Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12255 del 09/05/2019

Cassazione civile sez. III, 09/05/2019, (ud. 12/03/2019, dep. 09/05/2019), n.12255

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18544-2017 proposto da:

T.F. O F., domiciliato ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato VITTORIO COSTANTINI;

– ricorrente-

contro

TO.GI., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A.CHINOTTO 1,

presso lo studio dell’avvocato LILIA GRENGA, rappresentato e difeso

dall’avvocato DANIELE D’AMATO;

– controricorrente –

e contro

T.G.L., T.E.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1218/2016 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 23/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/03/2019 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza resa in data 23/1/2017, la Corte d’appello di Lecce ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado, in accoglimento della domanda proposta da To.Gi., ha condannato S.A. al rilascio dell’immobile dell’attore della stessa detenuto sine titulo, con l’adozione delle conseguenti statuizione risarcitorie;

che, a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato l’infondatezza dell’eccezione di simulazione avanzata dalla S. con riguardo all’acquisto del dante causa del To., D.G.F., tenuto conto che, al di là della fondatezza della simulazione dedotta, quest’ultima non avrebbe in ogni caso potuto essere opposta al To., acquirente di buona fede sulla base di un atto trascritto in assenza di trascrizione di domanda giudiziale di simulazione;

che, in particolare, la corte territoriale ha atto della correttezza della decisione del primo giudice, nella parte in cui aveva escluso la prova della malafede del To., rilevando, infine, l’inammissibilità della domanda proposta in via gradata dall’appellante in ordine all’eventuale qualificazione del rapporto tra il To. e la S. alla stregua di un contratto di comodato d’uso vita natural durante, trattandosi di questione inammissibilmente proposta per la prima volta in appello;

che, avverso la sentenza appello, T.F., in qualità di erede di S.A., propone ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi d’impugnazione;

che To.Gi. resiste con controricorso;

che nessun altro intimato ha svolto difese in questa sede;

considerato che il processo dev’essere dichiarato estinto per rinuncia;

che, infatti, con dichiarazione regolarmente pervenuta presso la Corte di cassazione (in epoca anteriore alla celebrazione dell’adunanza in camera di consiglio) il ricorrente ha depositato in Cancelleria un atto di rinuncia al ricorso, debitamente sottoscritto (unitamente al proprio difensore) e altresì sottoscritto, per accettazione, dal controricorrente;

che si tratta di una rituale dichiarazione di rinuncia, siccome conforme alle condizioni poste dall’art. 390 c.p.c., come tale idoneo a determinare l’effetto dell’estinzione del processo;

che non vi è luogo all’adozione di alcuna statuizione in relazione alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità, ai sensi dell’art. 391 c.p.c..

P.Q.M.

Dichiara estinto il processo.

Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 12 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2019

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