Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12256 del 23/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 23/06/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 23/06/2020), n.12256

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18931-2018 proposto da:

M.A., N.A.M., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA PANAMA n. 58, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO

IODICE, rappresentati e difesi dall’avvocato MARCO CUCURACHI;

– ricorrenti –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1222/2017 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 13/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI

MARZIO.

Fatto

RILEVATO

CHE;

1. – M.A. e N.A. ricorrono per due mezzi, nei confronti del Fallimento (OMISSIS) S.r.l., contro la sentenza del 13 dicembre 2017 con cui la Corte d’appello di Salerno, provvedendo in riforma dell’impugnata sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania, ha revocato ai sensi L. Fall. art. 67, comma 1, nel testo ante-riforma, diversamente da quanto aveva fatto il primo giudice, che aveva disposto la revoca ai sensi della stessa Disp., comma 2, la compravendita, dalla società in bonis agli odierni ricorrenti, di un appartamento situato in (OMISSIS), compravendita effettuata il (OMISSIS) verso il prezzo di 36.000.000 di lire, pari ad Euro 18.592,44, quantunque il valore dell’immobile, determinato a mezzo di CTU, ammontasse a Euro 33.643,65.

2. – Non svolge difese il Fallimento intimato.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

3. – Il primo motivo denuncia violazione di norme di diritto, della L. Fall., art. 67, comma 1, e art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, censurando la sentenza impugnata per aver omesso di considerare che la compravendita in discorso era stata conclusa all’esito di un preliminare del (OMISSIS) stipulato per il prezzo di 90.000.000 di lire, corrisposte in contanti per 20.000.000 di lire e per il resto mediante il rilascio di cambiali a scadenze successive regolarmente onorate, preliminare con consegna anticipata in forza del quale essi acquirenti si erano immediatamente immessi nel possesso dell’immobile, provvedendo in seguito al pagamento delle utenze.

Il secondo motivo denuncia omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, il pagamento dell’intero prezzo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, censurando la sentenza impugnata per aver omesso di considerare la menzionata circostanza dell’integrale pagamento del prezzo, nella misura anzidetta, e dell’occupazione dell’immobile in epoca antecedente la stipulazione del contratto definitivo del 1996, e dunque per non essersi avveduta che la reale intenzione delle parti era quella di effettuare la compravendita già in sede di preliminare.

RITENUTO CHE:

4. – Il ricorso è fondato.

I due motivi, che per il loro collegamento meritano di essere simultaneamente trattati, vanno accolti.

La Corte d’appello, una volta accertato che il valore dell’immobile all’epoca della compravendita era di Euro 33.643,65, ha poi inspiegabilmente ritenuto, a fronte del pagamento del prezzo di 90.000.000 di lire, e dunque di poco meno di Euro 45.000,00, che la società in bonis avesse eseguito una prestazione che sorpassava notevolmente ciò che ad essa era stato dato.

Ed invero, la sentenza impugnata fa esclusivo riferimento al pagamento del prezzo risultante dall’atto di compravendita del (OMISSIS) per l’importo di 36.000.000 di lire: ma i ricorrenti hanno prodotto le cambiali comprovanti il pagamento del maggior prezzo risultante dal preliminare.

E ciò in un contesto in cui risulta chiaro che i M.- N. avessero già ab initio fatto valere la circostanza concernente il prezzo realmente pattuito e pagato.

La Corte territoriale ha dunque ad un tempo violato la L. Fall., art. 67, ed omesso di considerare in fatto la reale entità del pagamento effettuato dagli odierni ricorrenti.

5. – La sentenza è cassata e rinviata alla Corte d’appello di Salerno in diversa composizione, che si atterrà a quanto dianzi indicato e provvederà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d’appello di Salerno in diversa composizione.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2020

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