Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12255 del 10/05/2021
Cassazione civile sez. trib., 10/05/2021, (ud. 18/11/2020, dep. 10/05/2021), n.12255
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. CIRESE Marina – Consigliere –
Dott. VECCHIO Massimo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8934-2017 proposto da:
SELMABIPIEMME LEASING SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE
G. MAZZINI 11, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE ESCALAR, che
la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
REGIONE LOMBARDIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE
MILIZIE 34, presso lo studio dell’avvocato CRISTIANO BOSIN,
rappresentata e difesa dall’avvocato MARCO CEDERLE;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5084/2016 della COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA,
depositata il 04/10/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
18/11/2020 dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;
Fatto
RITENUTO
1. – La Commissione tributaria regionale della Lombardia con sentenze, rispettivamente n. 5075/16, n. 5076/16, n. 5082/16, n. 5083/16 e n. 5084/16, tutte deliberate il 12 settembre 2016 e pubblicate il 4 ottobre 2016, ha confermato le sentenze della Commissione tributaria provinciale di Milano, rispettivamente, n. 8672/2014, n. 8669/2014, n. 8668/2014, n. 8650/2014 e n. 8666/2014 di rigetto dei ricorsi introduttivi proposti dalla società Selmapiemme Leasing s.p.a., in persona del legale rappresentante, nei confronti della Regione Lombardia, in persona del Presidente in carica pro tempore, legale rappresentante dell’Ente impositore, avverso altrettanti avvisi di accertamento, recanti vari importi meglio indicati nei singoli atti impositivi, dovuti a titolo di tassa automobilistica per l’anno 2010, in relazione a veicoli di proprietà della società concessi in leasing a terzi.
2. – La società contribuente, mediante atto del 4 aprile 2017, ha proposto ricorso per cassazione.
3. – L’Ente impositore ha resistito mediante controricorso dell’11 maggio 2017.
4. – Con memoria del 4 agosto 2020 il controricorrente, esponendo – e documentando – che la Giunta Regionale della Regione Lombardia, con deliberazione n. XI/1941719 del 22 luglio 2019, aveva annullato, in via di autotutela, gli avvisi di accertamento impugnati con i ricorsi sopra menzionati, ha chiesto dichiarasi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese processuali.
Diritto
CONSIDERATO
1. – L’intervenuto annullamento degli avvisi di accertamento da parte dell’Ente impositore in via di autotutela comporta la estinzione del giudizio per effetto della cessazione della materia del contendere.
– Conseguono la pertinente declaratoria e la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata (v., in tal senso, sulla formula da ultimo: Sez. 1, ordinanza n. 26299 del 18/10/2018, Rv. 651303 01).
2. – Le spese dei gradi di merito e del presente giudizio di legittimità devono essere compensate per intero, in considerazione della circostanza che – vertendo la causa su questioni giuridiche controverse le quali hanno dato luogo a contrasti di giurisprudenza tra i giudici di merito – la giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, sentenza n. 13131 del 21 aprile 2019, Rv. 653735 – 01) ha affermato il principio di diritto, in senso sfavorevole per l’Ente impositore, virtualmente soccombente, soltanto in epoca successiva alla proposizione del controricorso.
PQM
La Corte dichiara la estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere e cassa senza rinvio la sentenza impugnata.
Compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio tenutasi da remoto, il 18 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2021