Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12254 del 17/05/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 17/05/2017, (ud. 24/01/2017, dep.17/05/2017),  n. 12254

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8168-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.L.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 60/2012 della COMM.TRIB.REG. di BARI,

depositata il 31/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/01/2017 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO;

udito per il ricorrente l’Avvocato FERRANDO che si riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento per quanto di

ragione del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

D.L.A. impugnava, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Bari, il provvedimento n. prot. 2009/74568 recante il diniego di validità della definizione L. n. 289 del 2002, ex art. 12 di carichi iscritti a ruolo, comunemente definita “rottamazione dei ruoli”, riguardante tasse automobilistiche definitivamente accertate, dovute per l’anno 1994. Il ricorrente eccepiva l’invalidità del provvedimento per supposta violazione del legittimo affidamento del contribuente e ne chiedeva l’annullamento. La CTP, accoglieva il ricorso. La sentenza veniva impugnata dall’Ufficio atteso che la sanatoria di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 12 non era applicabile alle tasse automobilistiche dovute per il 1994, trattandosi di tributi regionali dal 1 gennaio 1993. La Commissione Tributaria Regionale della Puglia, con sentenza n. 60/05/12, respingeva l’appello proposto dall’Ufficio, ritenendo il tributo almeno in parte erariale, oltre al fatto che il contribuente facendo pieno affidamento su quanto comunicatogli dall’agente della riscossione, da cui era stato indotto ad usufruire del provvedimento agevolativo, con conseguente violazione del principio di buona fede. Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate svolgendo tre motivi. La parte intimata non ha svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata, denunciando in rubrica: “Violazione del combinato disposto del D.Lgs. n. 504 del 1992, ex art. 12 della L. n. 289 del 2002, art. 13 nonchè dell’art. 12 disp. att. c.c., relazione al D.L. n. 282 del 2002, art. 5 quinquies conv. in L. n. 27 del 2003 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”, avendo il giudice di appello errato nel ritenere illegittimo il diniego di condono, applicando la procedura di definizione dei carichi di ruolo di cui alla L. n. 289 del 2012, art. 12 anche alle tasse automobilistiche regionali, ritenendo erroneamente che fossero, almeno in parte, tributo erariale.

2. Con il secondo motivo di ricorso, proposto in subordine, si censura la sentenza impugnata, denunciando in rubrica: “Violazione e falsa applicazione della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 12 e del D.L. n. 282 del 2002, art. 5 quinquies conv. in L. n. 27 del 2003, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3″. L’Ufficio ricorrente deduce che nell’ipotesi in cui si dovesse disattendere il primo motivo di ricorso e ritenere la condonabilità delle violazioni in tema di tasse automobilistiche nelle Regioni a statuto ordinario, in epoca successiva al primo gennaio 1993, si deduce comunque l’erroneità della decisione, non potendo le tasse automobilistiche essere condonate, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 12 essendo stata dal legislatore prevista, con la L. n. 23 del 2003, una speciale disciplina al riguardo.

3. Con il terzo motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata denunciando in rubrica:” Violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 10 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3″, avendo il giudice di secondo grado annullato l’atto di diniego di definizione del condono in quanto lesivo dell’affidamento del contribuente, assumendo che lo stesso era stato indotto ad aderire al condono dall’invito proposto dall’Agente della riscossione, mentre, invece, nella specie l’attività dell’esattore era stata solo di tipo informativo.

4. Il primo motivo è fondato. Invero, secondo quanto stabilito dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 13, comma 1 e 3, i tributi locali e le tasse automobilistiche anno 1994, oggetto della controversia, erano già non “erariali”, in quanto trasferiti alle Regioni dal 1 gennaio 1993, D.Lgs. n. 504 del 1992, ex art. 23 con la conseguenza che il “condono” era rimesso alla volontà legislativa regionale.

Ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 13 con riferimento ai tributi propri, le Regioni, le Province e i Comuni possono stabilire, con le forme previste dalla legislazione vigente, per l’adozione dei propri atti destinati a disciplinare i tributi stessi, la riduzione dell’ammontare delle imposte e tassa loro dovute, nonchè l’esclusione o la riduzione dei relativi interessi e sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell’atto, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti.

Nella specie, non risulta dai fatti di causa che la Regione Puglia abbia emanato una legge che regolamenta il condono, nonchè l’esclusione o la riduzione dei relativi interessi e sanzioni.

Con la L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 17, comma 10, sono state successivamente trasferite alle Regioni a statuto ordinario sia l’accertamento, che la riscossione di tali tributi.

Ne consegue che il condono alla data del 1994 era già rimesso alla volontà legislativa regionale, pertanto, legittimamente l’Ufficio ha potuto manifestare il proprio diniego alla richiesta proposta dal contribuente ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 12 trattandosi di una disposizione esclusivamente riferita ai tributi statali.

5. All’accoglimento del primo motivo di censura, consegue l’assorbimento del secondo, proposto in subordine.

6. Anche il terzo motivo è fondato. La CTR ha ritenuto che il comportamento posto in essere dall’Agente della riscossione abbia violato il legittimo affidamento del contribuente, ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 10 essendo stato espressamente invitato ad aderire al condono.

Ritenuto che per le tasse automobilistiche regionali dovute per l’anno 1994, non è applicabile il condono L. n. 289 del 2002, ex art. 12 non rileva lo stato soggettivo del contribuente il quale abbia spontaneamente aderito all’invito dell’Agente della riscossione, non essendo tale circostanza idonea ad impedire l’inefficacia della sanatoria (Cass. 24316 del 2010). Oltre al fatto che l’invito proposto dall’Agente della riscossione, nella specie, aveva un significato esclusivamente informativo, rimanendo comunque l’Amministrazione finanziaria titolare del potere di valutare i presupposti di legge per l’accesso al beneficio fiscale.

7. Sulla base dei rilievi espressi, la Corte accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, decidendo nel merito, respinge il ricorso originario proposto dal contribuente. Le ragioni della decisione e il recente consolidarsi della giurisprudenza di legittimità sulla questione, induce a compensare integralmente tra le parti le spese di ogni fase e grado del giudizio.

PQM

La Corte accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, respinge il ricorso originario proposto dal contribuente. Compensa le spese di ogni fase e grado del giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 24 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2017

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