Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12254 del 09/05/2019

Cassazione civile sez. III, 09/05/2019, (ud. 12/03/2019, dep. 09/05/2019), n.12254

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6379/2017 proposto da:

AGENZIA NAZIONALE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, in persona del

Presidente pro tempore, MINISTERO LAVORO POLITICHE SOCIALI (OMISSIS)

in persona del Ministro pro tempore, domiciliati in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li

rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

ASSIMOCO COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI MOVIMENTO

COOPERATIVO SPA, in persona del direttore tecnico, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA EMANUELE GIANTURCO 6, presso lo studio

dell’avvocato FILIPPO SCIUTO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato CARLO SCOFONE;

– controricorrente –

e contro

SPICE SOCIETA’ COOPERATIVA A RL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 7358/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 06/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/03/2019 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI;

lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio, che ha chiesto

l’accoglimento del primo motivo di ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che, con sentenza resa in data 6/12/2016, la Corte d’appello di Roma ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado, in accoglimento dell’opposizione proposta dalla Assimoco s.p.a., ha revocato l’ordinanza-ingiunzione emessa, ai sensi del R.D. n. 639 del 1910, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nei confronti della Assimoco s.p.a. per la restituzione delle somme indebitamente corrisposte dall’amministrazione statale in favore della Apice soc. coo. a r.l., per il cui rimborso la Assimoco s.p.a. aveva prestato garanzia fideiussoria in favore del Ministero del Lavoro;

che, a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato come la pretesa dell’amministrazione statale – concernente la restituzione di finanziamenti asseritamente indebiti, siccome riferiti al rimborso di spese che la Apice coop. a r.l. (ammessa al beneficio di finanziamenti derivanti in parte dal Fondo Sociale Europeo e in diversa misura dal Fondo di Rotazione Nazionale) aveva sostenuto dopo la scadenza dei termini perentori sul punto sanciti dagli organi dell’Unione Europea – dovesse ritenersi nella specie priva di fondamento, atteso che il ritardo con il quale la Apice ebbe a sostenere le spese ammesse a rimborso, rispetto ai termini stabiliti dagli organismi Eurounitari, era integralmente ascrivibile al corrispondente ritardo con il quale l’amministrazione dello Stato aveva provveduto a saldare il finanziamento promesso nei confronti della stessa Apice, con la conseguente insussistenza dei presupposti per il richiesto rimborso invocato dal Ministero del Lavoro;

che, avverso la sentenza d’appello, l’Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) (medio tempore subentrata nell’esercizio delle competenze amministrative relative alle materie oggetto di causa) e, per quanto necessario, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, propongono ricorso per cassazione sulla base di due motivi d’impugnazione;

che la Assimoco s.p.a. resiste con controricorso;

che, nessun altro intimato ha svolto difese in questa sede;

che il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per iscritto, invocando l’accoglimento del primo motivo del ricorso;

che la Assimoco s.p.a. ha depositato memoria;

considerato che, con il primo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4), per avere la corte territoriale omesso di pronunciarsi sul motivo d’appello proposto dal Ministero del Lavoro in relazione alla qualificazione del rapporto tra la Assimoco s.p.a. e detto Ministero alla stregua di un contratto autonomo di garanzia, tale per cui l’assenza di accessorietà dell’obbligo assunto dalla società garante, rispetto al rapporto principale tra la Apice e l’amministrazione statale, avrebbe imposto l’immediato pagamento di quanto dovuto a prima richiesta e senza opposizione di alcuna eccezione;

che, con il secondo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 249 del Trattato istitutivo dell’Unione Europea, attuale art. 288 del Trattamento sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), dell’art. 23 del Regolamento CE n. 2082/1993 del 20 luglio 1993, delle decisioni della Commissione Europea n. C (97) 1035 del 23/4/1997, n. C (94) 3927 del 22/12/1994 (art. 5), n. C (99) 2801 dell’8/10/1999 e dei principi comunitari di interpretazione degli atti normativi nonchè degli artt. 2033 e 1218 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente affermato che il finanziamento erogato dalle istituzioni Eurounitarie e nazionali avrebbe dovuto coprire in via preventiva l’importo delle spese ammesse a rimborso, in contrasto con il contenuto normativo delle fonti richiamate, limitate ad imporre il solo rimborso delle spese effettivamente eseguite e quietanzate entro il termine perentorio del 31/12/2001, debitamente e tempestivamente comunicato dal Ministero del Lavoro a tutti gli interessati;

che il secondo motivo è fondato e suscettibile di assorbire la rilevanza del primo;

che, al riguardo, ritiene il Collegio come nel caso di specie debba trovare applicazione l’orientamento già in precedenza seguito da questa Corte di legittimità (cfr. Sez. 3, Sentenza dell’8 giugno 2015, n. 11800) (che questo Collegio condivide e fa proprio al fine di assicurarne continuità), ai sensi del quale la questione oggetto della controversia in esame deve ritenersi legata alla corretta interpretazione del valore normativo da attribuire all’espressa individuazione della data del 31/12/2001 quale termine finale (o data limite) per la contabilizzazione delle spese ammesse a rimborso, con particolare riguardo alla pretesa necessità che l’assunzione di dette spese (e la relativa contabilizzazione) sia preceduta dal corrispondente finanziamento concreto da parte degli organismi Eurounitari e nazionali;

che, al riguardo, varrà preliminarmente rilevare come la contabilizzazione, quale attività di registrazione delle operazioni economiche, presupponga, tanto sotto il profilo logico, quanto in termini giuridici, che l’operazione sottostante sia stata già effettuata in precedenza, nel senso che vi siano già stati il carico ed il discarico delle somme;

che a tale proposito, nessuna rilevanza contraria può essere ascritta al contenuto di eventuali atti amministrativi aventi forma di circolare ministeriale (in ipotesi inclini a consentire una prassi di maggior tolleranza, accettando che la contabilizzazione da compiere entro il 31.12.2001 possa riferirsi a spese impegnate anche se non effettivamente sostenute), atteso che le circolari ministeriali non costituiscono fonti di diritti ed obblighi e non hanno carattere vincolante nei confronti dei soggetti estranei all’amministrazione che l’abbia emanata;

che, nel caso di specie, con la decisione 1035/97, la Commissione Europea, in attuazione di quanto stabilito dai regolamenti CEE 2081, 2082, 2084/93, del Regolamento CE 1681/94 ha opportunamente stabilito i criteri nel rispetto dei quali deve essere concesso il finanziamento dei progetti da parte dell’Autorità nazionale prevedendo testualmente, nella scheda 4 (punto 5 delle disposizioni di esecuzione finanziaria) che le “spese effettivamente sostenute devono corrispondere a pagamenti eseguiti da parte dei beneficiari finali, comprovati da fatture quietanzate o da documenti contabili aventi forza probante equivalente” (cfr. Sez. 3, Sentenza dell’8 giugno 2015, n. 11800, cit.);

che, al riguardo, varrà ribadire come, tanto i Regolamenti quanto le decisioni della Commissione, secondo l’art. 249 del Trattato UE (attuale art. 288 del Trattamento sul Funzionamento dell’Unione Europea – TFUE), hanno efficacia immediata nell’ordinamento interno, costituendo, in particolare, le decisioni della CE, in quanto tali, atti vincolanti e obbligatori nel sistema delle fonti comunitarie, così che i giudici nazionali degli Stati membri devono prenderle a riferimento come norme di diritto comunitario;

che, pertanto, il mancato rispetto, da parte di Apice coop. a r.l., del termine perentorio previsto per la corretta contabilizzazione delle spese ammesse a rimborso (comprovate “da fatture quietanzate o da documenti contabili aventi forza probante equivalente”), ha determinato irrefragabilmente la decadenza della stessa Apice dal beneficio del rimborso;

che, conseguentemente, una volta escluso che il finanziamento erogato dalle istituzioni Eurounitarie e nazionali fosse stato concepito quale forma di copertura preventiva delle spese ammesse a rimborso, il mancato rispetto, da parte di Apice coop. a r.l., del termine perentorio previsto per la corretta contabilizzazione di dette spese ha determinato la conseguente contrazione, da parte della Apice, dell’obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite a tale titolo; obbligo nella specie esteso alla Assimoco s.p.a. quale garante, nei confronti delle amministrazioni ricorrenti, dell’adempimento della medesima prestazione;

che, sulla base delle argomentazioni che precedono, rilevata la fondatezza del secondo motivo d’impugnazione, assorbito il primo, dev’essere disposta la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con il conseguente rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, cui è altresì rimessa la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo; dichiara assorbito il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, cui è altresì rimessa la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 12 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2019

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