Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12253 del 14/06/2016


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Cassazione civile sez. VI, 14/06/2016, (ud. 14/04/2016, dep. 14/06/2016), n.12253

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3355-2015 proposto da:

N.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE

ACACIE 13, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO ANDREOZZI,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARIA CHERUBINI, giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE VELLETRI, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSTANTINO MORIN 1, presso

lo studio dell’avvocato ANDREA CLAUDIO MAGGISANO, rappresentato e

difeso dall’avvocato LORELLA KARBON, giusta delega in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6088/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

13/11/2013, depositata il 17/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO MARIA CIRIlLO;

udito l’Avvocato LORELLA KARBON, difensore del controricorrente,

che si riporta agli scritti.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

E’ stata depositata la seguente relazione.

“1. Il Comune di Velletri intimò sfratto per morosità a N. M. in relazione ad un immobile adibito ad uso non abitativo da lui detenuto e lo convenne in giudizio davanti al Tribunale di Velletri per ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento, l’immediato rilascio dell’immobile e la condanna al pagamento dei canoni dovuti e non versati.

Si costituì in giudizio il N., chiedendo il rigetto della domanda. Il Tribunale rigettò la domanda e condannò l’attore al pagamento delle spese di giudizio.

2. La pronuncia è stata appellata dal Comune soccombente e la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 17 dicembre 2013, in parziale riforma di quella di primo grado, ha dichiarato che il N. deteneva l’immobile senza titolo e lo ha perciò condannato al rilascio del medesimo ed al pagamento dell’indennità di occupazione, nonchè al pagamento dei due terzi delle spese di entrambi i gradi di giudizio, compensate quanto al residuo terzo.

3. Contro la sentenza d’appello ricorre N.M. con atto affidato a due motivi.

Resiste il Comune di Velletri con controricorso.

4. Osserva il relatore che il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., in quanto appare destinato ad essere rigettato.

5. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione dell’art. 1421 c.c. e degli artt. 99 e 112 c.p.c., sul rilievo che la Corte d’appello avrebbe dichiarato d’ufficio la nullità del contratto verbale esistente tra le parti senza che il Comune avesse mai dedotto tale nullità.

5.1. Il motivo non è fondato.

Nel caso in esame, infatti, il Comune aveva avanzato una prima domanda di riconoscimento di validità di un contratto stipulato tra le parti nel 2003 e successiva risoluzione del medesimo per inadempimento, domanda che è stata respinta; e poi una domanda subordinata, che è stata accolta, volta ad ottenere il rilascio dell’immobile in quanto detenuto senza titolo. Riguardo a tale domanda la Corte d’appello ha ritenuto di rilevare la nullità del contratto di locazione siccome stipulato senza il rispetto della forma scritta, in violazione del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, artt. 16 e 17; e di siffatta nullità la giurisprudenza di questa Corte ha già affermato la rilevabilità d’ufficio (v. sentenza 26 gennaio 2006, n. 1702).

Poichè, comunque, era stata avanzata domanda di risoluzione e di invalidità del titolo di detenzione, la nullità poteva essere pronunciata dal giudice anche d’ufficio, in base alle recenti pronunce delle Sezioni Unite di questa Corte alle quali si intende dare continuità (sentenze 4 settembre 2012, n. 14828, e 12 dicembre 2014, n. 26242).

6. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione degli artt. 1590 e 1591 c.c., rilevando che la Corte d’appello avrebbe erroneamente riconosciuto la spettanza dell’indennità per l’occupazione abusiva che, al contrario, non c’era mai stata.

6.1. Il motivo, quando non inammissibile, è comunque infondato.

Pacifica essendo l’occupazione dell’immobile da parte del ricorrente, una volta riconosciuta l’assenza di un titolo, la Corte d’appello ha calcolato l’indennità assumendo come parametro il canone concordato dalle parti nello schema di preliminare del 24 febbraio 2003, poi non divenuto contratto definitivo; il che è rispondente alla logica del sistema, nel quale il danno può essere determinato anche con il ricorso a criteri presuntivi (pur non trattandosi di danno in re ipsa).

A fronte di tali argomentazioni, il motivo è supportato da argomentazioni in fatto che si risolvono inevitabilmente nel tentativo di ottenere in questa sede un nuovo e non consentito esame del merito.

7. Si ritiene, pertanto, che il ricorso vada trattato in camera di consiglio per essere rigettato”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Non sono state depositate memorie alla trascritta relazione.

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione medesima e di doverne fare proprie le conclusioni.

2. Il ricorso, pertanto, è rigettato.

A tale esito segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi delD.M. 10 marzo 2014, n. 55.

Sussistono inoltre le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 3.200, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 14 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2016

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