Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12258 del 23/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 23/06/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 23/06/2020), n.12258

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFFERRI Andrea – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23911-2018 proposto da:

(OMISSIS) SRI” in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato FIORELLO TATONE;

– ricorrente –

contro

TATOBBE SRL, CURATELA FALLIMENTO SOC. (OMISSIS) SRL;

– intimate –

avverso la sentenza n. 1237/2018 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 22/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. DI MARZIO

MAURO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. – (OMISSIS) S.r.l. ricorre per due mezzi, nei confronti del Fallimento (OMISSIS) S.r.l., nonchè di Tatobbe S.r.l., contro la sentenza del 22 giugno 2018 con cui la Corte d’appello dell’Aquila ha dichiarato inammissibile la sua impugnazione per revocazione avverso sentenza della stessa Corte che aveva respinto il reclamo contro la sentenza dichiarativa del fallimento.

2. – Gli intimati non svolgono difese.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

3. – Il primo motivo denuncia: “Vizio di motivazione per travisamento dei fatti di causa, nonchè per contraddittorietà (della motivazione), vizio rilevante ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, avendo la Corte territoriale aquilana erroneamente decretato la inammissibilità dell’istanza revocatoria motivandola in ragione del fatto che la società (OMISSIS) S.r.l. non aveva dedotto in sede di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento la non avvenuta notifica del ricorso e del decreto, formandosi così il giudicato sul punto. Ulteriore contraddittorietà della motivazione perchè si è dato atto che nel giudizio di reclamo conclusosi con sentenza di rigetto la stessa Corte aquilana non aveva affatto esaminato la circostanza sulla quale non ha deciso, dandola per scontata come avvenuta, cioè in senso positivo”.

Il secondo motivo denuncia: “Violazione e falsa applicazione di norme processuali. Vizio rilevante ex art. 360 c.p.c., n. 4 per la declaratoria di nullità della sentenza e del procedimento (artt. 101 c.p.c., art. 360 c.p.c., n. 5, art. 395 c.p.c., n. 4, art. 372 c.p.c., artt. 400 e 402 c.p.c.) per avere la Corte territoriale aquilana, nel dichiarare inammissibile l’istanza revocatoria, confuso i concetti afferenti il vizio revocatorio dedotto dalla società (OMISSIS) S.r.l. ex art. 395 c.p.c., n. 4, vizio da ritenersi distinto rispetto a quello rilevante in sede di giudizio di legittimità ex art. 360 c.p.c., n. 3. Per avere il ritualmente detta curia pronunciato in termini di affermata sussistenza del fatto storico su atti e documenti mai prodotti dalle controparti prima del giudizio di revocazione, atti e documenti quindi non esistenti nella fase prefallimentare svoltasi dinanzi al Tribunale di Lanciano. Per avere deciso sulla base di tali documenti ed in termini di ritualità della notifica così travalicando l’alveo cognitivo riservato al giudice della revocazione, per giunta valutando atti e documenti la cui produzione non era consentita nel giudizio revocatorio, produzione comunque effettuato in violazione dell’art. 372 c.p.c. con violazione delle norme a tutela del contraddittorio”.

RITENUTO CHE:

3. – Il ricorso è inammissibile per plurime concorrenti ragioni.

3.1. – Stabilisce l’art. 403 c.p.c., comma 2, che contro la sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione sono ammessi i mezzi di impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione: di guisa che il mezzo di impugnazione nel caso di specie esperibile era il ricorso per cassazione di cui alla L. Fall., art. 18, comma 14, secondo cui il termine per proporre il ricorso per cassazione è di 30 giorni dalla notificazione.

E’ poi cosa nota che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la comunicazione integrale della sentenza, ad opera della cancelleria, produce parimenti l’effetto di far decorrere detto termine (tra le tante Cass. 19 settembre 2019, n. 23443; Cass. 14 gennaio 2019, n. 647).

Nel caso di specie la sentenza resa all’esito del giudizio di revocazione è stata effettuata il 22 giugno 2018, come risulta dalla relata dalla stessa società ricorrente prodotta in allegato alla sentenza impugnata.

Il ricorso per cassazione è stato passato alla notifica il 24 luglio 2018, mentre l’ultimo giorno (il 22 luglio cadeva di domenica) era il 23.

3.2. – Il ricorso è inammissibile poi per violazione del precetto dettato dall’art. 366 c.p.c., n. 6, dal momento che gli atti su cui il ricorso si fonda (il ricorso per dichiarazione di fallimento, il verbale della fase prefallimentare, la sentenza dichiarativa di fallimento, il reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento, la sentenza pronunciata in sede di reclamo, l’atto di impugnazione per revocazione di quella sentenza, la comparsa del Fallimento) non sono affatto localizzati (Cass., Sez. Un., 25 marzo 2010, n. 7161; Cass. 20 novembre 2017, n. 27475).

3.3. Il primo motivo è inoltre inammissibile giacchè non

riconducibile alla previsione di alcuna delle ipotesi contemplata dall’art. 360 c.p.c. e tanto meno a quella, invocata dalla ricorrente, del numero 5 della disposizione, la quale si riferisce oggi all’omessa considerazione di un fatto storico decisivo e controverso (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053), fatto storico del quale nel ricorso non vi è traccia, dal momento che la censura è diretta ad attaccare il ragionamento svolto in iure dalla Corte d’appello, laddove ha ritenuto che l’impugnazione per revocazione volta a denunciare la circostanza dell’omessa notificazione del ricorso introduttivo per dichiarazione di fallimento non potesse essere fatta valere mediante revocazione, non essendo stata invocata in sede di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento.

3.4. – Ciò esime dall’osservare che la sentenza qui impugnata, nella parte in cui ha giudicato inammissibile l’impugnazione per revocazione, è senz’altro conforme a diritto: dichiarato il fallimento, senza che (OMISSIS) S.r.l. fosse comparsa nella fase prefallimentare, la società fallita ha proposto reclamo deducendo in buona sostanza l’insussistenza dei presupposti per la dichiarazione di fallimento, sia quanto ai requisiti dimensionali, sia quanto allo stato di insolvenza, non lamentando affatto che l’originario ricorso per dichiarazione di fallimento non fosse stato notificato validamente. Ma, ovviamente, la sentenza dichiarativa di fallimento presupponeva, implicitamente ma ineluttabilmente, che il contraddittorio fosse stato ritualmente istituito, sicchè l’omessa impugnazione sul punto ha determinato il formarsi del giudicato interno sulla circostanza che il ricorso per dichiarazione di fallimento fosse stato ritualmente notificato. Ovvio, dunque, che la doglianza non introdotta in sede di reclamo contro la sentenza di fallimento – una volta formatosi il giudicato sul punto, tale da coprire “il dedotto e il deducibile” – non potesse essere reintrodotta a mezzo dell’impugnazione per revocazione, spiegata ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, e ciò per la ragione che contro le sentenze per le quali è scaduto il termine per l’appello l’impugnazione per revocazione può essere proposta, secondo l’art. 396 c.p.c., soltanto nei casi dei n. 1, 2, 3 e 6.

3.5. Il secondo motivo, infine, è inammissibile poichè rivolto

contro motivazione – quella concernente la circostanza, ritenuta dalla Corte territoriale, della regolare notificazione del ricorso per dichiarazione di fallimento svolta ad abundantiam (Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2007, n. 3840).

4. – Nulla per le spese. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2020

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