali successivamente compiuti, violazione del diritto di difesa, del contraddittorio e del giusto processo, violazione dell’art. 354 c.p.c., comma 1, mancata conoscenza dell’atto introduttivo del giudizio con conseguente preclusione della possibilità di contraddire ed esercitare il diritto di difesa.

Sostiene l’appellante che la citazione introduttiva del giudizio di primo grado, dopo il fallimento di un primo tentativo di notifica e l’acquisizione del certificato di residenza storico di esso D., dal quale risultava che egli era residente nel (OMISSIS), dal 19 novembre 2013, era stata notificata con esito negativo nella (OMISSIS) di quel Comune, al civico (OMISSIS), ove l’ufficiale notificante aveva rilevato trovarsi “una macelleria chiusa per cessata attività”: dopo di che l’attrice aveva richiesto procedersi alla notificazione ai sensi dell’art. 143 c.p.c., cosa che era venuta, con successiva dichiarazione di contumacia del convenuto.

Aggiunge di aver proposto appello contro la sentenza di primo grado, deducendo la inesistenza o al più nullità della notificazione in discorso, lamentando che la Corte territoriale abbia sostanzialmente omesso di scrutinare comprensibilmente la doglianza.

RITENUTO CHE:

4. – L’eccezione di inammissibilità del ricorso, spiegata dalla controricorrente, per tardività è infondata.

Sostiene la C. che il ricorso sarebbe tardivo perchè, notificata la sentenza d’appello il 12 settembre 2018, il ricorso per cassazione sarebbe stato notificato il 14 novembre 2018: ma non è il caso di dilungarsi a constatare che la tempestività dell’impugnazione va verificata non in relazione al momento di perfezionamento della notificazione, mac;-quello di passaggio dell’atto all’ufficiale giudiziario, passaggio effettuato in data 9 novembre 2018, come si desume dalla relata di notificazione dell’atto.

5. – Il ricorso è manifestamente fondato.

Dopo un tentativo di notifica in Avellino, e l’acquisizione del certificato di residenza storico, l’atto introduttivo del giudizio di primo grado è stato notificato in Nola, (OMISSIS) 16, con esito negativo, avendo l’ufficiale notificante rinvenuto in loco un esercizio commerciale chiuso, che nulla risulta avesse a che spartire con il D..

Dopodichè, la notificazione è stata effettuata ai sensi dell’art. 143 c.p.c..

Il D. non si è costituito nel giudizio di primo grado ed è stato dichiarato contumace. La domanda è stata accolta e contro di essa il convenuto soccombente ha proposto appello, lamentando tra l’altro di non aver ricevuto la notificazione dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado.

A fronte di un motivo d’appello chiaro e circostanziato, del resto agevolmente confezionato in presenza della deduzione di una così palese violazione delle regole demandate all’istituzione del contraddittorio, la Corte d’appello ha inspiegabilmente ritenuto che le doglianze dell’appellante, giudicate non si sa perchè “confUsamente proposte”, sarebbero state infondate. Ha escluso la Corte territoriale la sussistenza di un’ipotesi di inesistenza della notificazione, sul rilievo, la cui pertinenza al caso concreto rimane ignota, che si tratterebbe “di figura pressochè solo di scuola”, tanto più che il giudice istruttore del giudizio di primo grado aveva più volte autorizzato la rinnovazione dell’atto introduttivo, che era stato comunque notificato al pubblico ministero: senza spiegare, peraltro, come l’autorizzazione alla rinnovazione della notificazione, ovvero l’effettuazione della notificazione al pubblico ministero, potesse mai assumere un qualche rilievo per il perfezionamento della notificazione della citazione nei riguardi del D..

Dopo di che la Corte d’appello ha aggiunto che l’attrice avrebbe “effettuato la notifica ai sensi dell’art. 143 c.p.c. nel luogo di residenza individuato, in Nola, alla (OMISSIS) (cfr le relate)”, relata che però il giudice di merito non ha evidentemente esaminato con la dovuta attenzione, risultando da esse che la notificazione è stata viceversa tentata al civico 16, e non al civico 17 (v. atto di citazione in rinotifica, cui la Corte di cassazione ha accesso vertendosi in ipotesi di denuncia di un error in procedendo, affoliato al n. 10 del fascicolo di primo grado della ricorrente, da cui risulta che la notificazione è stata effettuata appunto alla (OMISSIS) n. 16, senza esito, giacchè “al sito indicato trovasi una macelleria chiusa per cessata attività”, con successiva notificazione ex art. 143 c.p.c.). Viceversa, il D. ha prodotto, al n. 3 del fascicolo d’appello, un certificato di residenza storico del Comune di Nola in data 13 ottobre 2015, da cui risulta la sua residenza in (OMISSIS) (con la inspiegabile peculiarità, di cui neppure la Corte d’appello si è avveduta, che anche la C. ha prodotto un certificato di residenza storico del Comune di Nola in data 23 dicembre 2014, da cui risulta la residenza del D. al civico 16 della ridetta (OMISSIS)).

Ciò detto, è cosa nota che le condizioni che legittimano la notificazione a norma dell’art. 143 c.p.c. sono costituite, da un lato, dal dato soggettivo dell’ignoranza (incolpevole) del notificante circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell’atto, e, dall’altro, dall’oggettiva impossibilità, per il notificante medesimo, di individuare il luogo di effettivi residenza, dimora o domicilio del notificando, malgrado l’esperimento delle ricerche e delle indagini suggerite nei singoli casi concreti dall’ordinaria diligenza, non essendo sufficiente la mera circostanza che il destinatario risulti trasferito dal precedente indirizzo (tra le tante Cass. 27 novembre 2012, n. 20971; Cass. 28 maggio 2013, n. 13218; Cass. 31 luglio 2017, n. 19012).

Dunque, non v’è dubbio che nel caso in esame non sussistessero i presupposti per procedere alla notificazione ai sensi dell’art. 143 c.p.c. in (OMISSIS), visto che il D. risultava, come da certificato da lui prodotto, essere residente al civico (OMISSIS).

Occorre quindi interrogarsi se la notificazione così effettuata fosse affetta da un vizio di nullità, ovvero di inesistenza, discendendone conseguenze giuridiche radicalmente diverse, giacchè nel primo caso la sentenza impugnata andrebbe cassata con rinvio al giudice di primo grado, mentre nel secondo caso andrebbe cassata senza rinvio.

Si deve allora ricordare che le Sezioni Unite di questa Corte hanno circoscritto lo spazio dell’inesistenza della notificazione, in favore della nullità, così a scongiurare l’eventualità che, per effetto del rilievo dell’inesistenza, il giudizio abbia a concludersi con una pronuncia in rito. In tal senso va ricordato il responso, specificamente riferito alla notificazione del ricorso per cassazione, ma in effetti estensibile alle notificazioni in generale, secondo cui l’inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa (Cass., Sez. Un., 20 luglio 2016, n. 14916).

Va da sè che debba nel caso di specie optarsi per la soluzione della nullità, giacchè la notificazione è stata eseguita dall’ufficiale giudiziario nel, pur solo esteriore, rispetto del paradigma dettato dall’art. 143 c.p.c..

6. – Ricorrendo l’ipotesi di cui alla prima parte dell’art. 354 c.p.c., comma 1, la Corte d’appello avrebbe dunque dovuto rimettere la causa al primo giudice: non avendolo fatto a ciò deve provvedere questa Corte.

7. La sentenza è cassata e la causa rinviata al Tribunale di Nola in diversa composizione che procederà ex novo all’esame della controversia nel contraddittorio delle parti e provvederà alla liquidazione delle spese anche di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese al Tribunale di Nola in diversa composizione.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2020

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