Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12253 del 19/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 19/05/2010, (ud. 28/01/2010, dep. 19/05/2010), n.12253

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. SOTGIU Simonetta – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

s.p.a. CIDIU CENTRO INTERCOMUNALE DI IGIENE URBANA (già CONSORZIO

INTERCOMUNALE DI IGIENE URBANA), con sede in

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma al Corso Vittorio Emanuele II n.

229 presso lo studio dell’avv. Ferrari Elena insieme con l’avv.

Giuseppe PORTIGLIOTTI, che la rappresenta e difende in forza dei

mandato rilasciato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

la s.p.a. MAGNETTO WHEELS, con sede in

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente

domiciliata in Roma alla Via Pierluigi da Palestrina n. 63 presso lo

studio dell’avv. CONTALDI Mario che la rappresenta e difende, insieme

con l’avv. Fabrizio GAIDANO (del Foro di Torino), in forza della

procura speciale rilasciata a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 51/25/06 depositata il 31 gennaio 2007 dalla

Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, notificata 28 febbraio

2007.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 28 gennaio 2010

dal Cons. dr. Michele D’ALONZO;

sentite le difese delle parti, perorate dall’avv. Giuseppe

PORTIGLIOTTI, per la ricorrente, e dall’avv. Gianluca Contaldi

(delegato), per la controricorrente;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dr.

ABBRITTI Pietro il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso notificato alla s.p.a. MAGNETTO WHEELS il 20 aprile 2007 (depositato il giorno 8 maggio 2007), la s.p.a. CIDIU CENTRO INTERCOMUNALE DI IGIENE URBANA (già CONSORZIO INTERCOMUNALE DI IGIENE URBANA) – premesso che detto Consorzio aveva emesso a carico della s.p.a. FERGAT (poi trasformata nella s.p.a. MAGNETTO WHEELS) una fattura “relativa al saldo per l’anno 2000” ed altra “relativa all’acconto per l’anno 2001”, entrambe a titolo di “canone depurazione delle acque reflue” -, in forza di un sol motivo, chiedeva di cassare (“con le consequenziali disposizioni”) la sentenza n. 51/25/06 della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte? (depositata il 31 gennaio 2007, notificata 28 febbraio 2007) che aveva dichiarato inammissibile (“in quanto l’avvocato che lo ha interposto era privo di idoneo mandato alle liti”) il suo appello avverso la decisione (64/22/04) della Commissione Tributaria Provinciale di Torino la quale aveva affermato il “proprio difetto di giurisdizione”.

Nel controricorso notificato il 30 maggio 2007 (depositato il 13 giugno 2007), la società intimata instava per la declaratoria di inammissibilità o per il rigetto dell’impugnazione, “con il favore delle spese”.

Il 22 gennaio 2009 la s.p.a. MAGNETTG WHEELS depositava memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare, va disattesa – al pari di quanto operato nella sentenza inter partes n. 14133 depositata il 18 giugno 2009 da questa sezione – l'”eccezione” di inammissibilità del ricorso per cassazione, qui sollevata dalla spa MAGNETTO WHEELS sull’assunto che “la procura” alle liti apposta a margine del ricorso sarebbe (“appare”) “invalida”:

– “in primo luogo”, perchè “conferita “in questa procedura ed in ogni sua fase, grado ed esecuzione””, quindi con “dicitura non …

conferente con il giudizio di cassazione” (“requisito della specificità richiesto dall’art. 365 c.p.c.”);

— “inoltre”, perchè “conferita” il 20 marzo 2007, ovverosia “prima della redazione del ricorso” per cassazione (che è “datato 18 aprile 2007”), per cui “non sussiste … neanche la possibilità di considerare la procura inerente al contenuto del ricorso”;

– in quanto il “direttore amministrativo” che la ha conferita “è un dipendente o un consulente esterno alla società” e, “in ogni caso”, “soggetto che, in quanto tale, non ha la rappresentanza organica della società”, risultando “dalla misura camerale effettuata” (prodotta “sub 1”) che “l’organo amministrativo della CIDIU spa è composto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione … e dall’Amministratore Delegato”, e non essendo quegli “dotato di una procura institoria depositata presso il registro delle imprese” (“il dr. B. avrebbe dovuto … documentare il suo potere di conferire la procura, specificando nel testo del mandato gli estremi dell’atto che gli consentiva il potere di nominare procuratori alle liti e di proporre ricorso per cassazione per conto della società e la società ricorrente aveva l’onere di documentare l’esistenza della procura stessa con idonea produzione”): secondo la spa MAGNETTO WHEELS, quindi, “non essendo stata rispettata questa forma, la procura apposta a margine del ricorso per cassazione non è riconducibile al CIDIU spa”.

L’infondatezza dei primi due motivi (che investono, nella sostanza, la sussistenza del “requisito dello specificità” della “procura speciale” richiesto dall’art. 365 c.p.c.) discende dal principio – da confermare per carenza di qualsivoglia osservazione contraria – secondo cui (Cass., lav., 3 luglio 2009 n. 15692) il mandato apposto in calce o (come nel caso) a margine del ricorso per cassazione è, per sua natura, mandato speciale, senza che occorra per la sua validità alcuno specifico riferimento al giudizio in corso od alla sentenza contro la quale si rivolge, poichè in tal caso la specialità del mandato è deducibile dal fatto che la procura al difensore forma materialmente corpo con il ricorso (od il controricorso) al quale essa si riferisce.

L’espressione “delego a rappresentare il CIDIU … spa in questa procedura ed in ogni fase, grado ed esecuzione l’avv. … e l’avv. …” contenuta, nel caso, nella “delega” rilasciata a margine del ricorso (nella quale vi è, altresì, la espressa elezione di domicilio “in Roma”) – al pari di quella “delego a rappresentarmi o difendermi nel presente giudizio in ogni fase e grado” già valutata nella decisione 27 gennaio 2009 n. 1954 della terza sezione di questa Corte (che opportunamente richiama il principio di conservazione degli atti giuridici di cui all’art. 159 c.p.c.), in conformità a precedenti sul tema (cfr. Cass.: 21 aprile 2006 n. 9360, 5 agosto 2005 n. 16594 e 5 maggio 2004 n. 8528, della stessa sezione; Cass.:

lav., 9 maggio 2007 n. 10539; 1, 7 luglio 2006 n. 15607 nonchè Cass., lav., 21 maggio 2007 n. 11741, la quale riafferma la non necessità di un qualche specifico riferimento al giudizio in corso ed alla sentenza contro la quale si rivolge), peraltro, diversamente da quanto ritenuto dalla spa MAGNETTO WHEELS, soddisfa appieno il requisito di specialità richiesto dall’art. 365 c.p.c. cit. perchè il richiamo a “questa procedura” è sufficiente per attribuire alla parte la volontà di promuovere il giudizio di legittimità, ancorchè non espressamente menzionato.

In ordine, poi, all’altra ragione di pretesa invalidità della medesima “procura speciale” perchè rilasciata dal “dott. B. S.” va riaffermato (Cass., 2, 15 novembre 2007 n. 23724) che ai fini della validità della procura alle liti rilasciata da chi si qualifichi legale rappresentante della persona giuridica è sufficiente che nell’intestazione dell’atto al quale la procura si riferisce siano indicati i poteri rappresentativi di colui che la sottoscrive, essendo onere della parte che contesta tale qualità allegare tempestivamente e fornire la prova dell’inesistenza del rapporto organico o della carenza dei poteri dichiarati: nel caso il mandante si è qualificato “Direttore Amministrativo” della società ricorrente per cui, essendo tale qualità sufficiente per attribuire la legale rappresentanza della persona giuridica, era onere della controparte – la quale, peraltro, nostra di non sapere esattamente la funzione svolta dal predetto mandante atteso che lo qualifica “dipendente o … consulente esterno alla società” – non già (solo) dedurre (e provare) che “l’organo amministrativo della CIDIU spa è composto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione … e dall’Amministratore Delegato” ma che la qualifica di “Direttore Amministrativo” non è prevista dalla Statuto della società ricorrente ovvero che tale atto non attribuisca poteri rappresentativi (diversi da quelli, meramente, amministrativi indicati dalla spa MAGNETTO WHEELS) al predetto Direttore od, infine, la mancanza di tale qualità in capo al “dott. B.S.”.

Sulla complessiva questione, infine, va ricordato (Cass., 3, 18 luglio 2008 n. 19912) che il giudice, pure essendo tenuto a rilevare di ufficio il difetto di legittimazione processuale delle parti, non deve svolgere di sua iniziativa alcun accertamento sull’effettiva esistenza della legittimazione, a meno che (ma nel caso tanto non risulta) dagli atti prodotti risultino elementi idonei a convincerlo dell’assenza del potere rappresentativo.

2. Con la sentenza impugnata la Commissione Tributaria Regionale – premesso che la “Magnetto W(h)eels spa già Fergat spa” aveva eccepito, “in via preliminare”, “l’inammissibilità dell’appello perchè proposto da un soggetto diverso da quello che era stato parte in primo grado”; rilevato che l’impugnazione era stata proposta “dall’avvocato che ha difeso in primo grado il Consorzio,. CIDIU”, cioè un “soggetto diverso dall’… appellante Centro … CIDIU s.p.a.” – ha dichiarato inammissibile il gravame osservando:

– “tale secondo soggetto, pur operando nello stesso ambito del precedente, da cui deriva, è stato costituito, in epoca anteriore all’interposizione del gravame, ex uovo, “per scissione del precedente e costituzione nuova società”, come indicato chiaramente dalla documentazione in atti, costituita dal verbale di assemblea che ha approvato la trasformazione del Consorzio CIDIU”;

– “si tratta …, senza dubbio alcuno, di soggetto giuridico altro rispetto alla parte originariamente costituita in giudizio e che aveva, per tramite del suo legale rappresentante, conferito il mandato alle liti, a margine della comparsa di costituzione e risposta in primo grado, all’avv. Portigliotti”; “detta procura, ancorchè rilasciata per ogni grado di giudizio, non può essere invocata a fondamento, dello ius postulandi anche nell’interesse del nuovo soggetto cui l’interposto appello si riferisce”;

– “ne consegue che tale atto di gravame è inammissibile in quanto l’avvocato che lo ha interposto era privo di idoneo mandato alle liti, rilasciato dal Centro … CIDIU, attuale ricorrente”.

3. Con il suo ricorso la spa CIDIU (Centro Intercomunale di Igiene Ambientale) – assunto esser “soggetto nato dalla trasformazione …

dell’originario Consorzio Intercomunale di Igiene Ambientale” avendo l'”assemblea straordinaria 27 giugno 2003″ del Consorzio deliberato di “operare la trasformazione … mediante scissione e costituzione di nuova società, alla quale è destinata la totalità del complesso aziendale dell’attuale CIDIU. comprensivo della proprietà e della gestione degli impianti ed erogazione dei servizi attualmente gestiti, e di tutti t rapporti giuridici, economici e patrimoniali attualmente in essere” – denunzia “violazione” degli “artt. 83, 84 e 110 c.p.c.” e degli “D.Lgs. n. 267 del 2000, artt. 113 e 115” nonchè “conseguente omessa e contraddittoria motivazione” adducendo:

– “per definizione del legislatore”, la trasformazione rappresenta “una mera modifica di forma del medesimo ente” (che, peraltro, “ha mantenuto … lo stesso legale rappresentante”);

“la dottrina in proposito ha affermato che i principi a base della scissione societaria sono i medesimi che sottendono alla regolamentazione delle fusioni”, rilevando “espressamente che non si dovrebbe parlare di successione tra soggetti diversi, ma di semplice se pur sostanziale modifica dei patti costitutivi del soggetto originario” (“sul punto” questa “Corte appare avere espresso una giurisprudenza chiarissima: cfr., … Cass. 4679/02; 19595/01”);

– “in ogni caso ci troviamo di fronte a una successione a titolo universale”;

– il D.L. n. 267 del 2000, art. 115, comma 7 definisce espressamente “l’operazione di trasformazione … come scissione” e per la “disposizione finale” del comma 1 dello stesso articolo “le società conservano tutti i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione e subentrano pertanto in tutti i rapporti attivi e passivi delle aziende originarie”;

– “un diverso e più logico … ragionamento avrebbe dovuto determinare … la declaratoria di inammissibilità dell’appello” non già “per vizio della procura ma … per essere stato proposto da parte diversa rispetto a quella costituita in primo grado”.

Secondo la società, quindi, “fusione e scissione di società sono degli strumenti di vita dell’impresa che ne determinano la modifica formale, ma non certo quella sostanziale”.

La ricorrente aggiunge che, diversamente da quanto sostenuto da controparte (“il Consorzio Intercomunale sarebbe … rimasto in vita per svolgere le funzioni “pubblicistiche” e di governo”), “le funzioni relative al campo della depurazione delle acque sono passate integralmente ad essa CIDIU spa … mentre sono rimaste immutate in capo al Consorzio soltanto le funzioni di governo relative allo smaltimento dei rifiuti” (“attività giuridicamente, industrialmente e concettualmente del tutto diverse”).

In conclusione la ricorrente formula questi “quesiti di diritto”:

– “la trasformazione di un Consorzio pubblico, operata dall’assemblea straordinaria in attuazione del disposto di cui al D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 113 in società per azioni à sensi di legge, non lascia immutata la rappresentanza processuale dell’ente (cfr. Cass. … lav.

6573/98)?”. – “conseguente mente tale trasformazione seppure operata per scissione e costituzione di una nuova società può determinare l’inefficacia della procura alle liti conferita al difensore oppure è rilevante la sola circostanza che la stessa sia stata conferita in origine da coloro che avevano la rappresentanza legale della società (cfr. Cass. … 3 n. 2679/98 e … Un. 15737/04)?”;

– “se la trasformazione determina una modifica formale ma non sostanziale v della società, anche accedendo alla interpretazione di una successione in universum ius, non è applicabile l’art. 110 c.p.c. con conseguente validità del precedente mandato giudiziale”.

4. Il ricorso deve essere respinto perchè infondato.

A. Con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 115 (rubricato “trasformazione dette aziende speciali in società per azioni”), il legislatore ha concesso (comma 1) a “comuni … province e … altri enti locali” la possibilità (“possono”) di “trasformare”, “per atto unilaterale”, “le aziende speciali, in società di capitali” (“di cui possono restare azionisti unici per un periodo comunque non superiore a due anni dalla trasformazione”).

Per il successivo comma 7, poi, “la deliberazione di cui al comma 1 può anche prevedere la scissione dell’azienda speciale e la destinazione a società di nuova costituzione di un ramo aziendale di questa”, disponendo che, “in tal caso” (ovverosia in caso di “scissione”), “si applicano … per quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 del presente articolo, nonchè agli artt. 2504-septies e 2504-decies c.c.”.

La L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 35, comma 12 a sua volta, ha aggiunto all’art. 115 detto il comma 7 bis a mente del quale “te disposizioni di cui ai commi precedenti” quindi anche quelle del comma 7 relative alla “scissione”, “si applicano anche alla trasformazione dei consorzi”.

B. Per tali norme, quindi, la “trasformazione delle aziende speciali in società per azioni”, anche delle aziende costituite in forma consortile, può essere operata, oltre che nella forma propria della “trasformazione”, pure mediante una operazione (quale quella adottata nella specie dal Consorzio) di “scissione dell’azienda speciale”, con “destinazione … di un ramo aziendale di questa” ad una “società di nuova costituzione”.

All’operazione di “scissione”, per espressa previsione normativa, si applica (in particolare) il disposto dell’art. 2504 decies c.c. – numerazione dell’epoca, corrispondente all’art. 2506 quatar c.c., attualmente in vigore, a seguito e per effetto dell’introduzione del capo X titolato “della trasformazione, della fusione e della scissione” aggiunto dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, art. 6 con effetto dal 1 gennaio 2004, il cui comma 3 dispone che “ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico”.

C. Dall’esplicito riferimento normativo alla “società di nuova costituzione” nonchè dalla riprodotta regolamentazione della responsabilità – illimitata, verso i terzi, anche per le obbligazioni trasferite, della “società scissa” rispetto a quella solidale della “società di nuova costituzione”, limitata al solo ” valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto” – discende evidente la diversità soggettiva del Consorzio che ha operato la “trasformazione” rispetto alla “nuova” società voluta con la scissione e tanto mostra la differenza di tale operazione rispetto a quella, pure possibile (ma, nel caso, non scelta nè realizzata), di mera “trasformazione” (non interessa se omogenea cambiamento del tipo di società od eterogenea regolata dai vigenti art. 2500 septies c.c e art. 2500 octies) – solo per la quale, quindi, è invocabile il principio secondo cui (Cass., lav., 10 febbraio 2009 n. 3269, tra le recenti, ) “la trasformazione di una società di persone in società di capitali non comporta V estinzione di un soggetto e la creazione di un altro soggetto, ma la semplice modificazione della struttura e dell’organizzazione societaria, che lascia immutata l’identità soggettiva dell’ente ed immutati i rapporti giuridici ad essa facenti capo e mantiene inalterata ad ogni effetto, per le obbligazioni anteriori alla trasformazione, la responsabilità illimitata dei soci derivante dal precedente assetto giuridico, che non esclude peraltro la diretta responsabilità della società (Cass. n. 5937/1996, n. 6925/1997, n. 15737/2004); ai fini dell’attribuzione dello ius postulandi, inoltre, è rilevante la sola circostanza che la procura sia conferita, in origine come successivamente, da coloro che abbiano la rappresentanza della società (Cass. n. 15737/2004), mentre deve ritenersi valida la notifica eseguita alla società nella sua originaria denominazione, presso una sede, non secondaria, della società stessa (Cass. n. 12752/2003)” (cfr., altresì, Cass., un., 31 ottobre 2007 n. 23019: “la trasformazione di una società in un altro dei tipi previsti dalla legge non si traduce nell’estinzione di un soggetto e nella correlativa creazione di un diverso soggetto ma configura una vicenda meramente evolutivo – modificativa dello stesso soggetto”) – e, mutatis mutandis, conferma che (come chiarito da questa sezione, sia pure ad altri fini, nella sentenza 17 settembre 2001 n. 11656);

che la scissione (di società di capitali) “è compresa tra le ipotesi” (ivi rilevante) di “costituzione di una nuova società” di cui all’art. 4, comma 1, lett. c), della Direttiva CEE n. 69/335.

La sussistenza di una differenza soggettiva tra Consorzio e la società nata, per volere del primo, in conseguenza della operata “scissione” di detto ente (con costituzione, appunto, di una nuova società, cui è stato trasferito un ramo d’azienda), peraltro e comunque, è necessariamente sottesa (siccome presupposto giuridico indefettibile) anche nella già ricordata decisione Inter partes n. 14133 del 2009 essendosi in questa affermato che “il potere attribuito al soggetto che riscuote la tariffa – e non la tassa -, à sensi del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49, non può ricomprendere quello di riscuotere le tasse riferite ad un periodo precedente alla decorrenza della tariffa (e della contemporanea soppressione della tassa), in ordine a cui la legittimazione sostanziale e processuale permane in capo all’Ente pubblico locale (nella specie il Consorzio intercomunale), impositore e percettore delle tasse stesse (Cass. 1179/2004)”: siffatta enunciazione di principio, come intuitivo, suppone di giuridica necessità, la diversità soggettiva detta, produttiva (come ivi evidenziato) di effetti univocamente sostanziali quanto alla (diversa) titolarità dei rapporti giuridici trasferiti alla società nata dalla (e voluta con la) scissione.

D. Da tanto discende, naturaliter, la correttezza giuridica della sentenza impugnata atteso che il “mandato alle liti” conferito in primo grado dal Consorzio non abilita affatto la difesa del nuovo soggetto nato dalla scissione (legittimato per la sua qualità di successore dall’art. 111 c.p.c., comma 3) solo il quale ha proposto l’appello dichiarato inammissibile per la rilevata carenza di mandato conferito da esso nuovo soggetto: il “successore a titolo particolare nel diritto controverso “, infatti (Cass., 1, 17 marzo 2009 n. 6444, tra le recenti, che richiama “ex multis, Cass. 13 luglio 2007, n. 15674; 11 maggio 2007, n. 10876: e 27 febbraio 2002, n. 2889”), è pienamente legittimato ad impugnare una decisione resa nei confronti del suo dante e a usti in quanto lo stesso “non può essere considerato terzo, essendo l’effettivo titolare del diritto in contestazione, tanto da poter assumere la stessa posizione del suo dante causa, con la conseguenza che, come la sentenza spiega effetto nei suoi confronti, egli è anche legittimato ad impugnarla, secondo quanto espressamente previsto nel citato ari. 111 c.p.c., u.c. senza che questo diritto sia condizionato dal suo intervento in fasi pregresse di giudizio”.

5. Le spese del giudizio di legittimità vanno integralmente compensate tra le parti ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2 attesa “la parziale novità delle questioni”.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 28 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2010

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