Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12258 del 17/05/2017
Cassazione civile, sez. trib., 17/05/2017, (ud. 11/04/2017, dep.17/05/2017), n. 12258
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente –
Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro – Consigliere –
Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16233/2012 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso
la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
F.A.T., in proprio e quale socio della s.a.s. (OMISSIS),
in fallimento, rappresentato e difeso, per procura speciale in calce
al controricorso, dal prof. avv. Tommaso Maglione, domiciliato
presso l’avv. Roberto Landolfi, in Roma alla via Ovidio, n. 20;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Campania, n. 216/45/11, depositata in data 26 maggio 2011;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 11
aprile 2017 dal Cons. Lucio Luciotti.
Fatto
RILEVATO
– che con la sentenza in epigrafe la Commissione Tributaria Regionale della Campania, riformando la sentenza di primo grado, ha annullato l’avviso di accertamento di un maggior reddito di impresa emesso ai fini IVA, IRPEF ed IRAP nei confronti del Fallimento (OMISSIS) s.a.s. in relazione all’anno di imposta 2000, sul rilievo che il processo verbale di constatazione redatto dalla G.d.F. in data 18/03/2002 non risultava allegato all’avviso di accertamento nè che fosse legalmente conosciuto dal contribuente.
Diritto
CONSIDERATO
– che va preliminarmente rilevata d’ufficio e con effetto assorbente sui quattro motivi di ricorso proposti dalla difesa erariale intesi a censurare la sentenza impugnata per vizio di motivazione (primo e quarto motivo) e per error in iudicando (secondo e terzo motivo) – la nullità della sentenza impugnata per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci della società di persone;
– che, invero, nella fattispecie in esame risulta che l’amministrazione finanziaria, sulla scorta delle risultanze dell’attività espletata dalla G.d.F. e compendiata nel sopra indicato p.v.c., che aveva fatto emergere unoa contabilità in nero tenuta dalla società verificata, aveva emesso avviso di accertamento con cui aveva rideterminato, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 41-bis, il reddito di impresa conseguito dalla s.a.s. (OMISSIS) nell’anno di imposta 2000 anche ai fini dell’imputazione ai soci in proporzione delle rispettive quote di partecipazione nella società come previsto dall’art. 5 del TUIR (D.P.R. n. 917 del 1986) (così a pag. 4 dell’atto impositivo riprodotto a pag. 10 del ricorso in esame);
– che nel controricorso (pag. 2) si dà atto che soci della s.a.s. (OMISSIS) erano all’epoca dei fatti oltre all’odierno ricorrente, socio accomandatario ed amministratore, anche tale W.E.G., socio accomandante e che l’atto impositivo era intestato ad entrambi i soci oltre che al curatore fallimentare;
– che nella specie risulta chiaramente violato il litisconsorzio necessario tra società di persone e soci della stessa, derivante dall'”unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone o delle associazioni di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5, e dei soci delle medesime e che, come costantemente ribadito da questa Corte (in termini Cass. S.U., n. 14815 del 2008, cui hanno fatto seguito numerose successive pronunce conformi di questa sezione, tra cui Cass. n. 23096 del 2012, n. 22662 del 2014 e più recentemente n. 7789 e n. 27319 del 2016), ha quale conseguenza la nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche d’ufficio, del giudizio avente ad oggetto il reddito di una società di persone celebrato, come nel caso di specie, senza la partecipazione di tutti i soci;
– che nel caso in questione l’Agenzia ha proceduto con unico atto ad accertamenti relativi sia a maggiori imposte dirette ed IRAP che a maggior imponibile IVA, fondati su elementi comuni, cosicchè il profilo dell’accertamento impugnato concernente l’imponibile Iva, non suscettibile di autonoma definizione in funzione di aspetti ad esso specifici, non si sottrae al vincolo necessario del simultaneus processus, attesa l’inscindibilità delle due situazioni (in termini, Cass. n. 12236 del 2010, n. 6935 del 2011, n. 2094 del 2015);
– che, pertanto, la società e tutti i suoi soci devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuno soltanto di essi, con la conseguenza che va dichiarata la nullità dell’intero giudizio di merito, con cassazione dell’impugnata sentenza e rimessione delle parti avanti al giudice di primo grado, che dovrà disporre l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 e procedere a nuovo esame, provvedendo anche sulle spese processuali del giudizio di legittimità.
PQM
decidendo sul ricorso, dichiara la nullità dell’intero giudizio, cassa la sentenza impugnata e dispone la rimessione degli atti alla commissione tributaria provinciale di Napoli, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 11 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2017