Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12254 del 19/05/2010
Cassazione civile sez. trib., 19/05/2010, (ud. 25/03/2010, dep. 19/05/2010), n.12254
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –
Dott. MERONE Antonio – rel. Consigliere –
Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL’ECONIMIA E FINANZE in persona del Ministro pro
tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope
legis;
– ricorrenti –
contro
F.LLI SCORAGGI FABRIZIO E C. SNS;
– intimati –
avverso la sentenza n. 20/2004 della COMM. TRIB. REG. di BARI,
depositata il 30/11/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
25/03/2010 dal Cons. Dr. Merone Antonio;
udito il P.M. in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. APICE
Umberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
Il liquidatore giudiziale della F.lli Scoraggi Fabrizio & C. s.n.c. ha impugnato il silenzio rifiuto formatosi in seguito alla presentazione dell’istanza di rimborso dell’imposta corrisposta in misura proporzionale per la registrazione di una sentenza di omologazione di un concordato preventivo. A sostegno del ricorso introduttivo veniva eccepito che la sentenza andava registrata ad imposta fissa, trattandosi di concordato con cessione di beni.
La commissione tributaria provinciale adita ha accolto il ricorso condannando l’ufficio alla restituzione della maggiore imposta versata.
La commissione tributaria regionale ha confermato la decisione di primo grado sul rilievo che nella specie trattasi di concordato preventivo con cessione di beni, carente di contenuto novativo rispetto alla situazione obbligatoria pregressa, la cui registrazione è soggetta ad imposta fissa, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 5908/2000).
Le parti ricorrenti chiedono la cassazione della sentenza di appello denunciando la violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20 e art. 8, lett. b) e g) della tariffa, parte prima, allegata allo stesso D.P.R..
La parte intimata non ha svolto alcuna attività difensiva.
Diritto
Preliminarmente, va dichiarata la inammissibilità del ricorso del Ministero che non era parte nel giudizio di appello promosso esclusivamente dall’Agenzia delle entrate.
Nel merito, il ricorso non può trovare accoglimento, La più recente giurisprudenza di questa Corte, alla quale il Collegio intende dare continuità, ha confermato l’indirizzo recepito dalla CTR, superando qualche momentanea oscillazione di questa stessa Corte, invocata dalla parte ricorrente.
Con la sentenza n. 11585/2007, questa Corte, dopo avere sottoposto a revisione critica gli arresti di segno contrario, ritenuta la impossibilità di inquadrare la sentenza di omologazione nell’ambito delle altre fattispecie elencate dall’art. 8 della tariffa, rivalutando il criterio nominalistico ha affermato il principio secondo il quale “In tema di imposta di registro relativa alla sentenza di omologazione del concordato preventivo anche con garanzia, essa va inquadrata nella previsione di cui all’art. 8, lett. g), della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, comprendente appunto gli “atti di omologazione”, con la conseguenza che non si applica la imposta di registrazione in misura proporzionale” (conf. 5950/2009, 6544/2009).
Conseguentemente, il ricorso va rigettato, senza liquidazione delle spese, a carico della sola parte soccombente.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso del Ministero dell’Economia e delle Finanze e rigetta il ricorso dell’Agenzia delle Entrate.
Così deciso in Roma, il 25 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2010