Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12252 del 23/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 23/06/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 23/06/2020), n.12252

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17908-2018 proposto da:

D.M.R., FUTURA EDILIZIA SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA ANTONIO MORDINI 14, presso lo studio dell’avvocato

GIOVANNI PETRILLO, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, FALLIMENTO

(OMISSIS) SPA, FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, FALLIMENTO (OMISSIS) SPA IN

LIQUIDAZIONE, FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, FALLIMENTO (OMISSIS) SPA,

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, FALLIMENTO (OMISSIS) SPA, FALLIMENTO

(OMISSIS) SRL, in persona dei rispettivi curatori pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE TIZIANO 3, presso lo studio

dell’avvocato GIOVANNI DORIA, che li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso il provvedimento n. R.G. 14441/2018 del TRIBUNALE di ROMA,

depositato il 17/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI

MARZIO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. – D.M.R. e Futura Edilizie S.r.l. in liquidazione ricorrono per cinque mezzi, nei confronti di Fallimento (OMISSIS) S.p.A., Fallimento (OMISSIS) S.p.A., Fallimento (OMISSIS) S.r.l., Fallimento (OMISSIS) S.p.A., Fallimento (OMISSIS) S.r.l., Fallimento (OMISSIS) S.r.l., Fallimento (OMISSIS) S.r.l., Fallimento (OMISSIS) S.r.l., Fallimento (OMISSIS) S.r.l., Fallimento (OMISSIS) S.p.A., contro il decreto del 17 maggio 2018 con cui il Tribunale di Roma, provvedendo su un reclamo spiegato dagli odierni ricorrenti ai sensi della L. Fall., art. 26, nei confronti degli indicati fallimenti, nonchè di altri soggetti coinvolti in un accordo transattivo concluso dai Fallimenti medesimi, nel dichiarare l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 306 c.p.c., per rinuncia agli atti da parte dei reclamanti, li ha condannati a rifondere ai Fallimenti le spese di lite liquidate in complessivi 59.883,60, oltre spese generali, Iva e cpa.

2. – I Fallimenti resistono con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

3. – Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 83 c.p.c., in combinato disposto con l’art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione del principio della regolare costituzione della parte resistente, la quale si sarebbe costituita in mancanza dell’autorizzazione del giudice delegato.

Il motivo denuncia: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., l’art. 360 c.p.c., commi 3 e 4, in combinato disposto con l’art. 112 c.p.c., per violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato”, censurando il decreto impugnato sul rilievo che i Fallimenti, dopo la dichiarazione di rinuncia agli atti da parte degli allora reclamanti, non avrebbero tempestivamente effettuato la richiesta delle spese di lite, non contenuta nell’originaria comparsa di costituzione.

Il terzo motivo denuncia violazione ed errata applicazione delle norme in materia di decadenze e preclusioni in cui sarebbero incorse le resistenti per aver spiegato la domanda di condanna alle spese di lite soltanto in sede di udienza, ed inoltre dopo che la materia del contendere la già cessata per effetto della rinuncia.

Il quarto motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., così come rielaborato a seguito dalla sentenza della Corte Cost. n. 77 del 2018, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, assumendo che nella specie ricorressero “tutti i validi motivi per compensare le spese di lite attesa la rinuncia del giudizio fatta dagli odierni ricorrenti prima della udienza camerale e considerato, altresì, che controparte nulla aveva richiesto per le spese legali nonchè per la circostanza che alcuna attività istruttoria è stata compiuta”.

Il quinto motivo denuncia violazione e falsa applicazione del D.M. n. 55 del 2014, ai sensi dell’art. 360 c.p.c. nn. 3 e 4, censurando il decreto impugnato per la illegittima quantificazione operata nel dispositivo.

RITENUTO CHE:

4. – Il ricorso è manifestamente infondato.

4.1. – Quanto al primo motivo è agevole osservare che, al di là del rilievo che la L. Fall., art. 31, comma 2, esclude la necessità dell’autorizzazione del giudice delegato nei procedimenti promossi per impugnare atti del medesimo, sta di fatto che, secondo quanto documentato dai Fallimenti, l’autorizzazione era stata richiesta ed è stata rilasciata, sebbene in un momento successivo alla pronuncia del provvedimento impugnato.

Di guisa che trova applicazione il principio secondo cui la mancanza iniziale di autorizzazione, da parte del giudice delegato, al curatore, perchè svolga attività processuale, essendo attinente all’efficacia di attività processuale svolta nell’esclusivo interesse del fallimento procedente, è suscettibile di sanatoria, con effetto ex tuffi.; anche mediante successiva autorizzazione in corso di giudizio, sempre – però – che l’inefficacia degli atti non sia stata, nel frattempo, già accertata e sanzionata dal giudice (Cass. 29 settembre 2004, n. 19528), cosa nella specie non avvenuta.

4.2. – Quanto al secondo motivo è sufficiente ricordare che, per ottenere la condanna del soccombente al pagamento delle spese non occorre alcuna specifica domanda della parte interessata, essendo detta condanna la conseguenza prevista dalla legge, in tema di spese giudiziali, che la parte soccombente è tenuta a sopportare (Cass. 17 aprile 1962, n. 735; Cass. 9 ottobre 1964, n. 2552; Cass. 10 ottobre 1967, n. 2368; Cass. 6 aprile 1971, n. 1002; Cass. 28 dicembre 1972, n. 3670; Cass. 29 ottobre 1973, n. 2819; Cass. 1 febbraio 1974, n. 288; Cass. 23 gennaio 1975, n. 267; Cass. 27 maggio 1975, n. 2146; Cass. 21 maggio 1979, n. 2940; Cass., 10 marzo 1980, n. 1592; Cass. 22 ottobre 1981, n. 5557; Cass. 13 marzo 1982, n. 1659; Cass. 23 luglio 1983, n. 5085; Cass. 21 dicembre 1983, n. 7532; Cass. 14 dicembre 1985, n. 6333; Cass., Sez. Un., 18 novembre 1988, n. 6242; Cass. 10 giugno 1997, n. 5174; Cass., Sez. Un., 10 ottobre 1997, n. 9859; Cass. 10 febbraio 2003, n. 1938; Cass. 16 maggio 2003, n. 7639; Cass. 29 settembre 2006, n. 21244).

Va da sè che nulla rileva l’iniziale mancanza della domanda di condanna alle spese nella comparsa di costituzione tempestivamente depositata dai Fallimenti in data 23 aprile 2018 in vista dell’udienza camerale del 2 maggio 2018, sicchè essi non potevano manifestare se non in udienza le proprie determinazioni in ordine alla rinuncia agli atti del giudizio depositata dai reclamanti poche decine di minuti prima dell’udienza fissata per le ore 12:30, per i fini dell’applicazione dell’art. 306 c.p.c., u.c., secondo cui il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti salvo diverso accordo tra loro.

4.3. – Quanto al terzo motivo valgono parimenti le considerazioni appena svolte, con l’ulteriore precisazione che la censura è palesemente fuori bersaglio laddove afferma che la condanna alle spese sarebbe stata pronunciata in “un momento successivo alla cessazione della materia del contendere”, a dire dei ricorrenti determinata dalla notificazione della rinuncia, versandosi in ipotesi di rinuncia intervenuta dopo la costituzione dei Fallimenti, tale da richiedere la pronuncia dichiarativa dell’estinzione prevista dal citato art. 306 c.p.c., il quale contempla l’accettazione delle parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione.

4.4. – Con riguardo al quarto motivo è sufficiente richiamare il principio secondo cui, in tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (da ult. Cass. 26 aprile 2019, n. 11329).

4.5. – Il quinto motivo è inammissibile giacchè muove da una premessa, quella della mancata indicazione dei criteri adottati per determinare la somma liquidata, che prescinde totalmente dal contenuto del provvedimento impugnato nel quale il Tribunale ha effettuato la liquidazione tenuto conto dell’ammontare dei compensi dell’avvocato previsti dal D.M. n. 37 del 2018, per le cause di valore indeterminabile di particolare importanza alle quali deve aggiungersi una somma ulteriore per aumento percentuale, ex art. 4 comma 2, per ciascuno dei resistenti oltre il primo costituitosi in giudizio con il medesimo avvocato ed avente la medesima posizione processuale.

5. – Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto anche in questo caso, ai sensi del citato D.M., art. 4, comma 2, che lo stesso avvocato ha assistito più soggetti aventi la stessa posizione processuale. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso, in favore dei Fallimenti controricorrenti, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 19.100,00, di cui Euro 100,00 per diritti, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2020

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