Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12259 del 10/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 10/05/2021, (ud. 25/11/2020, dep. 10/05/2021), n.12259

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. LEUZZI Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19826/2013 R.G. e sui ricorsi riuniti

iscritti ai nn. 11022/2014 e 16034/2018 R.G. proposti da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente e controricorrente –

e contro

Conceria Tris s.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, largo Somalia n. 67,

presso lo studio dell’avv. Rita Gradara, rappresentata e difesa

dall’avv. Adriana La Rocca giusta procura speciale in atti;

– controricorrente e ricorrente –

avverso le sentenze della Commissione tributaria regionale del Veneto

n. 13/30/13, depositata il 30 gennaio 2013, n. 93/18/13, depositata

il 28 ottobre 2013, e n. 1197/09/17, depositata il 28 novembre 2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 novembre

2020 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 13/30/13 del 30/01/2013 la CTR del Veneto ha rigettato l’appello proposto dalla Agenzia dell’entrate avverso la sentenza della CTP di Vicenza n. 92/04/11, la quale aveva accolto i ricorsi riuniti della Conceria Tris s.p.a. (d’ora in avanti solo Tris) avverso due atti di irrogazione sanzioni per indebita compensazione IVA relativa agli anni d’imposta 2004-2009, mediante utilizzo del credito IVA risultante dalle dichiarazioni degli anni 2003-2008.

1.1. Come si evince dalla sentenza della CTR e dagli atti delle parti, gli atti di irrogazione sanzioni erano stati emessi in ragione della ritenuta partecipazione di Tris ad una frode IVA con alcune società cd. cartiere, con conseguente inesistenza soggettiva delle operazioni da cui scaturiva il credito IVA indebitamente compensato.

1.2. La CTR motivava il rigetto dell’appello della società contribuente evidenziando che: a) l’impugnazione dell’Ufficio riguardava “solo una delle ragioni che avevano portato i Giudici di prime cure ad accogliere il ricorso della Società sulla legittimità dell’atto di irrogazione delle sanzioni: il c.d. principio della continuazione”, con riferimento al quale andava focalizzata l’attenzione; b) doveva essere condivisa la sentenza della CTP laddove spiegava che “la sanzione irrogata con l’atto oggi in discussione deriva dai rilievi e dalle rettifiche operate sulle dichiarazioni della Società” e, quindi, non poteva “trovare fondamento nel D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, per il fatto che questo riguarda mancati pagamenti diretti dell’imposta già dichiarata dal contribuente”, mentre Tris “era stata già condannata al pagamento delle sanzioni per infedele dichiarazione che assorbono oggi quelle in discussione”; c) l’Amministrazione finanziaria era tenuta ad “applicare il principio della continuazione come stabilito del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12, comma 5, “, con conseguente applicazione della sanzione base aumentata dalla metà al triplo; d) la sentenza di primo grado andava, pertanto, confermata.

2. Con altra sentenza n. 93/18/13 del 28/10/2013 la CTR rigettava gli appelli proposti da Tris e dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della CTP, la quale aveva accolto parzialmente il ricorso della società contribuente avverso l’avviso di accertamento per IVA, IRES e IRAP relativa all’anno d’imposta 2005.

2.1. Come si evince dalla sentenza impugnata e dagli atti delle parti: a) l’avviso di accertamento era stato emesso in relazione ad un processo verbale di constatazione nei confronti della Tris, ritenuta responsabile di avere architettato o comunque partecipato ad una frode IVA con alcune società cd. cartiere; b) secondo la ricostruzione dei verificatori, la società cartiera di volta in volta coinvolta (con riferimento all’anno 2005, Palladio Pelli s.r.l., Grifo Trading s.r.l. e Ever s.r.l.) acquistava la merce (pellami) in Australia, faceva transitare la stessa in un deposito fiscale e, quindi, la cedeva sottocosto alla Tris senza poi corrispondere l’IVA regolarmente versata da quest’ultima.

2.2. La CTR respingeva l’appello principale di Tris e dichiarava inammissibile, in quanto tardivo, l’appello incidentale proposto dall’Agenzia delle entrate. La CTR così motivava: a) le società fornitrici di Tris facevano tutte capo a tale sig. C. e risultavano dotate “di un capitale proprio versato proporzionalmente insufficiente ad onorare direttamente le proprie obbligazioni finanziarie”, sicchè era stato “necessario che la Conceria Tris S.p.A, pagasse “per contanti” le forniture di pelli e – tra l’altro – che le società interposte si avvalessero dei depositi fiscali (sdoganamento delle pelli con emissione di autofattura, che permette di differire il pagamento dell’IVA, come rilevato dai primi giudici)”, IVA poi non versata; b) il pagamento a pronti per i clienti rappresentava “un onere aggiuntivo non indifferente sul mercato; la provvista di contante ha sempre un costo e ragionevolmente tutti coloro che pagano per contanti lo fanno perchè è loro garantito un ritorno finanziario od economico”; c) le società facenti capo al sig. C. si erano “inserite – in maniera parallela o sostitutiva – nei rapporti commerciali che la Conceria Tris S.p.A. intratteneva con i fornitori australiani”, sicchè era “difficile negare che l’appellante non fosse contro interessata – in qualche modo – con l’attività svolta dalle società interposte e non ne conoscesse tutti i risvolti finanziari, fiscali ed economici perchè è da lì che traeva tutti i benefici spettantegli”.

3. Infine, con la sentenza n. 1197/09/17 del 28/11/2017 la CTR, dopo avere revocato, con sentenza n. 203/18/15 del 19/01/2015, la sentenza n. 93/18/13, accoglieva in fase rescissoria l’appello proposto da Tris, annullando l’avviso di accertamento impugnato in quanto sostanzialmente sfornito di prova.

4. Le menzionate sentenze venivano tutte impugnate con ricorso per cassazione.

4.1. Per quanto riguarda la sentenza n. 13/30/13, la stessa veniva impugnata dall’Agenzia delle entrate con ricorso affidato ad unico motivo. Resisteva con controricorso Tris, che proponeva anche ricorso incidentale, sempre affidato ad un unico motivo, e depositava memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.

4.2. Con riferimento alla sentenza n. 93/18/13, il ricorso veniva, invece, proposto da Tris e affidato a sette motivi, sempre illustrati con memoria. Resisteva con controricorso l’Agenzia delle entrate.

4.3. Infine, la sentenza n. 1197/09/17 veniva impugnata dall’Agenzia delle entrate con ricorso affidato a due motivi. Tris resisteva in giudizio con controricorso e depositava memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va pregiudizialmente disposta la riunione al procedimento R.G. n. 19826/2013 dei procedimenti R.G. n. 11022/2014 ed R.G. n. 16034/2018 per evidenti ragioni di connessione, che involgono non solo l’esito del giudizio di revocazione nei confronti della sentenza già oggetto di ricorso per cassazione, ma anche le sanzioni, la cui irrogazione è condizionata dalla decisione sull’avviso di accertamento in relazione al quale sono state comminate.

2. Al fine di un’ordinata trattazione delle questioni all’attenzione della Corte, occorre ricapitolare le complessive vicende del giudizio: a) con sentenza n. 93/18/13 la CTR ha rigettato l’appello proposto da Tris con riferimento alle contestazioni di cui all’avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2005, confermando la sentenza di primo grado e, dunque, la tesi dell’Agenzia delle entrate, per la quale la società contribuente avrebbe partecipato ad una frode IVA ai danni dell’Erario, interponendo nell’acquisto di pellami alcune società cd. cartiere, con conseguente emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti; b) la decisione della CTR è stata impugnata da Tris con ricorso per cassazione affidato a sette motivi; c) contestualmente, Tris ha impugnato con ricorso per revocazione la medesima sentenza della CTR e la stessa è stata revocata dalla sentenza n. 203/18/15 in sede rescindente, con statuizione pacificamente non oggetto di gravame; d) la CTR ha, successivamente deciso la controversia in sede rescissoria con sentenza n. 1197/09/17, annullando l’avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2005; e) tale ultima pronuncia è stata impugnata in cassazione dall’Agenzia delle entrate.

3. Dalla superiore narrazione dei fatti di causa ne derivano le seguenti conseguenze in diritto.

3.1. Il giudicato rappresentato dalla sentenza della CTR n. 203/18/15, che ha revocato in fase rescindente la sentenza n. 1 93/18/13, implica, prima di tutto, che resta preclusa la questione, rilevabile d’ufficio, dell’ammissibilità del giudizio di revocazione allorquando sia stato proposto dalla medesima parte anche ricorso per cassazione.

3.1.1. Invero, prima della modifica al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 64, comma 1, ad opera del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156, art. 9, comma 1, lett. cc), applicabile ai ricorsi depositati dal 01/01/2016, che ha uniformato il processo tributario a quello ordinario, era discusso se, nel caso di impugnabilità per cassazione della sentenza di appello su questioni di fatto, fosse proponibile anche l’istanza di revocazione (da ultimo, si sono pronunciate negativamente Cass. n. 12784 del 23/05/2018 e favorevolmente Cass. n. 22385 del 26/09/2017).

3.1.2. Peraltro, essendo stata la sentenza n. 93/18/13 revocata in sede rescindente con sentenza non soggetta a gravame, deve ritenersi che tale questione sia coperta dal giudicato.

3.2. In secondo luogo, la revoca della sentenza n. 93/18/13 fa integralmente cessare la materia del contendere con riferimento al procedimento n. 11022/2014. In tale procedimento, infatti, oggetto dell’impugnazione è proprio la menzionata sentenza, revocata dalla sentenza n. 203/18/15.

4. Residua la sentenza n. 1197/09/17, che ha annullato in sede rescissoria l’avviso di accertamento concernente l’anno d’imposta 2005 e che è stata impugnata per cassazione dall’Agenzia delle entrate nel procedimento R.G. n. 16034/2018.

5. Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle entrate deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per motivazione apparente ed incomprensibile in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, e dell’art. 132 c.p.c.; in subordine, contesta l’omesso esame di un fatto decisivo in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

5.1. In buona sostanza, la difesa erariale evidenzia che, dalla motivazione della sentenza, non si evince il processo logico-giuridico che ha condotto all’annullamento dell’avviso di accertamento e, in ogni caso, che la CTR non si è confrontata con le proprie deduzioni difensive.

6. Il motivo, ammissibile diversamente da quanto affermato dalla controricorrente, è, altresì, fondato.

6.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (così Cass. S.U. n. 22232 del 03/11/2016; conf. Cass. n. 13977 del 23/05/2019).

6.2. Nel caso di specie, la CTR si è così testualmente espressa: “L’avviso di accertamento non risulta assolutamente sostenuto, suffragato e motivato da idonea documentazione probatoria relativamente alla forma di pagamento utilizzata, alla negligenza nella ricerca di conoscere la posizione fiscale dei fornitori, all’esistenza di pagamenti sottocosto, all’esistenza di un accordo trilatero che coinvolgesse la Tris spa; al mancato utilizzo del proprio plafond, cosa che è sorretta da decisioni imprenditoriali; al non utilizzo diretto del deposito Iva che comunque si è dimostrato essere problema di terzi e comunque corretto nell’utilizzo stesso; Il fatto che l’origine del materiale acquistato “in nero”, non è cosa che possa in qualche modo coinvolgere la Tris spa; I rilievi espressi dall’Agenzia sono conformi a quanto già espresso in sede di CTP; Non è dato intelligere perchè si annulli solo la ripresa della fattura n. (OMISSIS) della Grifo srl”.

6.3. Com’è facile rilevare, si tratta di una serie di affermazioni slegate le une dalle altre e che non seguono un filo logico riconoscibile, sono per lo più criptiche e apodittiche e fanno riferimento ad atti e fatti per relationem, senza che gli stessi vengano debitamente riportati o illustrati. Una motivazione di questo tipo è inidonea a esplicitare il ragionamento logico-giuridico che ha condotto all’annullamento della ripresa, sicchè la stessa può essere a giusto titolo considerata apparente.

7. Con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce la nullità della sentenza per omessa pronuncia o, comunque, per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, e dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto la CTR non avrebbe omesso di pronunciare o avrebbe, comunque, omesso di rilevare la novità di un motivo dedotto da Tris.

8. Il motivo resta assorbito in ragione della nullità della sentenza per motivazione apparente ritenuta con riferimento al primo motivo.

9. Pertanto, in accoglimento del primo motivo di ricorso la sentenza n. 1197/09/17, impugnata nel procedimento R.G. n. 16034/2018, va cassata con rinvio alla CTR del Veneto, in diversa composizione, per nuovo esame.

10. Venendo al procedimento R.G. n. 19826/2013, occorre sottolineare, in via generale, che sul giudizio concernente gli atti di contestazione delle sanzioni incide inevitabilmente l’esito dei giudizi concernenti gli avvisi di accertamento atteso che, ove vengano meno le riprese, diventano prive di giustificazione le conseguenti sanzioni.

10.1. Nel caso di specie, le vicende concernenti gli avvisi di accertamento notificati a Tris e su cui poggiano le sanzioni per indebita compensazione comminate con gli atti oggi impugnati sono state definite integralmente da Cass. n. 8146 del 22/03/2019, con il rigetto della pretesa erariale mentre, con riferimento al solo anno d’imposta 2005, sulla legittimità dell’avviso di accertamento è chiamato ancora a pronunciarsi il giudice del rinvio.

10.2. Ne consegue che, essendo venuti meno gli avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2002-2004 e 2006-2009, va dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento alle sanzioni IVA contestate per gli anni d’imposta 2004, 2005, 2007, 2008 e 2009, non più dovute in ragione del venir meno del relativo presupposto applicativo.

10.3. Con riferimento, invece, alla sanzione IVA contestata con riferimento all’anno d’imposta 2006, che trova fondamento nell’avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2005, la sentenza impugnata va cassata in quanto il giudice del rinvio, a seconda degli esiti del giudizio concernente tale ultimo avviso, dovrà riconsiderarne l’eventuale applicabilità.

11. In conclusione, va dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento al procedimento R.G. n. 11022/2014; con riferimento al procedimento R.G. n. 16034/2018, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, e la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con conseguente rinvio alla CTR del Veneto per nuovo esame; quanto al procedimento R.G. n. 19826/2013, va dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento alle sanzioni contestate per gli anni 2004, 2005, 2007, 2008 e 2009 e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla CTR del Veneto, in diversa composizione, in relazione alla sola sanzione comminata per l’anno d’imposta 2006.

11.1. Il giudice del rinvio provvederà, altresì, alla liquidazione delle spese relative ai tre giudizi riuniti.

PQM

La Corte: 1) dispone riunirsi al procedimento R.G. n. 19826/2013 i procedimenti R.G. nn. 11022/2014 e 16034/2018; 2) con riferimento al procedimento R.G. n. 11022/2014, pronunciando sul ricorso, dichiara integralmente cessata la materia del contendere; 3) con riferimento al procedimento R.G. n. 16034/2018, accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione; 4) con riferimento al procedimento R.G. n. 19826/2013, pronunciando sul ricorso: a) dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alle sanzioni contestate per gli anni d’imposta 2004, 2005, 2007, 2008 e 2009; b) cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria del Veneto, in diversa composizione, con riferimento alla sanzione contestata per l’anno d’imposta 2006; 5) manda al giudice di merito per la liquidazione delle spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 25 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2021

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