Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12257 del 14/06/2016


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Cassazione civile sez. I, 14/06/2016, (ud. 31/05/2016, dep. 14/06/2016), n.12257

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23611-2010 proposto da:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. (c.f./p.i. (OMISSIS)),

incorporante della BANCA AGRICOLA MANTOVANA S.P.A., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, LARGO SOMALIA 67, presso l’avvocato RITA GRADARA,

rappresentata e difesa dall’avvocato STEFANO SARZI SARTORI, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO SPINA OMERO & C. S.N.C. E DEI SOCI S.O. E

S.M.;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MANTOVA, depositato il

09/07/2010, n. 714/10 R.G.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

31/05/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Salvato Luigi che ha concluso per l’estinzione per rinuncia.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Rilevato che il Tribunale di Mantova, con decreto del 9 luglio 2010, ha respinto l’opposizione agli stati passivi del Fallimento S. O. & C. snc e di quello dei soci illimitatamente responsabili S.O. e S.M. (d’ora innanzi, per tutti, solo Fallimento S.), proposto dalla banca Monte dei Paschi di Siena SpA, la quale aveva chiesto senza successo – l’ammissione del proprio credito, pari ad e 24.414,94, in via privilegiata, per le somme dovute dal sottoscrittore di un piano finanziario “(OMISSIS)”, concesso allo scopo di consentire l’acquisto di strumenti finanziari da dare in pegno alla stessa Banca per garantire il rimborso del finanziamento, stabilito in rate mensili costanti, proposto dalla Banca Agricola Mantovana (che poi aveva ceduto il proprio credito al Monte dei Paschi) al sig. S.M., il quale aveva aderito in data 22 maggio 2001;

che secondo il Tribunale, per quello che ancora interessa in questa sede, l’opposizione era infondata atteso che il contratto in esame era “nullo per mancanza della forma scritta, difettando il documento prodotto dal ricorrente della necessaria sottoscrizione” della Banca;

che, infatti, il contratto era stato sottoscritto dal solo proponente senza che la Banca sottoscrivesse alcunchè e non essendo l’atto nullo suscettibile di sanatoria;

che, avverso tale decreto, ha proposto ricorso per cassazione Monte dei Paschi di Siena SpA, con un unico motivo;

che la curatela non ha svolto attività difensiva.

Considerato che con atto sottoscritto dal difensore della Banca, appositamente delegato con mandato speciale dal suo rappresentante legale, e depositato in Cancelleria, prima dell’udienza, MPS spa ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione;

che tale atto risulta idoneo a determinare l’estinzione del giudizio, in quanto risponde ai requisiti formali prescritti per la rinuncia, recando l’autenticazione delle sottoscrizioni ed essendo sottoscritto dal difensore (cfr. Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2010, n. 3876;

Cass., Sez. 3, 31 gennaio 2013, n. 2259; Cass., Sez. 1, 15 settembre 2009, n. 19800);

che, pertanto, ricorrono i presupposti richiesti dall’art. 390 c.p.c. per la pronuncia di estinzione del giudizio di legittimità, alla quale non occorre far seguire alcun provvedimento in ordine alle spese processuali non avendo l’intimata curatela svolto attività difensive in questa fase del giudizio.

PQM

La Corte dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, il 31 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2016

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