Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12254 del 23/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 23/06/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 23/06/2020), n.12254

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18778-2018 proposto da:

A. SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SALARIA 292, presso lo studio

dell’avvocato MASSIMO CLEMENTE, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

TERMOGAS SNC DI C.G. & C. in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

GIULIO CESARE 27 presso lo studio dell’avvocato ANDREA MEDAGLIA che

la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 833/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 09/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI

MARZIO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. – A. S.r.l. ricorre per un mezzo, nei confronti di Termogas S.n.c. di C.G. & C., contro la sentenza del 9 febbraio 2018 con cui la Corte d’appello di Roma ha respinto l’appello avverso sentenza del locale Tribunale che aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale a decidere sulla querela di falso proposta in via incidentale dalla società odierna ricorrente nell’ambito di un giudizio di appello celebratosi dinanzi alla Corte d’appello di Ancona.

2. – Termogas S.n.c. di C.G. & C. resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

3. – Il solo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 70,71,72 e 221 c.p.c., censurando la sentenza impugnata, resa dalla Corte d’appello di Roma, per aver escluso la nullità della sentenza di primo grado pronunciata dal Tribunale della stessa città, nullità derivante dalla circostanza che il primo giudice aveva disposto la comunicazione degli atti al pubblico ministero, per il suo intervento, soltanto all’udienza di precisazione delle conclusioni.

RITENUTO CHE:

4. – Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1.

Ed invero, non solo costituisce ius recepirmi, nella giurisprudenza di questa Corte, il principio secondo cui l’obbligatorietà dell’intervento del pubblico ministero, nei casi espressamente previsti dalla legge (nella specie, giudizio di falso), comporta il dovere di informarlo del procedimento, al fine di porlo in condizione di esercitare i poteri attribuitigli dall’art. 72 c.p.c., ma non postula anche che un rappresentante di quell’ufficio debba necessariamente essere presente a tutte le udienze, ovvero prendere conclusioni orali o scritte (Cass. 29 maggio 1976, n. 1948; Cass. 7 marzo 1984, n. 1593, tra le tante), ma è stato anche ulteriormente precisato che l’obbligatorietà dell’intervento del pubblico ministero, come nel caso del giudizio di falso ai sensi dell’art. 221 c.p.c., u.c., impone la comunicazione della pendenza della causa, per metterlo in grado, al pari di qualsiasi altro litisconsorte necessario, d’intervenire, mentre la concreta assunzione di conclusioni e partecipazione ai singoli atti istruttori (per i quali non si richiede un formale avviso) rientra nelle scelte discrezionali del medesimo pubblico ministero, al quale soltanto spetta altresì di eccepire o meno l’eventuale inefficacia degli atti compiuti prima della sua chiamata in causa (Cass. 5 marzo 1986, n. 1390).

Il giudice di merito ha dunque deciso in diritto in conformità alla giurisprudenza di questa Corte, ritenendo sufficiente che il pubblico ministero fosse stato avvisato, nel corso del giudizio di primo grado, quantunque all’udienza di precisazione delle conclusioni, di guisa che, ove avesse ritenuto, ad esso pubblico ministero, e soltanto ad esso, sarebbe spettato di dedurre l’inefficacia degli atti in precedenza compiuti: mentre risulta dalla pagina 2 della sentenza impugnata che il Procuratore Generale presso la Corte d’appello ha espresso parere contrario all’accoglimento dell’impugnazione, nulla dunque avendo da dolersi di essere stato informato della pendenza del giudizio, per i fini del suo intervento, solo all’udienza di precisazione delle conclusioni.

5. – Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 5.100,00, di cui Euro 100,00 per diritti, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2020

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