Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12255 del 19/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 19/05/2010, (ud. 25/03/2010, dep. 19/05/2010), n.12255

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESi 12, presso

L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

BELLOMI TELECOMUNICAZIONI SPA in liquidazione in concordale

preventivo in persona del liquidatore giudiziale, elettivamente

domiciliato in ROMA PIAZZA VESCOVIO 21, presso lo studio dell’Avv.

MANFEROCE TOMMASO, che lo rappresenta e difende, giusta delega a

margine;

– controricorrente –

avverse la sentenza n. 82/2004 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

VERONA, depositata il 24/12/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/03/2010 dal consigliere Dott. ANTONIO MERONE;

udito per il resistente l’Avvocato MANFEROCE, che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituite Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto che ha concluso per l’inammssibilità del ricorso in

subordine rigetto.

 

Fatto

La Bellomi Telecomunicazioni s.p. a. ha impugnato il silenzio rifiuto formatosi a seguito di presentazione di istanza di rimborso dell’imposta pagata in misura proporzionale per la registrazione di una sentenza di omologazione di concordato preventivo. La società ricorrente eccepiva che secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 3917/98), l’imposta proporzionale era dovuta soltanto nel caso di registrazione di concordato preventivo con garanzia, che nella specie non sussisteva.

La commissione tributaria regionale ha accolto il ricorso sui rilievo che, nella specie, a differenza di quanto ritenuto dalla commissione tributaria provinciale (che aveva respinto il ricorso), non si tratta della registrazione di un concordato con garanzia.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate ricorrono per la cassazione della sentenza della CTR, meglio indicata in epigrafe, sulla base di un unico articolato motivo.

La società resiste con controricorso e con memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

Preliminarmente, va dichiarata la inammissibilità del ricorso del Ministero che non era parte nel giudizio di appello, promosso esclusivamente dall’Agenzia delle entrate.

Nei merito, il ricorso non può trovare accoglimento.

Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 8 della tariffa, parte 1^, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, dal R.D. n. 267 del 1942, art. 160, comma 2, unitamente a vizi di motivazione.

In punto di diritto, secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte, alla quale il Collegio intende dare continuità, la circostanza che il concordato sia assistito da garanzia o meno è del tutto irrilevante ai fini della determinazione dell’imposta (proporzionale o fissa) dovuta. Infatti, con la sentenza n. 11585/2007, questa Corte, dopo avere sottoposto a revisione critica alcuni precedenti arresti di segno contrario, ritenuta la impossibilità di inquadrare la sentenza di omologazione nell’ambito delle altre fattispecie elencate dall’art. 8 della tariffa, rivalutando il criterio nominalistico ha affermato il principio secondo il quale “In tema di imposta di registro relativa alla sentenza di omologazione del concordato preventivo con garanzia, essa va inquadrata nella previsione di cui all’art. 8, lett. g), della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, comprendente appunto gli “atti di omologazione”, con la conseguenza che non si applica la imposta di registrazione in misura proporzionale” (conf. 5950/2009, 6544/2009).

In punto di fatto, poi, i motivi di ricorso tendono ad ottenere un inammissibile riesame del contenuto della sentenza di omologazione, che attiene al merito.

Conseguentemente, il ricorso va rigettato. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di legittimità in considerazione del fatto che la giurisprudenza di riferimento si è formata successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso del Ministero dell’Economia e delle Finanze, rigetta il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 25 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2010

 

 

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