Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12258 del 19/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 19/05/2010, (ud. 25/03/2010, dep. 19/05/2010), n.12258

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.G., A.S., quali asseriti eredi di

M.A. ed in proprio, elettivamente domiciliati in

ROMA VIA CIRCONVALAZIONE TRIONFALE 145, presso lo studio dell’avv.

PETRARCHINI FABRIZIO, rappresentati e difesi dall’avv. BARTOLINI

ALVARO, giusta delega a margine;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE, AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 109/2004 della COMM. TRIB. REG. di PERUGIA,

depositata il 19/09/2000;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/03/2010 dal Consigliere Dott. ANTONIO MERONE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per l’accoglimento del secondo notavo

del ricorso, assorbito il primo.

 

Fatto

I sig.ri G. e A.S., in proprio e nella qualità di eredi della sig.ra M.A., hanno impugnato un avviso di accertamento IRPEF relativo del 1987, con i quale il competente ufficio finanziario rettificava la dichiarazione dei redditi dalla loro dante causa, conseguiti per la partecipazione, in qualità di socio accomandante della Allegretti Motors s.A.S. e di altre società (trenta, secondo la narrativa dell’odierno ricorso, quindici nella narrativa della sentenza della CTR).

La commissione tributaria provinciale adita ha rigettato il ricorso, sul rilievo che l’avviso di accertamento ILOR (dal quale derivava l’accertamento nei confronti dei soci), ritualmente notificato alla Allegretti Motors s.a.s., era divenuto definitivo per mancata impugnazione. Gli odierni ricorrenti hanno impugnato la sentenza di primo grado eccependo che, invece, l’avviso di accertamento ILOR era stato annullato, con sentenza n. 226/06/01 della CTR di Perugia, per vizi di notifica.

La commissione tributaria regionale adita, con la sentenza specificata in epigrafe, ha rigettato l’appello degli A. confermando la tesi della definitività della dell’accertamento, ritenendo che la sentenza della CTR invocata dai contribuenti avesse ad oggetto soltanto l’annullamento della cartella di pagamento.

Gli A., nella qualità, ricorrono oggi per la cassazione della sentenza della CTR sulla base di due motivi, illustrati anche con memoria.

In data 15 maggio 2009, ricorrenti hanno depositato, ai sensi dell’art. 372 c.p.c. copia della sentenza di questa Corte n. 19525/2008, depositata il 16 luglio 2008, successivamente alla proposizione del ricorso, con la quale questa Corte ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 226/01 della CTR di Perugia, determinando il passaggio in giudicato della sentenza di appello che ha ritenuto irrituale la notifica dell’avviso di accertamento notificato alla società, travolgendo conseguentemente la relativa cartella di pagamento emessa sull’errato presupposto della definitività dell’avviso di accertamento.

Diritto

Preliminarmente, occorre chiarire che il ricorso investe esclusivamente l’atto di accertamento del reddito 1987 derivante dalla partecipazione della sig. M. alla Allegretti Motors sas. Infatti, i ricorrenti dopo avere evidenziato nella narrativa del ricorso che già la sentenza di primo grado aveva rigettato la loro domanda con espresso riferimento al reddito di partecipazione della sola società Allegretti, non riferiscono di avere impugnato l’omessa pronuncia o i rigetto implicito delle loro eccezioni in relazione al reddito di partecipazione riferito ad altre società (16 o 30 che fossero). Pertanto, si deve ritenere che le questioni relative alle altre partecipazioni, non riproposte, siano state abbandonato o comunque coperte dal giudicato implicito di rigetto.

La sentenza oggetto dell’odierno ricorso pone espressamente il problema (“Va in primo luogo osservato che la rettifica del reddito da partecipazione della M.A. non conseguiva solo all’avviso di accertamento nei confronti della Allegretti Motors S.a.s., ma ad avvisi di accertamento emessi nei confronti di ben sedici diverse S.a.s.. Della sorte subita dagli altri quindici avvisi di accertamento non si sa nulla”), ma i ricorrenti, nemmeno in questa sede eccepiscono un eventuale omessa pronuncia. Ne deriva che l’oggetto della causa resta circoscritto al reddito derivante soltanto dalla partecipazione alla società Allegretti.

Nel merito, il ricorso va accolto nei termini appresso specificati.

Prima ancora di esaminare nel merito i singoli motivi di ricorso, va dato atto che con sentenza di questa Corte n. 19525/2008, depositata dopo la proposizione dell’odierno ricorso, è stato rigettato il ricorso per cassazione dell’Amministrazione finanziaria avverso la sentenza con la quale è stato annullato l’avviso di accertamento notificato alla società, presupposto dell’accertamento del reddito di partecipazione. Dalla lettura della sentenza non si ricavano le annualità alle quali si riferiscono gli atti impugnati (avviso di accertamento e conseguente cartella), ma dall’esame degli atti (consentito dalla natura della eccezione), appositamente acquisiti, risulta che si tratta degli anni 1987 e 1988. Ne deriva che la precedente pronuncia di questa Corte, sulla nullità dell’accertamento a carico della società, travolge l’accertamento riferito ai singoli soci (Cass. 3565/2010) ed assorbe ogni altra questione.

In definitiva, l’odierno ricorso, che deve intendersi riferito esclusivamente al reddito di partecipazione, per l’anno 1987, della società Allegretti, va accolto in quanto è risultata fondata l’eccezione di giudicato esterno formatosi sull’avviso di accertamento notificato alla società, con conseguente cassazione della sentenza impugnata. Ai sensi dell’art. 384 c.p.c., non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito in quanto deve essere annullato l’avviso di accertamento relativo al reddito di partecipazione della società Allegretti Motors s.a.s., per l’anno 1987, conseguito dalla dante causa degli A.. Le spese dell’intero giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, annulla l’avviso di accertamento relativo al reddito di partecipazione della Allegretti Motors s.a.s. conseguito nell’anno 1987. Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese dell’intero giudizio che liquida in complessivi Euro tremiladuecento/00, di cui Euro tremila/00 per onorari, oltre alle spese generali, e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 25 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2010

 

 

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