Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12254 del 10/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 10/05/2021, (ud. 06/11/2020, dep. 10/05/2021), n.12254

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. MELE Maria Elena – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21285/2015 R.G. proposto da:

M.F., elettivamente domiciliato in Roma, presso la

Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso

dall’avv. Fabio Rizzuti con studio in Mesoraca (KR), via Campizzi

42, giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per

legge;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Regionale dell’Emilia-Romagna

(Bologna), Sez. 11, n. 268/11/15, del 29 gennaio 2015, depositata il

3 febbraio 2015, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 novembre 17

dicembre 2020 dal Consigliere Raffaele Botta;

Preso atto che il P.G. non ha depositato conclusioni scritte e che le

parti non hanno depositato memorie.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. La controversia concerne l’impugnazione di un avviso di accertamento di maggior reddito imponibile per l’anno d’imposta 2007. Il giudice tributario adito dichiarava inammissibile il ricorso inammissibile in ragione della tardiva notifica all’Ufficio e la decisione era confermata in appello con la sentenza in epigrafe averso la quale il contribuente propone ricorso per cassazione con sette motivi. Resiste l’amministrazione con controricorso.

2. Chiamata la causa all’udienza del 6 novembre 2020 veniva erroneamente dichiarata l’estinzione del giudizio per la presenza agli atti di una istanza di definizione della lite per condono che riguardava tuttavia altra controversia. Accertato l’errato deposito della suddetta istanza il collegio si riconvocava per l’udienza del 17 dicembre per la valutazione dei motivi di ricorso.

3. Il primo motivo di ricorso – nullità dell’avviso di accertamento perchè sottoscritto da dirigente illegittimo dell’Agenzia delle Entrate di Reggio Emilia – è inammissibile in quanto introduce una questione nuova non esaminata e discussa in precedenza nel giudizio di merito, nè la parte ricorrente indica quando e in quale atto siffatta eccezione sia stata sollevata.

4. Il secondo motivo – difetto di motivazione – è anch’esso inammissibile in ragione della genericità della formulazione e della non corrispondenza al modello normativo disegnato dall’art. 360 c.p.c., nuovo n. 5.

5. Anche i restanti motivi del ricorso si palesano inammissibili per la genericità della loro formulazione e la mancanza di uno specifico confronto con le conclusioni e le argomentazioni della sentenza impugnata, sicchè più che una critica a quest’ultima il ricorso si sostanzia nella riproposizione dei ragionamenti sviluppati dal ricorrente nelle fasi di merito, che egli vorrebbe tout court far prevalere sulle conclusioni del giudicante, che si presentano tuttavia supportate da una adeguata motivazione.

6. Pertanto il ricorso va rigettato con condanna del ricorrente alle spese della presente fase del giudizio liquidate il complessivi Euro 2.295,00 oltre spese prenotate a debito e oneri di legge.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese della presente fase del giudizio che liquida in complessivi Euro 2.295,00 oltre spese prenotate a debito e oneri di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma i quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della parte ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2021

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